presentato il 17/03/2009 in VI Finanze della Camera da Marco Mario MILANESE (PdL)
status: Ritirato
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testo emendamento del 17/03/09
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
3-ter. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.