Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
S.4/05612 [Adozione del contrassegno unificato disabili europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli]
Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 134
all'Interrogazione 4-05612
Risposta. - Il Ministero segue da tempo, e con la massima attenzione, la questione al fine di pervenire all'effettiva adozione del contrassegno disabili europeo.
Come noto, la normativa attualmente vigente in Italia, articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 285 (codice della strada), e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, prevede che gli utenti diversamente abili possono usufruire di importanti agevolazioni, esponendo il contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Tale contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di Polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone l'agente accertatore in condizione di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso l'esposizione dell'autorizzazione. Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la mobilità degli utenti diversamente abili e, nel contempo, quello di garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal codice della strada e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazione di infrazioni.
In passato, tutto ciò è risultato in contraddizione con il disposto dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che non prevedeva l'esposizione "di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno", vanificando in tal modo quanto sopra ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.
La legge n. 196 del 2003 non ha reso possibile, fino ad oggi, l'adozione del contrassegno europeo "Parking card for disabile people", valido nella Comunità europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste. Quest'ultima prevede l'adozione di un contrassegno unico di tipo europeo e contiene disposizioni relative al modello da adottare, definendone misure, colore, plastificazione, logo ed indicazioni dei dati del titolare da riportare sullo stesso.
Con l'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, tali impedimenti sono stati superati. Pertanto, è possibile uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea.
Si fa presente, in proposito, che è già in corso la predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare tale intento e si assicura, altresì, l'impegno del Ministero affinché la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avvenga in tempi ragionevolmente brevi, pur considerando che si tratta di un provvedimento di ampia portata, concernente non solo l'adozione del contrassegno europeo, ma anche tutta una serie di modifiche al regolamento connesse alla stessa adozione.
Infine, si segnala che l'iter approvativo prevede, comunque, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
MATTEOLI ALTERO Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
05/08/2011