• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01006 ["Fabbricati fantasma"]



Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01006 presentata da MAURIZIO BERNARDO
venerdì 12 ottobre 2012, seduta n.702
La VI Commissione,

in materia di «fabbricati fantasma» l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva, (commi 8 e 9), che «entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale» e che «entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale»; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni;

con il «Milleproroghe» del 2011 (decreto-legge n. 225 del 2010, articolo 2, comma 5-bis) il suddetto termine veniva spostato al 30 aprile 2011, motivando la proroga con la massa delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizione a catasto, sia per l'attribuzione della rendita catastale presunta;

con il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 del Governo Monti (articolo 13, comma 14-ter) si è stabilito che, «I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012». In questa serie di immobili ci sono:

a) i «fabbricati ex rurali», ovvero edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire;

b) i «fabbricati rurali» ovvero fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità;

c) i «fabbricati di montagna», i cosiddetti «scau o baite» per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione degli «immobili fantasma», di seguito evidenziati:

2.228.143 particelle del catasto terreni, nelle quali si è constatata la presenza di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;

al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;

nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;

gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;

con il decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 (articolo 11, comma 7) si è stabilito che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; l'adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili; l'obbligo sorge a seguito dell'affissione in ciascun comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; il decreto peraltro quadruplica le sanzioni catastali previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 maggio 2012 (pubblicato in Gazzetta lo stesso giorno) è stato reso noto l'elenco dei «Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti»;

da ultimo l'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;

in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia per gli immobili «fantasma», che per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'attuazione di questi adempimenti derivanti da diversi fattori concomitanti; quanto ai primi, si tratta infatti dei fabbricati di cui è complesso anche ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari nessuno dei quali residente o per i quali sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure sono stati eseguiti atti di compravendita senza volture, oppure a livello cartografico esistono dei forti problemi di mappa in quanto la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda i fabbricati rurali, oltre alle criticità già segnalate, è stata evidenziata la presenza di «code telematiche», che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;

si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011 del Governo Monti (articolo 13 comma 14-ter) per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012 di cui al decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 (articolo 11, comma 7) per la presentazione degli gli atti di aggiornamento catastale, per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare ai contribuenti l'applicazione di sanzioni la cui origine non sta nell'inadempimento del soggetto obbligato, ma nelle difficoltà sopra evidenziate,
impegna il Governo
ad assumere iniziative normative per prorogare i termini di scadenza previsti dall'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall'articolo articolo 11, comma 7, del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, tenendo conto dei carichi di lavoro che fanno capo all'Agenzia del territorio, dei ritardi derivanti dall'incorporazione della medesima nell'Agenzia delle entrate e delle segnalazioni di criticità provenienti dalle associazioni dei soggetti professionali che svolgono i necessari adempimenti, a tutto l'anno 2013.

(7-01006) «Bernardo, Costa».