Elenco degli emendamenti relativi a S.6 Disposizioni in materia di sicurezza e qualità dell'assistenza sanitaria


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10.0.8 - Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:«Art. 10-bis.(Adeguamento delle misure) 1. Il datore di lavoro mette in atto le misure necessarie a garantire la sicurezza delle cure basandosi...

15/07/2009

Presentato

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10.0.9 - Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:«Art. 10-bis.(Misure generali di tutela) 1. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza delle cure ed uno standard...

15/07/2009

Presentato

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10.1 - Sostituire l'articolo 10 con il seguente: «Art. 10. – 1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, delle cure, degli interventi e...

15/07/2009

Presentato

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10.10 - Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) di garantire l'uso sicuro ed efficiente dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, per le procedure di...

15/07/2009

Presentato

10

10.11 - Sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Al fine di implementare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale le Regioni e le...

15/07/2009

Presentato

10

10.12 - Al comma 2, sostituire le parole: «possono istituire» con: «devono istituire».

15/07/2009

Presentato

10

10.13 - Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) nelle strutture sanitarie unità operative semplici o dipartimenti di risk management che includano competenze multidisciplinari...

15/07/2009

Presentato

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10.14 - Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risk management» con le seguenti: «Gestione del Rischio clinico».

15/07/2009

Presentato

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10.15 - Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «medicina legale e ingegneria clinica» con le seguent: «medicina legale, ingegneria clinica e fisica sanitaria».

15/07/2009

Presentato

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10.16 - Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «con adeguate rappresentanze delle associazioni dei pazienti».

15/07/2009

Presentato

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10.17 - Aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Le unità di risk management di cui al comma 1 possono essere semplici o complesse e afferiscono comunque alla struttura di direzione sanitaria...

15/07/2009

Presentato

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10.2 - Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 10. - (Sistema per la gestione del rischio clinico) – 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano le condizioni per...

15/07/2009

Presentato

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10.3 - Sostituire l'articolo 10, con il seguente: «Art. 10. - (Servizio di prevenzione e protezione e unità di gestione del rischio clinico) – 1. Il datore di lavoro organizza all'interno...

15/07/2009

Presentato

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10.4 - Al comma 1, la parola: «individua» è sostituita con le seguenti: «deve individuare».

15/07/2009

Presentato

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10.5 - Al comma 1, sostituire le parole: «una unità» con le seguenti: «una struttura» conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «Unità» con la seguente: «Struttura».

15/07/2009

Presentato

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