• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/05019-bis/ ... [Individuare misure di contrasto al sovraffollamento delle carceri di tipo cronico]



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05019-bis/007presentato daRIA Lorenzotesto diGiovedì 29 novembre 2012, seduta n. 726

La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame reca una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
l'argomento necessita di una trattazione più ampia, di taglio sistematico, che si occupi di risolvere non solo gli aspetti deflattivi del processo penale ma anche quelli relativi a deflazionare l'esecuzione dell'arresto in caso di flagranza di reato ed, inoltre, della misura della custodia cautelare in carcere che influisce sul problema del sovraffollamento cronico degli istituti penitenziari;
l'eccessiva presenza di detenuti nelle carceri italiane, rispetto al numero teoricamente previsto e consentito dalle strutture esistenti ed utilizzate, che impedisce di garantire ai detenuti gli standard minimi di salute e sicurezza, dipende, infatti, non solo dall'esecuzione delle pene successivamente a condanna definitiva, ma anche dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere;
già la disposizione di cui all'articolo 59 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario) prevede specificamente la separazione fisica, in istituti diversi, degli imputati sottoposti a misura cautelare da quelli condannati in via definitiva e tale previsione è stata dettata dal legislatore per salvaguardare la differente posizione umana e giuridica di soggetti comunque internati;
l'VIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione (2011) a cura dell'Associazione Antigone evidenzia la presenza di decine di «carceri fantasma», ossia «istituti penitenziari che negli ultimi venti anni e più sono stati costruiti, spesso ultimati, a volte anche arredati e vigilati, che però sono inutilizzati o sotto utilizzati o anche in totale d'abbandono»,

impegna il Governo

a individuare misure di contrasto al sovraffollamento delle carceri di tipo cronico, valutando a tal fine l'opportunità di utilizzare gli istituti penitenziari già costruiti e non funzionanti, con l'ulteriore possibilità di dare attuazione all'articolo 59 della legge sull'ordinamento penitenziario, differenziando gli istituti di custodia preventiva dagli istituti per l'esecuzione delle pene.
9/5019-bis/7. Ria.