presentato il 15/12/2009 in Assemblea della Camera da Giuseppe FALLICA (Misto) e altri e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 15/12/09
Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
45-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1110 e 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
45-ter. Per le regioni e gli enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
45-quater. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
45-quinquies. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.