Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/13190 [Somme indebitamente corrisposte ad un appartenente all'Arma dei carabinieri, in servizio in Lombardia]
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata martedì 20 novembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 720
All'Interrogazione 4-13190 presentata da
MAURIZIO TURCO
Risposta. - Il 3o Battaglione Carabinieri «Lombardia», con lettera del 7 settembre 2009, comunicava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il numero dei giorni di licenza straordinaria per congedo parentale concesse al militare (n. 45 giorni, specificando che «...la consorte... aveva già usufruito della maternità facoltativa (mesi 6)».
Il Centro nazionale amministrativo dell'Arma, preso atto di ciò, provvedeva nei confronti del militare ricorrente ad avviare il procedimento di recupero della somma di euro 2.649;95, in n. 10 rate mensili di euro 265,00, con decorrenza dal mese di febbraio 2010.
Il militare impugnava tale provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia che:
inizialmente, con ordinanza, accoglieva l'istanza di sospensiva avversaria; in esecuzione di ciò, il Centro Nazionale Amministrativo provvedeva alla sospensione del recupero amministrativo (la somma complessiva trattenuta è stata, pertanto, di euro 1.060,00, pari a 4 rate di euro 265,00 da febbraio a maggio 2010);
successivamente, con sentenza n. 1560 del 2011 accoglieva, nel merito, il ricorso.
Con riferimento ai contenuti della sentenza che ha definito il ricorso in argomento, si osserva che il giudice amministrativo ha accertato il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, con i relativi interessi dalla data della decurtazione fino all'effettivo soddisfo, con contestuale condanna dell'amministrazione militare alla rifusione delle spese di lite.
Il ricorrente, in ragione di ciò, ha avuto un'integrale ristoro dei danni subiti e, da tale profilo, nulla ha più a pretendere dall'amministrazione.
Per quanto riguarda, invece, il merito della dibattuta questione, è il caso di osservare che l'amministrazione militare ha posto in essere un procedimento per il recupero delle somme corrisposte, anche sulla base di un orientamento giurisprudenziale non del tutto univoco sulla specifica materia che vede, a onor del vero, pronunciamenti giudiziali di diverso tenore, proprio con riferimento al periodo complessivo di tempo che deve essere computato per una corretta applicazione della norma.
A carattere esemplificativo, si riportano, due pronunce del Tar Lombardia:
1. la Sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 325/2005, ha dichiarato infondato il ricorso, di un militare dell'Arma avverso la procedura di recupero stipendiale avviata dall'Amministrazione, a seguito di concessione di 15 giorni di licenza straordinaria per congedo parentale, per aver superato il tetto dei sei mesi complessivi tra genitori, argomentando che:
«...l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: ... riconosce un trattamento economico di maggior favore, consistente nel riconoscimento dell'intera retribuzione (anziché dell'indennità al trenta per cento) sino a quarantacinque giorni, come è reso palese dal tenore, letterale della norma che introduce un regime derogatorio (espressamente riferito al solo articolo 34) che non si aggiunge né si sostituisce a quello previsto in generale dal citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;
«Il superamento del limite dei quarantacinque giorni con corresponsione dell'intera retribuzione comporta, infatti, sempre che vi siano le condizioni previste dalla norma (limite complessivo tra i genitori di sei mesi e figli minori di tre anni), la piena applicazione dell'articolo 34 comma 1, con erogazione dell'indennità al trenta per cento»;
2. la sezione prima, con sentenza n. 2174 del 2006, nel dichiarare infondato il ricorso di un Assistente capo della Polizia di Stato che, avendo usufruito di quattro periodi di congedo parentale nell'anno 2000 e uno nel 2001 per complessivi giorni 108, si opponeva alla procedura di recupero intrapresa dalla propria amministrazione per somme erogate, oltre il limite dei 45 giorni, per intero e non al 30 per cento della retribuzione, ha stabilito, tra l'altro, che «l'articolo 34 (del decreto legislativo n. 151 del 2001) prevede che per i periodi di congedo parentale sia dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di sei mesi...».
In ragione di tali osservazioni, poiché non si ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti, di fatto e di diritto, per la sussistenza del danno erariale, non si ritiene possibile porre in atto quanto richiesto dall'interrogante.
Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.