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Atto a cui si riferisce:
S.4/03555 [Introdurre il contrassegno invalidi europeo]



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 094
all'Interrogazione 4-03555

Risposta. - L'articolo 381 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, prevede che alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta sia concesso, previa visita medica che attesti queste condizioni, il cosiddetto contrassegno invalidi che ha validità su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio dell'Unione europea, con raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, ha invitato successivamente gli Stati membri ad adottare e poi a riconoscere un contrassegno unico che permetta a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni previste.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, non prevedeva l'esposizione di simboli o diciture dai quali potesse desumersi "la speciale natura dell'autorizzazione, per la sola visione del contrassegno" e pertanto, ha reso impossibile l'adozione del contrassegno europeo "Parking Card for disabile people".

Al fine di dare soluzione a tale discrasia normativa, il legislatore, con la legge n. 120 del 29 luglio 2010, ha provveduto a rimuovere il suddetto ostacolo; pertanto, il Ministero provvederà a mettere in atto tutte le procedure necessarie per l'adozione, anche in Italia, del contrassegno europeo e a garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione.

MATTEOLI ALTERO Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

05/10/2010