Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
S.4/02813 CARRARA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non...
Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 100
all'Interrogazione 4-02813
Risposta. - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-02813 e 4-03222.
Con i documenti di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, dopo aver premesso che possono assumere la qualifica di onlus anche le "associazioni che perseguono la protezione degli animali, l'affermazione dei loro diritti, la difesa della biodiversità e dell'ambiente ed altri obiettivi connessi" (cosiddette associazioni animaliste) e che l'operato e gli obiettivi di dette associazioni non possono essere considerati "esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale" ed aver richiamato, inoltre, le norme concernenti le sanzioni previste nei confronti dei soggetti che violano le disposizioni in materia di riconoscimento della qualifica di onlus e al relativo potere di controllo, ha chiesto di sapere, in via preliminare, se "l'attività di protezione degli animali e affermazione dei loro diritti sia riconducibile alle fattispecie individuate nell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e quindi diretta "ad arrecare benefici ai soggetti svantaggiati di cui al comma 2 del predetto articolo", se "gli animali possano essere considerati destinatari di attività solidaristica" e se, infine, "l'attività delle associazioni animaliste sia in armonia con l'articolo 13 del Trattato di Lisbona".
Inoltre, ha chiesto se siano state effettuate verifiche nei confronti di associazioni non profit e di onlus e con quali esiti, in particolare relativamente alle associazioni animaliste e ambientaliste, e, eventualmente, se le stesse siano ancora in corso, nonché se esista un elenco delle associazioni che non siano in possesso dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della qualifica di onlus e l'ammontare delle sanzioni relative. Infine, ha chiesto di conoscere l'entità dei finanziamenti statali destinati alle onlus, nello specifico quelli elargiti alle suddette associazioni animaliste e ambientaliste.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente quanto segue.
L'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, prevede che le onlus possono operare in uno o più degli 11 settori tassativamente indicati dalla stessa disposizione, fra i quali, al n. 8, è previsto quello relativo alla "tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
La lettera b) del citato articolo 10, comma 1, stabilisce, altresì, che le onlus devono perseguire "esclusivamente finalità di solidarietà sociale".
I successivi commi 2-4 della richiamata disposizione di legge delimitano il concetto di solidarietà sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato al citato comma 1.
In particolare, il comma 4, fra l'altro, prevede espressamente che le attività statutarie istituzionali svolte nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente dì cui al n. 8 del citato articolo 10, comma 1, "si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale" per cui il settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente sarebbe considerato come uno dei settori per cui il fine solidaristico è immanente (cosiddetta "solidarietà immanente"), in quanto lo stesso si intende perseguito indirettamente a beneficio della collettività diffusa; pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni dì servizi, svolte nell'ambito dello stesso non devono necessariamente essere svolte in favore di persone svantaggiate, come ribadito, tra l'altro, anche dal Dipartimento delle finanze.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che la circolare n. 168 del 26 giugno 1998 del Dipartimento delle entrate del Ministero ha precisato, al paragrafo 1.4, che per il settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, di cui al più volte richiamato n. 8, "il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa".
In sostanza, le onlus che operano nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente soddisfano il requisito del perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale non in relazione alla condizione di svantaggio di specifiche categorie di soggetti verso cui è rivolta l'attività, ma attraverso l'indiretto beneficio della collettività diffusa.
Ciò premesso, l'Agenzia ritiene che le associazioni animaliste alle quali fa riferimento l'istante possano chiedere l'iscrizione nell'anagrafe delle onlus, in quanto l'attività da esse svolta è riconducibile, in via generale, nel settore della "tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
La possibilità di assumere la qualifica di onlus per dette associazioni trova giustificazione in quanto l'attività svolta da queste ultime è diretta, normalmente, alla tutela e alla difesa dell'ambiente attraverso la protezione della biodiversità e la lotta contro ogni forma di violenza e sfruttamento a danno degli animali nonché attraverso lo studio e la divulgazione di tematiche animaliste e ambientaliste.
L'assunzione della qualifica di onlus da parte delle cosiddette associazioni animaliste è invece preclusa ogniqualvolta l'attività svolta da dette associazioni si sostanzi nella fornitura di beni e servizi estranei ai principi e alle finalità sopra enunciati (ad esempio gestione di centri alberghieri per l'accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione degli animali; commercio di animali domestici, selvatici ed esotici; attività di addestramento di animali).
Ciò posto, con riferimento ai profili concernenti le verifiche operate nei confronti delle onlus animaliste ed ambientaliste , l'Agenzia delle entrate ha riferito quanto segue.
L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 460 prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso il Ministero, dell'anagrafe unica delle onlus.
Al fine di ottenere l'iscrizione a tale anagrafe - e poter beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 - è necessario che l'associazione interessata presenti un'apposita comunicazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro della finanze 19 gennaio 1998.
Tale obbligo è ribadito dal decreto del Ministro 18 luglio 2003, n. 266, recante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460".
Tale regolamento dispone, in particolare, all'articolo 1, che l'iscrizione all'anagrafe unica delle onlus "ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali" ed avviene, previo controllo della esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460, a seguito della presentazione di un'apposita comunicazione che gli interessati devono inviare alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione.
A tal riguardo, il Dipartimento delle finanze, pur rappresentando che la problematica sollevata dall'interrogante attiene ad aspetti che esulano dalla propria competenza, ha precisato, tuttavia, che sono esonerati dalla presentazione di tale comunicazione gli enti considerati in ogni caso onlus, indicati all'articolo 10, comma 8, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, ossia le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La mancata osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 comporta il venir meno del regime agevolativo riservato alle onlus. L'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 266 del 2003, infatti, prevede che la Direzione regionale delle entrate, qualora accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui al predetto articolo 10, provvede alla cancellazione dell'organizzazione dall'anagrafe unica, con provvedimento motivato, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
L'Agenzia delle entrate ha riferito che, al fine di consentire i controlli di competenza dell'Agenzia stessa, alla suddetta comunicazione deve essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
L'articolo 3 del decreto n. 266 del 2003 ha introdotto, inoltre, un controllo preventivo in ordine alla sussistenza dei requisiti formali da svolgere prima di effettuare l'iscrizione dell'organizzazione all'anagrafe.
La competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione solo previa verifica della: a) regolarità della compilazione della predetta comunicatone; b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; c) allegazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ovvero della copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
Solo a seguito dell'esito favorevole di detta attività di controllo, l'interessato è iscritto all'anagrafe e, per effetto dell'iscrizione, può fruire delle agevolazioni fiscali previste.
Tale controllo formale, comunque, non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Agenzia delle entrate.
Una volta, infatti, che il soggetto è iscritto, sono previsti controlli successivi diretti a riscontrare che i requisiti statutari previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sussistano in concreto.
A conferma del costante controllo effettuato dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti rientranti nel terzo settore, rilevano le numerose iniziative intraprese nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione.
Tra le diverse direttive emanate in tal senso dall'Agenzia delle entrate, si evidenzia quanto disposto in materia con le circolari n. 13/E del 9 aprile 2009 e n. 20/E del 16 aprile 2010.
In particolare, con la circolare n. 20/E del 2010, al paragrafo 2.4, è stato precisato che l'attività di controllo diretta all'individuazione, più ampia possibile, di soggetti esercenti vere e proprie attività lucrative di natura commerciale, riveste una "rilevanza strategica".
La vigilanza sul compatto in esame persegue, al contempo "l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali", come è stato precisato con la circolare n. 13/E del 9 aprile 2009.
Con specifico riferimento ai quesiti posti con i documenti di sindacato ispettivo in esame, l'Agenzia ha confermato che l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione volta, tra l'altro, ad intercettare l'utilizzo abusivo delle norme agevolative riservate alle associazioni non profit, comprese le onlus, riguarda anche le "associazioni animaliste e ambientaliste". Nei confronti di tali soggetti viene riscontrato, inoltre, che l'attività realmente esercitata sia diretta alla "tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Pertanto, la costante e sistematica attività eseguita, anche nei confronti delle associazioni animaliste e ambientaliste, tramite i controlli formali preventivi all'iscrizione all'anagrafe delle onlus, nonché i controlli sostanziali diretti a contrastare l'uso distorto della forma associazionistica da parte di soggetti che, in concreto, esercitano attività commerciali, garantisce che i regimi tributari agevolativi volti ad incentivare il terzo settore non costituiscano uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.
VIALE SONIA Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
12/11/2010