Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
S.4/02376 [Disservizi sulle linee ferroviarie regionali]
Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 083
all'Interrogazione 4-02376
Risposta. - Si premette che la programmazione e gestione dei servizi regionali, che assicurano la mobilità dei lavoratori pendolari, a norma del decreto legislativo n. 422 del 1997 è di competenza delle singole Regioni i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare anche sulla base delle risorse economiche rese disponibili.
I Contratti di servizio con le Regioni, rinnovati recentemente, oltre alle caratteristiche del servizio prevedono anche i relativi standard qualitativi e individuano con precisione i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.
Si comunica, inoltre, che i dati sulla puntualità dei treni regionali che Trenitalia fornisce alle Regioni nell'ambito di quanto stabilito nei Contratti di servizio sono rilevati automaticamente su tutti i treni in circolazione attraverso sistemi certificati da organismi esterni e sono verificabili e consultabili in ogni momento. I suddetti sistemi informatici alimentano anche il servizio online "ViaggiaTreno" presente sul sito delle Ferrovie dello Stato che fornisce informazioni in tempo reale sui treni in circolazione e sulla situazione delle partenze e degli arrivi nelle principali stazioni.
MATTEOLI ALTERO Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
03/06/2010