Proposta di modifica n. 8.100 al ddl C.2468 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/06/09

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di non agibilità; i canoni di locazione sospesi sono rimborsati agli enti proprietari, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, usufruiscono di un credito d'imposta, di ammontare equivalente ai canoni sospesi, da utilizzare nell'ambito dell'esercizio fiscale 2010. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2010, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito di imposta. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.