Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/03584/005/ ... [Accesso al pensionamento]
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/3584/5/11 presentato da GIULIANA CARLINO
mercoledì 5 dicembre 2012, seduta n. 372
La Commissione 11a del Senato,
in sede di esame dei disegni di legge AS 3584 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" e AS 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";
premesso che:
dall'inizio della crisi economica un altissimo numero di aziende in difficoltà, al fine di favorire l'uscita di personale considerato in esubero, hanno stipulato accordi di incentivo all'esodo o di messa in mobilità, che prevedono l'accompagnamento del lavoratore al pensionamento attraverso l'erogazione a favore del lavoratore stesso di un incentivo economico;
l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa in materia previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tra cui la soppressione delle cosiddette pensioni di anzianità, e l'innalzamento del requisito anagrafico minimo per l'accesso al trattamento previdenziale di vecchiaia;
moltissimi accordi di incentivo all'esodo prevedono la possibilità per il lavoratore di fruire dell'incentivo economico, per il raggiungimento dell'età pensionabile, per un periodo massimo di due o tre anni essendo stati stipulati in riferimento alle norme che regolavano il sistema previdenziale anteriormente all'approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
a seguito dell'approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per moltissimi lavoratori l'età minima per il pensionamento è stata prolungata anche di quattro o cinque anni;
il comma 14 dell'articolo 24 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, successivamente, il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno stabilito una deroga all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 ha determinato in 65.000 il numero dei soggetti interessati dalla concessione della deroga di cui alle citate disposizioni;
successivamente l'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti;
il comma 16 dell'articolo 2, del provvedimento in esame, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012, estende l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ad ulteriori categorie di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che dovrebbero comprendere circa 10.000 soggetti;
considerato che:
i soggetti a vario titolo beneficiari delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 comprenderebbero ad oggi circa 130.000 soggetti;
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di adottare, previo confronto con le parti sociali, le opportune iniziative normative al fine di includere tra i soggetti interessati dalla deroga di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale fino al 31 dicembre 2011.
(0/3584/5/11)
CARLINO