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Atto a cui si riferisce:
S.4/04978 [Nuove norme per i ciclomotori e conseguenze economiche per i cittadini]



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 126
all'Interrogazione 4-04978

Risposta. - Si comunica che il decreto ministeriale 2 febbraio 2011, recante la calendarizzazione delle operazioni di rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione per i ciclomotori già circolanti alla data del 14 luglio 2006, è stato adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Tali disposizioni pongono il divieto di circolazione, a decorrere dal 13 febbraio 2012, per ciclomotori non ancora muniti della targa e del certificato di circolazione previsti dall'articolo 97 del codice della strada.

In tal modo, viene data piena e definitiva attuazione alla riforma della disciplina della circolazione dei ciclomotori che, era stata introdotta dal decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, ed era stata resa obbligatoria a decorrere, dal 14 luglio 2006, soltanto per i ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere da tale data. Le finalità di tutela degli interessi di ordine pubblico che avevano ispirato la riforma sono state infatti, sino ad ora, solo parzialmente realizzate proprio in ragione della coesistenza di un doppio regime, diversificato unicamente in funzione di un criterio di carattere meramente temporale e non sostanziale.

Si è dell'avviso, pertanto, che la disposizione contenuta nel richiamato articolo 14, comma 2, della legge n. 120 del 2010 risponda pienamente alla ratio della riforma voluta dal legislatore nel 2002.

Ciò posto, si evidenzia che la quantificazione dei costi a carico dei cittadini per le operazioni di rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione è previsto nei seguenti termini: 9 euro per diritti di motorizzazione; 29,24 euro per imposte di bollo; 12,92 euro per l'acquisto della targa.

Il totale complessivo degli oneri, pertanto, si attesta al di sotto della cifra ipotizzata dall'interrogante. Un eventuale maggiore costo potrebbe sussistere solo se il cittadino intenda avvalersi della mediazione di uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cosiddette agenzie di pratiche auto), nel qual caso è evidente che dovrà corrispondere il compenso per la prestazione professionale richiesta.

Resta fermo tuttavia che, non sussistendo alcun obbligo per il cittadino di rivolgersi alle agenzie di pratiche automobilistiche potendo espletare le formalità richieste direttamente presso gli uffici della Motorizzazione civile, la scelta del soggetto, pubblico o privato, erogatore del servizio è pienamente rimessa alle insindacabili valutazioni del cittadino stesso.

MATTEOLI ALTERO Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

10/06/2011