Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
S.4/08228 [Sui pensionati che dovranno restituire all'Inps la quattordicesima percepita nel 2009» e nel 2010]
Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 189
all'Interrogazione 4-08228
Risposta. - L'interrogazione concerne le procedure adottate dall'Inps per il recupero della somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima, introdotta dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in favore di pensionati con età pari o superiore a 64 anni e titolari di redditi bassi, la cui misura non può essere superiore a una volta e mezza il trattamento delle pensioni minime dei lavoratori dipendenti.
Si tratta di un problema che merita certamente attenzione, in quanto coinvolge un rilevante numero di cittadini, e le loro famiglie, le cui condizioni reddituali possono essere sensibilmente incise dalle restituzioni cui sono stati chiamati dall'Inps. In tal senso non può essere trascurata l'anomalia che viene a determinarsi laddove il pur legittimo controllo dei requisiti reddituali previsti dalla legislazione vigente avvenga diversi anni dopo l'erogazione delle somme aggiuntive.
Secondo quanto riferito dall'Inps, infatti, l'Istituto nel mese di giugno 2012 ha effettuato la verifica a posteriori della somma aggiuntiva corrisposta nell'anno 2009, considerando quale limite di reddito quello previsto annualmente sulla scorta dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.
Da tale verifica è scaturita la revoca totale o parziale del beneficio per più di 200.000 pensionati, pari a circa il 6 per cento di tutti i pagamenti effettuati.
Tale discrasia nei tempi della verifica determina nei beneficiari, che già possiedono redditi esigui, un comprensibile affidamento nella reale disponibilità di tali importi e la conseguente difficoltà a far fronte alle richieste di recupero.
In considerazione dei tempi prolungati impiegati per i controlli che tuttavia sono stati effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché per venire incontro alle condizioni di disagio che verosimilmente possono determinarsi in ragione delle richieste di restituzione, l'Inps ha corrisposto alle esigenze rappresentate stabilendo di recuperare in 12 rate, a partire da novembre 2012, l'importo aggiuntivo indebitamente erogato, a fronte delle 5 rate con cui era stato disposto l'analogo recupero in occasione delle precedenti verifiche.
A questo proposito si assicura che i competenti uffici dell'Istituto hanno avviato le necessarie valutazioni per verificare la possibilità di dilazionare il recupero in un numero ancora maggiore di rate.
Per altro verso si deve sottolineare che le operazioni di recupero disposte, oltre a rispondere alle previsioni normative che impongono di richiedere la restituzione di somme indebitamente percepite, vanno, in una più generale ottica di equità sociale, nella direzione di garantire che la "quattordicesima" venga riconosciuta solo ed esclusivamente a quei pensionati che, in ragione di redditi bassi, sono stati individuati dal legislatore come gli effettivi destinatari della misura introdotta nel 2007. All'azione di recupero, pertanto, va riconosciuto anche il compito di evitare possibili comportamenti opportunistici.
Si rappresenta, inoltre, che la richiesta non è soltanto un atto dovuto, ma un atto ricorrente, perché, da quando è stata istituita la "quattordicesima", il meccanismo è tale per cui l'Inps provvede alla liquidazione, segnalando, peraltro, che la verifica dei limiti reddituali avviene ex post; nelle lettere che vengono spedite ai pensionati si precisa che: «il diritto a ricevere tale importo sarà verificato sulla base della dichiarazione dei suoi redditi definitivi».
Da ultimo si evidenzia che l'Insp ha già previsto di effettuare le verifiche periodiche in tempi più contenuti, dal momento che il sistema dei controlli e di scambio dei dati con l'amministrazione finanziaria e con ogni altra amministrazione pubblica coinvolta, come introdotto con la legge n. 102 del 2009, è ormai pienamente a regime e, in ogni caso, entro un limite temporale che ragionevolmente non dovrebbe superare i 2 anni dal momento dell'erogazione del beneficio.
FORNERO ELSA Ministro del lavoro e delle politiche sociali
09/11/2012