Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/18489 [Informazioni sui detenuti con disabilità motoria o sensoriale]
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18489 presentata da RITA BERNARDINI
martedì 13 novembre 2012, seduta n.717
BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati forniti dall'ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 15 ottobre 2012, i detenuti presenti nelle sezioni per i disabili sarebbero 78 (76 uomini e 2 donne), ciò a fronte di circa 98 posti disponibili;
al contrario, secondo i dati forniti dall'ufficio servizi sanitari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, alla fine del 2006 nelle carceri italiane erano presenti quasi 500 detenuti con disabilità motoria o sensoriale di cui: 121 in Lombardia, 96 in Campania, 51 nel Lazio, 34 nelle Marche, 31 in Toscana, 23 in Piemonte e Valle d'Aosta; 20 in Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, 17 in Puglia, 16 in Emilia Romagna e Sardegna, 14 in Calabria, 3 in Umbria, Abruzzo-Molise e Liguria e 1 in Basilicata;
dopo il 2006 non è stata più fatta alcuna rilevazione in proposito, e questo nonostante l'ufficio servizi sanitari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si sia impegnato a mandare le schede per l'indagine alle direzioni degli istituti di pena;
ad oggi non esiste un sistema di monitoraggio nazionale sulle condizioni di salute dei carcerati e questo rende estremamente difficile stabilire quanti siano esattamente i disabili detenuti nelle carceri italiane;
il carcere è strutturalmente elemento di barriere, basti pensare al problema dei bagni e a cosa significhi una turca per un detenuto con difficoltà motoria. Inoltre in carcere mancano gli ausili e manca l'assistenza adeguata anche nei centri clinici;
negli istituti di pena italiani esistono alcune sezioni di osservazione per i detenuti con disabilità mentale, sezioni attrezzate per persone con disabilità fisica (solo in 7 istituti) e sezioni attrezzate per minorati fisici, ossia per quei detenuti con una disabilità più lieve (4 strutture in tutta Italia);
l'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, relativo alla detenzione domiciliare, al comma 1, lettera c), prevede che «La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di (...) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali»;
l'accertamento della disabilità in carcere - senza il quale non è possibile fornire gli ausili alla persona disabile o concedergli il beneficio della detenzione domiciliare - rappresenta un problema: per verificare se un detenuto è disabile; infatti, passano in genere da uno a tre anni e ciò a causa di commissioni da riunire, verbali da compilare e visite specialistiche da effettuare -:
per quali motivi dopo il 2006 l'ufficio servizi sanitari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non sia stato più in grado di elaborare dati attendibili sulla presenza, all'interno delle carceri, dei detenuti con disabilità motoria o sensoriale;
quanti siano esattamente i detenuti con disabilità motoria o sensoriale presenti all'interno dei nostri istituti di pena;
quanti disabili mentali siano presenti all'interno delle sezioni di osservazione; quanti detenuti con disabilità fisica e quanti minorati fisici siano invece presenti nelle sezioni attrezzate;
quante siano in Italia le sezioni di osservazione dei detenuti con disabilità mentale e quante siano le sezioni attrezzate per i minorati fisici e per i detenuti che presentano più grave forme di disabilità fisica;
quali siano i deficit più comuni che presentano le persone invalide e/o disabili recluse all'interno delle carceri;
quante siano le persone affette da disabilità motoria o sensoriale che stanno scontando la pena in detenzione domiciliare in base a quanto previsto dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario;
quanto tempo in media occorra ai fini dell'accertamento medico della disabilità nei confronti di una persona detenuta e se non si ritenga opportuno adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, affinché le predette verifiche si possano svolgere in tempi molto più rapidi, ciò al fine di garantire gli opportuni ausili alle persone con difficoltà motorie o sensoriali;
se vi sia un'attenzione e una salvaguardia nel trattamento detentivo riservato alle persone affette da disabilità.(4-18489)