Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
S.4/04511 [Predisporre un piano massiccio di messa in sicurezza delle strade, in particolare di quelle alberate]
Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 125
all'Interrogazione 4-04511
Risposta. - Si fa rilevare che la suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 17601 del 2010 ha ritenuto responsabile il capo cantoniere dell'ANAS del decesso della signora Michela Crucianelli, stabilendo un collegamento tra la violazione dei compiti d'ispezione e la segnalazione di anomalie da parte del cantoniere, previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1126 del 1981 e le cause dell'avvenuto decesso.
Si sottolinea che la sentenza, riferendosi ad un singolo caso concreto, sembrerebbe non costituire enunciazione di principio generale. Nel corpo dello stesso dispositivo emerge che "è pacifico che l'albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita, e pertanto è appunto l'articolo 26 [del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada] (...) che trova applicazione il quale, al n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale, norma all'evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, mentre non può trovare applicazione la disposizione di cui all'all. 1 D.M. Lavori pubblici (D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, che prevede che detta distanza non possa essere inferiore a metri 5, atteso che il regola al Codice della Strada è entrato in vigore nel dicembre 1992, successivamente quindi al D.M. di cui sopra)".
In effetti per quanto sopra indicato, sembra che la suprema Corte abbia interpretato le prescrizioni contenute nell'articolo 26, comma 6, del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) il quale dispone che: "la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m", come applicabili anche per gli alberi già impiantati lateralmente alle strade, al momento dell'entrata in vigore del codice della strada.
Al riguardo, si ritiene di dover puntualizzare il quadro normativo di riferimento.
Si osserva preliminarmente che la disposizione dell'articolo 26 del regolamento si applica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, "ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati".
La fascia di rispetto, come definita dal p. 22) del comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, è la "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari dei terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni depositi e simili".
La fascia di pertinenza, come definita dal p. 21) del comma 1 del medesimo articolo 3, è la "striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada".
Dal combinato disposto di queste definizioni e dall'articolo 26 del regolamento del codice della strada, in base ad una rigida lettura delle norme sulle fasce di rispetto, si dovrebbe dedurre che le disposizioni del suddetto articolo 26 si applichino solo sulle fasce di rispetto, esternamente alla fascia di pertinenza.
Poiché non vi è dubbio che gli alberi sono situati all'interno della fascia di pertinenza, in quanto posti spesso addirittura in banchina, essi sembrerebbero pertanto non essere assoggettati al vincolo del citato articolo 26.
Il principio fondamentale delle fasce di rispetto è costituito dalla tutela della sicurezza della circolazione stradale, in termini di distanze di visibilità, presenza di potenziali ostacoli nei confronti di veicoli in svio, protezione della carreggiata da eventuali cadute di elementi di varia natura. Pertanto, la norma del divieto di impiantare alberi lateralmente alla strada se vige nelle fasce di rispetto per i soggetti privati a maggior ragione dovrebbe valere nelle fasce di pertinenza per l'ente proprietario o gestore della strada. In base a questa lettura dell'articolo 26 del regolamento, il problema della "legittimità" degli alberi impiantati lateralmente alla strada si riduce, per così dire, a definire il regime temporale della disposizione, ovvero se essa debba applicarsi a tuffi gli alberi da impiantare o già impiantati, o se debba valere unicamente per le nuove piantumazioni.
Occorre evidenziare come il termine "impiantato", utilizzato nel codice della strada, non si ritiene sia adoperato per caso, riferendosi nell'accezione comune, a nuovi alberi, così come nel comma 1 dell'articolo 26 citato, è utilizzato il termine "aprire", che si ritiene si riferisca a canali o fossi ancora da fare.
Tale lettura dell'articolo 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, anche se non rispettassero la disposizione del comma 6 dell'articolo 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque "fuorilegge", poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.
Pertanto, ad avviso del Ministero, gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai 6 metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza.
Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.
Infatti, all'articolo 14 del nuovo codice della strada si esplicita che è di stretta competenza degli enti proprietari delle strade vigilare ed assicurare il rispetto delle disposizioni dell'articolo de quo. Il suddetto articolo 14, nel quale sono specificati poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, determina che tali enti devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo ed al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.
Le modalità con le quali l'ente gestore può e deve intervenire per proteggere gli ostacoli o i punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni di tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli.
La sentenza indica chiaramente che rientra tra i compiti del sorvegliante "previsti dal D.P.R. n. 1126 del 1981, articolo 8 erano, tra gli altri, quello di percorrere il tronco di sua competenza non meno di una volta al giorno per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze e quello di rilevare condizioni anomale tali da potere essere causa di pericolo per la circolazione stradale, provvedendo ad eliminarle nei limiti delle sue possibilità, ovvero, a segnalarle ai suoi superiori e, se il caso, agli organi di polizia stradale, ai vigili del fuoco e agli altri enti a ciò delegati. Nella fattispecie di cui è causa, pertanto, essendo l'albero in questione chiaramente una pertinenza del tratto stradale affidato al controllo del ricorrente incombeva, sullo stesso, l'obbligo di compiere tutte le verifiche necessarie al fine di accertare se quella situazione necessitasse di un intervento immediato".
Nell'ambito dei sistemi di protezione passiva, l'articolo 6 del decreto ministeriale 21 giugno 2004, "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale", riporta che "per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test".
Al riguardo il Ministero recentemente ha emanato la circolare esplicativa n. 62032 del 21 luglio 2010, che evidenzia: "le protezioni dei punti singolari sono definite dal progettista delle installazioni e non corrispondono ad uno specifico prodotto omologato o assoggettato a prova di crash. Per la protezione di questi punti il progettista dovrà prevedere soluzioni specifiche per tener conto delle esigenze di sicurezza di terzi ed anche dei veicoli transitanti in direzione opposta, ad esempio nel caso di protezione di ostacoli già presenti all'interno dello spartitraffico, o in prossimità del margine stradale".
A parere del Ministero gli strumenti normativi esistenti consentono, di fatto, all'ente proprietario di intervenire per proteggere i punti singolari lungo le infrastrutture stradali; chiaramente gli interventi per la protezione dei suddetti punti non possono non tenere in debita considerazione la presenza di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e, nel caso specifico, di alberi secolari, che sono parte importante del nostro patrimonio nazionale storico-naturalistico. A tale riguardo si ritiene opportuno segnalare che la circolare n. 8321 dell'11 agosto 1966 del Ministero dei lavori pubblici, "Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale", trattava espressamente l'argomento sino all'entrata in vigore del nuovo codice della strada.
Al fine di limitare gli interventi sul patrimonio arboreo, sarebbe necessaria la raccolta, da parte degli enti proprietari, di dati relativamente agli incidenti stradali sulle proprie infrastrutture, tali da individuare i punti neri, sui quali eseguire interventi di protezione per gli utenti della strada, cosa questa già in corso di attuazione da parte dell'ANAS.
Tale iniziativa, considerando l'oggettiva impossibilità di eseguire interventi generalizzati di protezione sulle infrastrutture stradali, anche per motivi di compatibilità economico-finanziaria, permetterebbe di proteggere gli utenti soprattutto nei rilevati punti neri, con l'installazione di dispositivi di ritenuta a protezione di ostacoli posti a bordo strada e/o prescrivendo una velocità di marcia ridotta.
MATTEOLI ALTERO Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
01/06/2011