Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
C.3/02629 [Autocertificazione della valutazione dei rischi]
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02629 presentata da KARL ZELLER
martedì 27 novembre 2012, seduta n.724
ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2012 e che, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che stabilisce tali procedure, non oltre comunque il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi;
sulla base del disposto dell'articolo 6, comma 8, lettera f), sopra richiamato, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto adempiere al compito di «elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore»;
sebbene con ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, nel maggio 2012 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato le suddette misure;
tali procedure avrebbero dovuto essere successivamente recepite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ma ad oggi non risulta ancora un intervento in tal senso da parte dei Ministeri competenti, rimanendo così la previsione normativa totalmente disattesa;
l'adozione delle procedure standardizzate è fondamentale per le piccole realtà aziendali, che, in tal modo, potrebbero ricorrere a meccanismi prestabiliti e semplificati rispetto alle modalità attualmente indicate dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
la data del 31 dicembre 2012, termine ultimo per ricorrere all'autocertificazione della valutazione dei rischi, la cui prossimità è imminente, mette le imprese che occupano fino a 10 dipendenti nella condizione di non sapere a quali procedure standardizzate doversi adeguare e, per di più, anche qualora le stesse dovessero essere tempestivamente notificate agli interessati a mezzo pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto interministeriale di cui alla previsione normativa, i tempi previsti risulterebbero essere eccessivamente stringenti per l'eventuale messa in regola, posto che la stessa norma, seppur fissando un termine ultimo, prevedeva comunque prima della modifica un margine di 18 mesi, successivamente ridotto a 3, dall'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'adeguamento della documentazione necessaria (ex articolo 29, comma 5);
un ulteriore passo in direzione della semplificazione delle procedure attualmente previste si è disposto con l'articolo 3, comma 1, lettera c), del disegno di legge del Governo recante «Nuove disposizioni urgenti di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese», il quale contiene una semplificazione in relazione alla valutazione dei rischi, prevedendo che le imprese che operano in settori di attività a basso rischio possano sostituire il documento di valutazione con un modello semplificato, il che snellirebbe le procedure attualmente previste e il cui onere, in molti casi, non risulta essere proporzionato all'effettiva rischiosità delle attività svolte -:
se il Ministro interrogato, vista l'imminenza della data del 31 dicembre 2012 e considerato il mancato recepimento, da parte dei Ministeri interessati, delle procedure standardizzate di cui sopra, non ritenga necessario assumere iniziative normative per operare una proroga, almeno fino al 30 giugno 2013, del termine per l'adeguamento.(3-02629)