Proposta di modifica n. 17.86 al ddl C.2561 in riferimento all'articolo 17.
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testo emendamento del 14/07/09

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1914, n. 1214, giudica anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avversa le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.
31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.

31-quinquies. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione ai all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994 , n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agi i impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento via esclusiva.

nuova formulazione del 16/07/09

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode, secondo quanto stabilito dalle leggi statali, di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni competenti. I bilanci preventivi e i conti consuntivi della Corte dei conti sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

ulteriore nuova formulazione del 21/07/09

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.
31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzioni collegiale o monocratica della Corte.
31-quinquies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa. La relazione individua, distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e a quelle legate all'espletamento delle funzioni giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, nonché alle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge, ivi comprese le attività conseguenti all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 11. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze.»

31-sexies. Il comma 63 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.