Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/18421 [Sull' obbligo per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata ]
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18421 presentata da GIANNI MANCUSO
mercoledì 7 novembre 2012, seduta n.715
MANCUSO, BARANI, GIRLANDA, CROLLA, CICCIOLI e BOCCIARDO. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha stabilito l'obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
l'obbligo per la pubblica amministrazione riguarda tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio, e altro);
l'articolo 34 della legge n. 69 del 2009 prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni dotate di un proprio sito web di pubblicare, entro il 30 giugno 2009, nella pagina iniziale l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi e di pubblicare, entro il 31 dicembre 2009, il registro dei processi automatizzati per consentire al cittadino di monitorare a distanza l'iter della propria pratica;
la riforma «Brunetta» della pubblica amministrazione (decreto legislativo n. 150 del 2009) prevede che il mancato assolvimento degli obblighi relativi alla PEC influisca negativamente ai fini della valutazione della performance individuale e organizzativa dell'ente;
in una nota del 2010 l'associazione cittadini di internet ha comunicato i risultati di una rilevazione sul rispetto della legge n. 69 del 2009 sugli obblighi relativi alla posta elettronica certificata da parte degli enti pubblici;
secondo quanto pubblicato dall'associazione, nel 2010 nessun Ministero risultava in regola con gli obblighi relativi alla PEC;
la mancata disponibilità di almeno una casella PEC per ciascun registro di protocollo (secondo quanto riportato nella circolare n. 1 del dipartimento per le tecnologie (DIT), riferita all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001) configura l'inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico, pertanto suscettibile di sanzioni;
l'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, approvato a febbraio 2010, impone a tutte le pubbliche amministrazioni centrali l'utilizzo della PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;
ciò vale anche per le amministrazioni regionali e locali;
a oggi, quasi la totalità delle imprese e dei professionisti hanno attivato una casella PEC;
molto spesso gli uffici della pubblica amministrazione non utilizzano questo strumento, e non considerano valide o certe le comunicazioni provenienti dai privati cittadini via PEC;
un caso per tutti: l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a quanto consta agli interroganti, non accetta dichiarazioni sostitutive di atti notorie inviate via PEC, ma solo ed esclusivamente via fax;
secondo una ricerca ANORC (Associazione che rappresenta gli operatori del settore della conservazione digitale dei dati), nonostante l'elevata presenza della PEC nelle amministrazioni pubbliche, per i cittadini è ancora difficile servirsene per gestire le proprie comunicazioni con gli enti di interesse;
nonostante, infatti, la pubblicazione degli indirizzi PEC sia superiore al 90 per cento dei casi analizzati, il livello di fruibilità della PEC dei ministeri non supera il 15 per cento, a fronte del 55 per cento delle regioni e del 93 per cento di province e comuni capoluogo;
secondo Assocertificatori (l'Associazione di fornitori di caselle PEC), pur essendo in costante aumento il numero delle aziende digitalizzate, l'utilizzo della PEC non cresce in maniera proporzionale;
questo a causa del fatto che la pubblica amministrazione, sia a livello centrale che periferico, si è dotata di una mail certificata senza però trasferire la comunicazione e l'erogazione dei servizi dallo sportello alla rete;
per questo motivo le imprese si sono dotate di una casella PEC di tipo standard, senza prestazioni aggiuntive, con l'unico scopo di risultare in regola a livello legale e si limitano ad utilizzarla, quando possibile, come sostituiva della raccomandata A/R e non come veicolo di servizi a valore aggiunto per utenti privati e business;
nel 2011 il movimento «Radicali Italiani» e l'Associazione «Agorà Digitale», unitamente ad alcuni cittadini, affermando la propria volontà di ricorrere all'uso delle tecnologie info-telematiche ed in attuazione del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, in tema di efficienza della pubblica amministrazione (cosiddette Class Action), invitavano la regione basilicata a pubblicare sulle pagine del proprio sito web l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata in adempimento a quanto previsto dall'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale);
gli stessi soggetti invitavano altresì la regione ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari a garantire l'effettiva possibilità per gli utenti di comunicare con la regione medesima attraverso la PEC. Infatti, fino ad allora, la Regione Basilicata non aveva adempiuto all'obbligo di pubblicazione del proprio indirizzo PEC sul sito web istituzionale;
successivamente, a causa del silenzio e dell'inattività della pubblica amministrazione rispetto alle richieste riportate nell'invito precedentemente inviato, gli istanti provvedevano ad instaurare una class action innanzi al T.A.R. per la Basilicata previa notifica di un ricorso per l'efficienza delle amministrazioni in virtù di quanto disposto dal decreto legislativo n. 198 del 2009;
il giudizio si è concluso con la decisione n. 478 del 2011 con la quale il T.A.R. ha condannato la regione Basilicata ordinandole di porre in essere gli adempimenti necessari ad adempiere agli obblighi di pubblicazione del proprio indirizzo PEC e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite tale mezzo informatico, condannando la pubblica amministrazione - non costituitasi in giudizio - anche alle rifusione delle spese legali -:
se il Governo intenda eseguire un'indagine per verificare quanti enti pubblici siano effettivamente in regola con gli obblighi previsti dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sulla PEC e la utilizzino in modo efficace ed efficiente. (4-18421)