Sub Emendamento n. 0.2.1877.148 al ddl C.2936 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 06/12/09

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 33-bis aggiungere il seguente:
Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
34-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.