• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08698 [Iniziative in favore dei docenti di sostegno]



Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08698 presentata da PAOLO GRIMOLDI
mercoledì 19 dicembre 2012, seduta n.736
GRIMOLDI, GOISIS, RIVOLTA e CAVALLOTTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 15 del decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, con decreti rettoriali del 3 maggio 2012 sono state indette le selezioni per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

è stata avanzata, da parte di tutti gli attori (docenti, organizzazioni sindacali e altri) la richiesta di una proroga dei termini di iscrizione, sia in considerazione di segnalazioni riguardanti malfunzionamento o ritardi nelle procedure di registrazione o di annullamento delle prescrizioni già effettuate, sia con riferimento agli aspiranti coinvolti dall'evento sismico che ha colpito l'Emilia;

sono state, inoltre, segnalate carenze nei titoli di accesso previsti dalla funzione elaborata dal Cineca che, secondo molti, non terrebbe conto delle equipollenze di alcuni titoli di studio, disposte con decreti ministeriali, dei titoli di accesso richiesti dal decreto ministeriale n. 354 del 1998 relativo agli ambiti disciplinari, nonché delle indicazioni diramate dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in occasione delle ultime abilitazioni concorsuali e riservate e per l'accesso alle SSIS (ad esempio laurea in ingegneria valida per la classe di concorso 49/A);

relativamente al percorso abilitante previsto per i docenti con 36 mesi di servizio, laureati ma senza il permesso della prescritta abilitazione, i tempi e le modalità di espletamento avrebbero dovuto essere previsti da un regolamento di rettifica del decreto ministeriale n. 249 del 2010; malauguratamente i tempi del procedimento, fallito il tentativo di emanare un'ordinanza d'urgenza, non consentono pertanto l'avvio dei corsi speciali in parallelo con i percorsi ordinari. Le uniche procedure di abilitazione previste sono quelle di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2012 i cui termini di iscrizione sono scaduti, come noto, il 4 giugno 2012;

il Ministro interrogato non avrebbe peraltro assicurato l'avvio «immediato» delle abilitazioni anche per le tipologie di posti (infanzia, primaria, e altro) e le classi di concorso non ricomprese nei tirocini formativi attivi ordinari, con particolare riferimento alle materie artistiche: sarebbe stato ipotizzato, infatti, una attivazione parallela ai soli tirocini formativi attivi già previsti, e confermata l'ipotesi dei tre anni di servizio (180 giorni) nella stessa classe di concorso o tipologia di posto richiesta;

in merito alla valenza del requisito del servizio, sarebbe stato prospettato un periodo limitato agli ultimi quattro anni, senza tuttavia chiarire la valutabilità del servizio prestato su posto di sostegno;

ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011, n. 44, ai fini del conferimento del punteggio, bisogna distinguere tra servizio svolto in possesso del titolo di sostegno e servizio svolto in mancanza del diploma di specializzazione, nonché tra servizio svolto con reclutamento dalla propria area di appartenenza e servizio svolto in seguito all'individuazione da graduatorie incrociate;

l'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto ministeriale recita: «Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato»;

altro problema relativamente opaco riguarda la richiesta di preadesione da parte dei sovrannumerari ad un corso di abilitazione per il sostegno «on line» di circa 450 ore, a fronte del percorso formativo universitario, con esami di didattica speciale e per l'integrazione, di area psicologia, psicopatologica e dello sviluppo, nonché dell'area normativa dedicata alla disabilità, supportati da numerosi laboratori applicativi e da un compiuto percorso di tirocinio, che gli insegnanti specializzati hanno dovuto seguire;

questi ultimi, se non ancora di ruolo, rischiano di essere scavalcati dai docenti curriculari, riconvertiti su posto di sostegno, perdendo così il lavoro che hanno scelto di svolgere e per il quale si sono adeguatamente formati -:

alla luce delle problematiche esplicitate in premessa, in previsione dell'approvazione del citato regolamento riservato ai docenti non abilitati, con servizio, se non ritenga opportuno consentire ai docenti di sostegno che hanno seguito le procedure di abilitazione in corso, la facoltà di esercitare anche successivamente l'opzione relativa alla classe di concorso alla quale accedere «direttamente», senza preselezione, ai fini della formazione in aula e all'esame finale;

se non ritenga altresì opportuno assumere iniziative per prevedere misure cautelative nei confronti dei docenti di sostegno che hanno seguito un elaborato e lungo percorso specialistico «universitario e a pagamento», maturando anni di servizio e competenze nel campo della disabilità cognitiva, anche al fine di scongiurare dannose discriminazioni e percorsi formativi insufficienti, miranti «esclusivamente» a salvaguardare docenti curriculari soprannumerari, con grave pregiudizio degli studenti disabili. (5-08698)