Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/05534-bis- ... [Sui progetti previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area]
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/05534-bis-B/037presentato daMILO Antoniotesto diVenerdì 21 dicembre 2012, seduta n. 738
La Camera,
premesso che:
le lungaggini e i ritardi burocratici della pubblica amministrazione, hanno, spesso, impedito la conclusione di progetti previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area;
le aziende coinvolte non hanno, in questi casi, potuto rispettare, non per propria responsabilità, il crono programma previsto;
infatti, in alcuni casi, l'ente locale o altre istituzioni, preposte al rilascio della concessione edilizia e dei pareri, hanno dilatato i tempi previsti per il rilascio di tali documentazioni, rendendo impossibile al piccolo o medio imprenditore di rispettare i tempi previsti;
in altri casi, pur essendo stati ultimati i lavori, gli imprenditori non hanno avuto la copertura finanziaria a saldo, anzi sono stati colpiti dal provvedimento o dalla proposta di revoca, poiché non sono stati in grado di rispettare gli impegni previsti sul numero di persone da «occupare», in quanto impediti dalla crisi economica che attraversa il Paese;
in questi casi, i titolari degli investimenti sono tenuti a restituire le somme erogate in loro favore, dal Ministero dello sviluppo economico, a titolo di anticipazione, gravati da interessi che, nella maggioranza dei casi, raggiungono e superano il doppio dell'importo ricevuto;
in questo modo, non solo si blocca l'avvio di una nuova attività sul territorio, ma si impedisce ai titolari degli investimenti l'esercizio di una qualsiasi futura attività risultando i medesimi «debitori» o «insolventi»;
a tutto ciò si aggiunge l'impossibilità materiale, per le persone coinvolte, di poter restituire le somme pretese così come assurdamente lievitate a causa degli interessi,
impegna il Governo:
a prevedere la possibilità, attraverso successivi atti normativi o legislativi, di:
a) modificare la norma, così come prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 215 del 2006, che prevede, per i programmi di investimento di importo ammissibile superiore ad 1,5 milioni di euro, 48 mesi per la conclusione dei lavori previsti nel programma finanziato nell'ambito dei patti territoriali, facendo in modo che tale tempistica decorra dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e non al momento dell'avvio dell'istruttoria bancaria;
b) rivedere il tetto minimo 1,5 milioni di euro relativo ai requisiti dei programmi di spesa delle imprese necessari per accedere a questa sorta di differimento dei termini, tetto che potrebbe andare bene per le iniziative ricadenti al Nord (dove la maggioranza delle imprese sono medio-grandi) ma che risulta del tutto improponibile nel Mezzogiorno dove, com’è noto, le aziende sono piccole o piccolissime e prevedo programmi di sviluppo di media entità;
c) sospendere le attività di revoca degli investimenti finanziati, in base alla legge n. 488 del 1992, con i patti territoriali e, comunque, con programmazione negoziata, che non hanno potuto rispettare i parametri occupazionali di progetto o che non hanno rispettato i tempi di realizzazione dell'investimento per cause imputabili alle pubbliche amministrazioni preposte alle autorizzazioni e/o concessioni ai fini della cantierabilità del progetto ovvero a cause legate alla liquidità bancaria;
d) non aggiungere, in ogni caso, per quanto riguarda le somme erogate a favore dell'investimento e che dovrebbero essere restituite, l'aggravio del costo degli interessi.
9/5534-bis-B/37. Milo.