• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07965 [Aliquota di base dell'IMU]



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07965 presentata da CARMELO LO MONTE
mercoledì 19 settembre 2012, seduta n.688
LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone l'anticipazione sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014;

il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, in via generale, che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, potendo però i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

i comuni, entro il 31 ottobre prossimo, a seguito del differimento del termine intervenuto con decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell'interno, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

le detrazioni previste dallo stesso articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato e, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini stabiliti dalla legge, pena il blocco, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, e sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che sia il limite minimo sia quello massimo, come indicati in precedenza, costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, «può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie»;

nell'ambito della stessa circolare, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato che la manovrabilità delle aliquote «deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione» -:

se nel caso in cui, all'interno di un regolamento comunale, sia riscontrabile la previsione di una differenziazione, nel senso di un'agevolazione, in merito all'aliquota di base da applicarsi ad un'intera categoria catastale essa debba ricollegarsi, ai fini del rispetto del principio di equità, all'effettiva utilizzazione dell'immobile.
(5-07965)