Sub Emendamento n. 0.2.1380.24 al ddl C.2936 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/12/09

All'emendamento 2.1380 del Governo, al comma 60, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: seguente: «60» con le seguenti: seguente: 120»;
b) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) le parole «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;
c) alla lettera b), numero 1, sostituire le parole: seguente: «60» con le seguenti: seguente: 20»;
d) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) le parole «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;
e) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo al 1 gennaio al 30 giugno 2010».

Conseguentemente:
sostituire il comma 61 con il seguente:
61. agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 728 milioni di euro per l'anno 2010, 301 milioni di euro per l'anno 2011, 102,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 22,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per gli anni dal 1011 al 2015 ai sensi dell'articolo 3 comma 2.
all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 301 milioni per l'anno 2011, 102,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 22,3 milioni per l'anno 2015.