Proposta di modifica n. 1.14 al ddl C.2468 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/06/09

Sostituire il comma 3, con il seguente periodo:
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.