Proposta di modifica n. 2.12 al ddl C.2936 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/11/09

Sostituire il comma 23, con il seguente:
23. È istituita, conformemente a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l' «Agenzia risorse difesa», con personalità giuridica di diritto pubblico e una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro. L'Agenzia opera in piena autonomia contabile e amministrativa, avvalendosi anche degli strumenti di diritto privato, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa, ed è organizzata secondo i criteri previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
23-bis. L'Agenzia risorse difesa utilizza, per lo svolgimento della propria attività, il personale militare e civile del Ministero della difesa. L'Agenzia persegue la finalità di riqualificazione della spesa militare, secondo i principi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 480, della legge. 27 dicembre 2006, n. 296, e di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle ordinarie annualmente stanziate nel bilancio del Ministero della difesa.
23-ter. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite con regolamento del Ministro della difesa da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai seguenti criteri:
a) attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione al direttore dell'Agenzia e al Comitato direttivo di cui al comma 23-quater;
b) approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti dell'Agenzia, secondo modalità idonee a garantirne l'autonomia;
c) definizione degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, dei risultati attesi in un periodo determinato, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
d) attribuzione all'Agenzia di apposite risorse finalizzate a garantirne annualmente l'autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;
e) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di proporre schemi di regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni sulla contabilità pubblica, al Ministro della difesa, che ne può deliberare l'approvazione con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
23 - quater. Sono organi dell'Agenzia la direzione generale e il Comitato direttivo.
È di diritto direttore generale dell'Agenzia il Capo di stato maggiore della difesa.
Il Comitato direttivo è composto da:
a) il direttore del Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito;
b) l'ispettore capo direttore dell'Ufficio del centro di responsabilità amministrativa della Marina militare (UCRAMM);
c) il comandante logistico dell'Aeronautica militare;
d) l'ispettore logistico dell'Arma dei carabinieri;
e) il direttore generale di commissariato e di servizi generali del Ministero della difesa (COMMISERVIZI);
f) un magistrato della Corte dei conti;
g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
h) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;
i) un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
23-quinquies. L'Agenzia, al fine di realizzare risparmi di spesa e reperire risorse aggiuntive, svolge i seguenti compiti:
a) gestione dell'utilizzazione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 23-nones;
b) promozione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 14- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, di attività utili alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del demanio militare, coadiuvando gli organi titolari di prerogative e competenze in materia;
c) ottimizzazione dell'attività di approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni non direttamente connessi all'attività operativa rientranti nelle competenze degli Ispettorati logistici di Forza armata e dell'Arma dei carabinieri e di COMMISERVIZI, mediante la centralizzazione degli acquisti, anche mediante la stipula di convenzioni e accordi quadro, e il riesame sistematico dei programmi di spesa;

23-sexies. Al fine di svolgere un'efficace azione di analisi e controllo sulla qualità della spesa l'Agenzia accede, tramite il comando di vertice territorialmente competente, alle informazioni, ai dati, degli atti e ai documenti degli enti e dei reparti della difesa.
23-septiem. Gli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'Agenzia sono devoluti annualmente al Ministero della difesa in apposita unita previsionale di base a tal fine istituita nello stato di previsione del Ministero della difesa.
23-octies. Il Ministero della difesa, sulla base di progetti formulati dall'Agenzia, può affidare in concessione o in locazione, per un periodo non superiore a venti anni, a soggetti pubblici o privati, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installarvi impianti energetici esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle assimilate.
23-nones. Il Ministero della difesa, avvalendosi della «Agenzia risorse difesa», può consentire a soggetti pubblici o privati l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, mediante concessioni o contratti, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i regolamenti con cui sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al presente comma, nonché le modalità di utilizzo degli stessi. A chiunque fabbrichi, venda, esponga, utilizza industrialmente, ovvero al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al presente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 467 del codice penale, fatta eccezione per i collezionisti e gli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

Conseguentemente sopprimere i commi 24,25,26,27,28,29, 30 e 31.