Proposta di modifica n. 2.43 al ddl C.2936 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/11/09

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:
55-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, sia inserito il seguente:
1-bis. La sanzione di cui al precedente comma 1 non si applica ai medici i quali abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio della odontoiatria anche precedentemente alla formale iscrizione all'albo degli odontoiatri.