• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00301 [Sul pacchetto di gestione e riforma della politica agricola comune]



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00301 presentata da PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA
martedì 6 novembre 2012, seduta n.351

La Commissione, esaminate, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio nn. COM (2012) 535 definitivo, COM (2012) 551 definitivo, COM (2012) 552 definitivo, COM (2012) 553 definitivo,

premesso che:

gli atti in esame si inseriscono nel contesto delle precedenti sei proposte di regolamento le quali costituiscono nel loro complesso il pacchetto di gestione e riforma della politica agricola comune (PAC), materia che già nel 2003 era stata sottoposta a un processo di riforma con i regolamenti n. 1782 e 1783 dello stesso anno, ma in ordine alla quale è stata ravvisata l'esigenza di una nuova revisione, in relazione sia all'allargamento dell'Unione europea sia alla persistente situazione di crisi che sta tuttora caratterizzando il settore primario;
il citato pacchetto PAC deve essere inserito nel Quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020, contenente al proprio interno le linee guida relative al bilancio della nuove PAC, il cui nuovo quadro legislativo proposto è finalizzato a coprire lo stesso periodo di tempo;
i quattro atti comunitari in questione introducono aggiustamenti in ordine alle proposte di riforma della PAC in vista dell'adesione della Croazia, prevista per il 1° luglio 2013, al fine di assicurare che esse, una volta adottate, possano essere applicate integralmente alla Croazia, nel momento in cui la stessa avrà completato il proprio processo di ingresso nell'Unione;
per tutti gli atti comunitari viene precisato che l'incidenza sul bilancio delle modifiche prospettate negli stessi è circoscritta ai soli profili delineati nella relazione che accompagna le proposte aggiornate del quadro finanziario pluriennale (QFP);
l'atto comunitario n. 535 ha ad oggetto una modifica della proposta di Regolamento concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM unica);
la modifica in esame introduce disposizioni specifiche per la Croazia, già presenti nel trattato di adesione, con riferimento ad alcuni prodotti quali vini, carni bovine, zucchero e latte;
quanto alle disposizioni riguardanti quote latte e zucchero in Croazia, la proposta di OCM unica rimanda alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 che restano in vigore fino all'estinzione delle quote nel 2015, come per gli altri 27 Stati membri;
riguardo al settore vitivinicolo, le disposizioni hanno diverso oggetto, ossia misure transitorie, inserimento delle denominazioni dei vini da proteggere per la Croazia nel registro elettronico delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, termini per la presentazione e l'esame dei fascicoli tecnici completi e degli atti in virtù dei quali dette denominazioni sono state riconosciute, contributo finanziario alla Croazia per il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, zone viticole in Croazia;
quanto alle carni bovine, la modifica si riferisce alla traduzione delle denominazioni di vendita croate delle carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi;
l'atto comunitario n. 551 prospetta una modifica della proposta di Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, finalizzata ad introdurre nella proposta stessa le disposizioni relative alla condizionalità, come pure talune nuove disposizioni sulla pubblicazione di informazioni riguardanti tutti i beneficiari di finanziamenti dei Fondi agricoli europei, che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09;
relativamente alle predette disposizioni sulla condizionalità, si rileva che le stesse sono già previste nel trattato di adesione della Croazia e che riguardano essenzialmente due profili, ossia la data di applicazione delle sanzioni in Croazia, come pure il mantenimento dei prati permanenti;
per quel che concerne le nuove disposizioni sulla pubblicazione di informazioni riguardanti tutti i beneficiari di finanziamenti dei Fondi agricoli europei, si evidenzia che le stesse differiscono da quelle dichiarate invalide dalla Corte nelle sopracitate cause riunite per il fatto che si basano su una giustificazione dettagliata riveduta, incentrata sulla necessità di un controllo pubblico dell'uso dei fondi agricoli europei ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, come pure per la circostanza che esse prescrivono di fornire informazioni più dettagliate circa la natura e la descrizione delle misure per le quali vengono erogati i fondi. Infine, un ulteriore elemento di differenziazione può essere ravvisato nel fatto che tali nuove disposizioni
introducono una soglia de minimis, al di sotto della quale il nome del beneficiario non viene pubblicato;
l'atto comunitario n. 552 è volto a modificare la proposta di Regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, introducendo disposizioni specifiche per la Croazia anch'esse già contenute nel trattato di adesione;
le predette disposizioni hanno ad oggetto l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia, la possibilità di concedere pagamenti diretti nazionali integrativi a complemento dei regimi di sostegno, alcuni aspetti finanziari, nonché l'istituzione della riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia;
la concessione di pagamenti diretti nazionali integrativi è ammessa, previa autorizzazione della Commissione europea, in un dato anno e per un dato regime di sostegno, e l'importo è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tali pagamenti sono soggetti agli adeguamenti necessari a seguito degli sviluppi della PAC, e devono garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza;
gli aspetti finanziari sopracitati si riferiscono essenzialmente alle dotazioni nazionali e all'importo massimo erogabile dei pagamenti diretti nazionali integrativi;
la riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia è riferita ai terreni sminati che sono stati restituiti ad usi agricoli;
l'atto comunitario n. 553 interviene a modificare la proposta di Regolamento in tema di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con la quale vengono introdotte: una misura aggiuntiva temporanea per il finanziamento di pagamenti diretti nazionali integrativi, specifiche condizioni applicabili alla Croazia in relazione a LEADER (assegnazione di un contributo minimo del FEASR del 2,5 per cento anziché del 5 per cento) e in materia di investimenti per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per un periodo massimo di quattro anni (tasso di sostegno del 75 per cento) e infine la competenza della Commissione di adottare disposizioni transitorie per il passaggio della Croazia dal sostegno fornito dall'IPARD a quello previsto dal nuovo regime di sviluppo rurale, anche in materia di valutazione ex post;
riguardo all'aggiustamento volontario per il Regno Unito, esso consiste nell'introdurre un riferimento agli importi da trasferire in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009;

a) si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

b) nel merito si osserva quanto segue:

l'aggiustamento delle proposte di riforma della PAC in vista della futura adesione della Croazia dovrà essere configurato in maniera tale da non determinare alcuna incidenza sui budget, destinati al settore agricolo, a disposizione di paesi, come l'Italia che, secondo le proposte della Commissione, potrebbero essere penalizzati dalla prospettata riduzione della dotazione finanziaria destinata al primo pilastro della politica agricola comune, come pure dai parametri adottati per la distribuzione della finanza agricola comunitaria tra i paesi membri, incentrati inopportunamente sul criterio della superficie agricola.
(7-00301)
SCARPA BONAZZA BUORA