Articolo aggiuntivo n. 5.055 ai ddl C.35 , C.204 , C.407 , C.667 , C.787 , C.856 , C.966 , C.1171 , C.1231 , C.1233 , C.1252 , C.1261 , C.1440 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 29/01/09

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Istituzione del numero verde nazionale). 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un numero verde nazionale a difesa delle vittime di atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli appositi sportelli ubicati presso ogni prefettura. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto tra soggetti in possesso di adeguate competenze professionali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2009.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.