Proposta di modifica n. 2.1 al ddl C.2180 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Id. em. 2.5

testo emendamento del 12/05/09

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.».