Proposta di modifica n. 2.700 ai ddl C.290 , C.406 , C.1415 , C.1510 , C.1555 , C.1977 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/02/09

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente: 6-ter: È vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».