• Relazione 143, 263, 754, 2403-A (RELAZIONE ORALE)

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Atto a cui si riferisce:
S.754 Riforma della legislazione in materia portuale
approvato con il nuovo titolo
"Riforma della legislazione in materia portuale"





Legislatura 16ª - Relazione N. 143-A (RELAZIONE ORALE)


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Nn. 143, 263, 754 e 2403-A


Relazione orale
Relatore
Grillo

 

 

TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

 

Comunicato alla Presidenza il 30 agosto 2012

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia
di ordinamento portuale (n. 143)

d’iniziativa del senatore MENARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Riforma della legislazione in materia portuale (n. 263)

d’iniziativa dei senatori Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI e VIMERCATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

 

 

 

Riforma della legislazione in materia portuale (n. 754)

d’iniziativa dei senatori GRILLO, CICOLANI, BALDINI, CAMBER, IZZO,
BUTTI, GALLO, ZANETTA e COMINCIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2008

Riforma della legislazione in materia portuale (n. 2403)

presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale

con il Ministro della difesa

con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro dell’interno

con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

con il Ministro per il turismo

e con il Ministro dell’economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2010

 

 

 

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


sul testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263, e 754

(Estensore: Bodega)

16 dicembre 2009

        La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

            –  il comma 2 dell’articolo 1 sia soppresso, dal momento che la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni è stabilita dalla Costituzione;

            –  all’articolo 2, comma 1, sia riformulato il comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 84 del 1994 come novellata. L’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, infatti, demanda alla legislazione concorrente la materia «porti e aeroporti civili», nell’ambito della quale alle regioni spetta la potestà legislativa di dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalle leggi dello Stato. Dalla formulazione del comma 4 sembrerebbe invece dedursi una limitazione della potestà legislativa regionale solo ad ambiti materiali specificamente indicati. Appare inoltre superfluo il riferimento alla potestà regolamentare, che l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione attribuisce direttamente alle regioni per le materie che non siano di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si segnala, infine, l’esigenza di valutare l’opportunità di attribuire alle regioni una competenza in materia di porti aventi rilevanza interregionale: benché la legislazione vigente attribuisca alle regioni, tra le altre, anche le funzioni amministrative relative alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo interregionale, le valutazioni concernenti ambiti territoriali ulteriori rispetto a quelli della singola regione trovano più opportuna sede di disciplina in ambito nazionale, come peraltro stabilito dal decreto legislativo n. 190 del 2002;
            –  all’articolo 3, comma 1, sia soppresso, all’articolo 5, comma 12, della legge n. 84 del 1994 come novellata, il meccanismo di silenzio-assenso per l’approvazione del piano regolatore del porto da parte della giunta regionale, dal momento che la sua mancata approvazione nei termini preventivamente fissati trova adeguata soluzione ricorrendo agli usuali poteri sostitutivi disciplinati dalla legislazione vigente, segnatamente dalla legge n. 131 del 2003.

        All’articolo 8, comma 1, in riferimento al comma 8 dell’articolo 8, della legge n. 84 del 1994 come novellata, con cui si dispone l’incompatibilità tra la carica di presidente dell’autorità portuale e quella di assessore regionale, si ritiene necessaria una puntuale precisazione della norma in relazione alla ratio sottostante, che non sembra sufficientemente definita. Si tratta, in sostanza, di chiarire se l’incompatibilità sia valevole per i soli assessori della regione in cui ha sede l’autorità oppure per la generalità degli assessori regionali; se l’incompatibilità operi per ragioni sostanziali (esclusività dell’incarico, conflitto di funzioni) e quindi sia applicabile solo nei confronti degli assessori responsabili dei settori che possono interferire nella generale gestione dei porti, ovvero nei confronti di tutti gli assessori a prescindere dall’incarico ricoperto. Ove si volesse evitare ogni possibile conflitto di funzioni, le cause ostative a ricoprire l’incarico di presidente potrebbero riguardare anche altri incarichi istituzionali.

        Si segnala infine l’esigenza di prevedere il coinvolgimento della regione interessata per le attività relative agli interventi di bonifica (articolo 5, capoverso «Articolo 5-bis»), alla localizzazione di approdi turistici (articolo 6, capoverso «Articolo 5-ter», comma 2), al demanio marittimo (articolo 6, capoverso «Articolo 5-ter», comma 3).

sul nuovo testo unificato
ed emendamenti ai disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403

(Estensore: Battaglia)

14 settembre 2011

        La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato, nel presupposto che la materia «porti e aeroporti civili», ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, è di competenza concorrente e che, pertanto, le norme ivi previste, da considerare principi fondamentali, sono di pertinenza della legislazione statale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

            –  all’articolo 3, comma 1, capoverso «Articolo 5», comma 12, appare necessario precisare il significato di «variante sostanziale», al fine di chiarire la tipologia delle varianti che necessitano del procedimento previsto per l’adozione del piano regolatore portuale e di quelle che, al contrario, non lo richiedono;

            –  all’articolo 5, comma 1, capoverso «Articolo 5-bis», sembra opportuno un coinvolgimento delle regioni nella definizione e nella realizzazione delle operazioni di dragaggio;
            –  all’articolo 6, comma 1, capoverso «Articolo 5-ter», comma 3, occorre verificare se sia ragionevole esentare da qualsiasi ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto;
            –  all’articolo 7, comma 1, capoverso «Articolo 6», comma 8, si osserva che l’istituzione di ulteriori autorità portuali, rispetto a quelle esplicitamente individuate dal presente disegno di legge, dovrebbe essere disposta con atto di rango legislativo e non – come invece previsto – con atto di natura regolamentare;
            –  all’articolo 16, si segnala che le disposizioni ivi previste, per la parte in cui fanno riferimento ai porti di «categoria III» (porti di rilevanza economica regionale o interregionale), appaiono eccessivamente invasive dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle regioni. Tale criticità si palesa, in particolare, in ordine alle norme recate dai commi 3, 4, 8 e 9.

        Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
            –  sugli emendamenti 1.1 e 1.2 parere non ostativo, a condizione che, nel rispetto del principio di tassatività, siano esplicitati i poteri sanzionatori ivi previsti, eventualmente anche tramite rinvio alla legislazione vigente;

            –  sull’emendamento 1.5 parere contrario, in quanto l’estensione della competenza regionale alla disciplina delle funzioni relative all’attività di vigilanza, controllo e sicurezza appare lesiva delle competenze esclusive dello Stato in materia;
            –  sugli emendamenti 2.9 e 2.10 parere contrario, in quanto la previsione di un parere vincolante della regione appare improprio dal momento che il procedimento ha ad oggetto l’individuazione di aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
            –  sull’emendamento 8.14 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata in modo più preciso, con una puntuale individuazione delle ipotesi di incompatibilità, soprattutto considerando che l’espressione «altro incarico di carattere istituzionale che potrebbe ingenerare un conflitto di funzioni» è suscettibile di ingenerare interpretazioni difformi;
            –  sull’emendamento 11.1 parere contrario, in quanto, trattandosi di normativa riferita ai porti nazionali, la materia è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
            –  sull’emendamento 15.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 01, sia soppressa la lettera e), dal momento che la formazione professionale è una materia riservata alla competenza legislativa regionale;
            –  sugli emendamenti riferiti all’articolo 16, si richiamano le osservazioni espresse sul testo in riferimento al medesimo articolo;
            –  sugli emendamenti 17.3 e 17.4, parere non ostativo, segnalando la necessità di verificare se sia opportuno coinvolgere anche un ente estraneo al circuito istituzionale, quale l’Associazione di porti italiani, nelle procedure relative alla ripartizione del fondo previsto;
            –  sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti
al nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403

(Estensore: Battaglia)

26 giugno 2012

        La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.1 (testo 2), 5.1000, 17.1000 e 6.100, riferiti al nuovo testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


sul nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403

(Estensore: Tancredi)

28 giugno 2012

        La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

            –  occorre garantire, in sede applicativa, la conformità dell’articolo 1, capoverso «Art. 1», comma 6, con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di federalismo demaniale;

            –  all’articolo 7, capoverso «Art. 6», comma 1, si segnala che l’elenco delle autorità portuali include anche quella di Trapani, sebbene essa sia stata posta in liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007, per carenza dei requisiti previsti dal vigente articolo 6 della legge n. 84 del 1994;
            –  all’articolo 7, capoverso «Art. 6», comma 6, risulta opportuno inserire, dopo le parole «società esercenti attività», la seguente: «strettamente», in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008);

        nel presupposto che:
            –  l’articolo 18 non determini effetti sostanziali in termini di gettito erariale, conformemente a quanto rilevato nella relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
        e con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
            –  all’articolo 5, capoverso «Art. 5-bis», comma 7, dopo le parole «Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare», siano inserite, in fine, le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            –  sia soppresso l’articolo 15;
            –  sia soppresso l’articolo 17;
            –  all’articolo 19, sia modificato il comma 2, limitandone l’applicazione ai soli contratti di programma che saranno sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge; conseguentemente, sia soppresso il comma 4.

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

 


sul nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403

(Estensore: deputato Scalera)

26 gennaio 2011

        La Commissione,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge n. 143 e abbinati, in corso di esame presso la 8ª Commissione del Senato, recante «Riforma della legislazione in materia portuale»;

            considerato che la materia dei porti è assegnata dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, mentre, in ordine ai profili della sicurezza marittima, essa è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del comma 2, lettera h), del medesimo articolo 117;
            rilevato quanto prescritto dall’articolo 2, che ridefinisce la classificazione dei porti dettando i principi fondamentali per l’esercizio della funzione legislativa delle regioni relativamente ai porti di loro competenza;

        esprime


PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:
            –  valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare che siano salvaguardati i profili di competenza regionale mediante il ricorso all’intesa in relazione all’esercizio di funzioni che non siano strettamente connesse ad ambiti di sicurezza della navigazione, sicurezza portuale, sicurezza del trasporto marittimo e gestione delle emergenze;

            –  valuti la Commissione di merito, all’articolo 3, comma 4, l’opportunità di precisare che l’attività del comitato portuale ivi previsto assume carattere preparatorio in ordine ai contenuti del piano regolatore portuale, in quanto la relativa approvazione è di competenza della regione, ai sensi del comma 12 della medesima disposizione.

 
 

DISEGNO  DI  LEGGE


Testo proposto dalla Commissione

Riforma della legislazione
in materia portuale

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 1
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 1. - (Finalità della legge).1. La presente legge determina i princìpi fondamentali in materia di porti, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

     2. Sono disciplinate in via esclusiva dalla legislazione statale la sicurezza della navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze.
    3. La ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità portuale e autorità marittima è improntata ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

        a) l’autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla presente legge;

        b) l’autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché all’adozione delle misure di sicurezza e di prevenzione dirette a proteggere le navi e gli impianti portuali dalle interferenze e azioni illecite; essa vigila, nell’ambito dei propri poteri di controllo, anche sull’applicazione da parte di terzi delle ordinanze e degli atti di regolamentazione adottati dall’autorità portuale.

    4. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, l’autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché, sentita la regione o l’ente territoriale competente, al supporto funzionale per garantire l’ordinato svolgimento delle attività portuali. La regione disciplina le funzioni di cui al comma 3, lettera a), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 4, comma 4, della presente legge. A tal fine, la regione può avvalersi delle locali autorità marittime o, in regime di convenzione, di una delle autorità portuali istituite nella regione, per l’esercizio delle relative funzioni amministrative.

    5. L’autorità portuale svolge inoltre un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale. Il presidente dell’autorità portuale, ai fini dell’esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un’apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell’esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.
    6. All’interno delle circoscrizioni portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti, amministrano in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali».

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 4
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 4. - (Classificazione dei porti ).1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:
        a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

        b) categoria II: porti di rilevanza economica nazionale e internazionale;
        c) categoria III: porti di rilevanza economica regionale e interregionale.

    2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, procede all’individuazione dei porti e delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi. I porti di categoria I sono amministrati, in via esclusiva, dallo Stato.

    3. Appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l’esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all’ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. I porti di categoria II, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono amministrati dalle autorità portuali di cui all’articolo 6, comma 1. Nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell’autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Le predette aree sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato. Appartengono alla categoria III tutti i restanti porti.
    4. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di categoria III, le regioni esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare nel rispetto dei princìpi fondamentali di seguito indicati:

        a) esercizio esclusivamente da parte di soggetti privati delle attività d’impresa e commerciali;

        b) salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;
        c) tutela della concorrenza;
        d) rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;
        e) rispetto della titolarità statale in materia di regime dominicale del demanio marittimo, con riferimento agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della navigazione ed alla determinazione dei canoni, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
        f) obbligo di acquisizione del parere dell’autorità marittima ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle operazioni portuali, in relazione ai profili di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del trasporto marittimo;
        g) rispetto della titolarità statale in materia di sicurezza della navigazione marittima, di sicurezza del trasporto marittimo e di sicurezza portuale;
        h) obbligo di delimitazione dell’ambito e dell’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, attraverso il piano regolatore portuale, che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. L’obbligo non opera con riguardo ai porti aventi esclusivamente funzione turistica e da diporto;
        i) obbligo di acquisizione del parere dell’autorità marittima per l’adozione del piano regolatore portuale, ai fini della verifica della compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, di sicurezza della navigazione marittima e di sicurezza del traffico marittimo;
        l) rispetto della titolarità statale in materia di disciplina dei servizi tecnico-nautici e della relativa tariffazione;
        m) rispetto dei princìpi di cui all’articolo 18, in materia di rilascio di concessioni in ambito portuale;
        n) facoltà di istituire sistemi portuali, anche su base interregionale.

    5. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni regionali, le funzioni di cui all’articolo 1, comma 4, secondo periodo, sono esercitate dall’autorità marittima. Ai fini dell’esercizio di tali funzioni, le regioni possono avvalersi delle locali autorità marittime e disciplinare, con proprio provvedimento, il regime di avvalimento funzionale.

    6. Nei porti di categoria III possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l’autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l’autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato.
    7. I porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali e i porti di categoria III possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l’attività crocieristica, industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate nel piano regolatore portuale di cui all’articolo 5.
    8. La delimitazione dell’ambito dei porti di categoria III è effettuata attraverso il piano regolatore portuale di cui all’articolo 5, conformemente alla disciplina regionale».

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 5. - (Piano regolatore portuale e relativa attuazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, in ordine ai porti di categoria I, l’autorità portuale di cui all’articolo 6 procede alla formazione del piano regolatore portuale, atto di pianificazione dell’ambito portuale, al fine di definire, sotto il profilo territoriale e funzionale, le opere portuali e gli assetti territoriali del porto, stabilendo le funzioni del porto, quali elencate all’articolo 4, comma 7, le caratteristiche e la destinazione delle aree portuali, nonché delle relative infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento.
    2. Il piano regolatore portuale è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) con le modalità previste dal titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L’autorità competente alla VAS dei piani regolatori portuali di cui al presente articolo è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie funzioni avvalendosi di una commissione costituita con decreto adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed i cui componenti, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell’equilibrio delle competenze. La verifica di assoggettabilità del piano regolatore portuale è compiuta dalla commissione entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che deve essere trasmesso dall’autorità portuale prima dell’adozione del piano regolatore portuale. La procedura di consultazione deve esaurirsi nei trenta giorni successivi alla ricezione del rapporto preliminare. In caso di assoggettabilità del piano regolatore portuale alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione, effettuata dall’autorità portuale, della delibera di adozione nella Gazzetta Ufficiale. Il parere motivato della commissione deve intervenire nei trenta giorni successivi al deposito delle controdeduzioni di cui al comma 10. Qualora la commissione disponga l’acquisizione di pareri, il termine è prorogato una sola volta fino a un massimo di trenta giorni. Tutti i termini sono perentori. In caso di mancata adozione nei termini degli atti e del parere motivato, essi si intendono resi in senso positivo.

    3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, è adottato dal comitato portuale e viene trasmesso al comune o ai comuni interessati, per l’espressione dell’intesa.
    4. Ove ritenuto necessario, il presidente dell’autorità portuale può convocare la conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti pubblici interessati. La conferenza di servizi assume le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla convocazione.
    5. L’intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non comunichino all’autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
    6. Qualora non si raggiunga l’intesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti convoca, su proposta della regione interessata, una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra regione, enti locali interessati e autorità portuale.
    7. La conferenza di servizi di cui al comma 6 assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale entro sessanta giorni dalla sua convocazione.
    8. Dell’adozione del piano regolatore portuale e dell’intesa è data pubblicità mediante avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel Bollettino ufficiale della regione.
    9. Gli interessati possono far pervenire all’autorità portuale e alla commissione di cui al comma 2 le loro osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    10. L’autorità portuale, entro i trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni di cui al comma 9, formula controdeduzioni alle osservazioni, che sono comunicate alla regione, nonché alla commissione di cui al comma 2.
    11. La regione, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 10, approva il piano regolatore portuale. Il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione. Gli effetti dell’approvazione del piano regolatore portuale sugli strumenti urbanistici sono regolati dalle normative regionali in materia di governo del territorio.
    12. Le varianti sostanziali al piano regolatore portuale, approvato ai sensi del presente articolo, seguono il medesimo procedimento previsto per l’adozione del piano regolatore portuale. Alle varianti al piano regolatore portuale approvato secondo la disciplina previgente, si applica il procedimento di cui al presente articolo.
    13. Al comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle aree appartenenti al demanio portuale come definite nei relativi piani regolatori portuali».
    14. Nei porti di categoria I e II, l’esecuzione delle opere da parte dei soggetti pubblici competenti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, mediante procedimento ai sensi dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, è effettuata dalla commissione di cui al comma 2.
    15. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali.
    16. L’esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall’autorità portuale, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza.
    17. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i porti di categoria III la regione disciplina il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati».

Art. 4.

(Norma transitoria)

    1. Le autorità portuali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno completato l’iter di approvazione del proprio piano regolatore portuale, possono terminare la procedura conformemente alla disciplina previgente o, alternativamente, applicare, per le singole fasi procedimentali in corso, la disciplina introdotta dalla presente legge.

Art. 5.

(Introduzione dell’articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto; riconversione e riqualificazione di aree portuali)

    1. Dopo l’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

    «Art. 5-ter. - (Disposizioni sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali.) – 1. Il piano regolatore portuale, laddove esistano strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, valuta la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

    2. Con riguardo ai piani regolatori portuali vigenti, le autorità portuali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avviano il procedimento per valutare la sussistenza dei presupposti per la localizzazione di approdi turistici d’intesa con la regione e i comuni interessati e concludono il procedimento entro i successivi sei mesi.
    3. La realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica, ambientale e doganale, concessione demaniale marittima, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata.
    4. Nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e localizzazione di attività a servizio della collettività, l’autorità portuale può rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di novanta anni per l’utilizzo delle predette aree».

Art. 6.

(Modifica dell’articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 6. - (Autorità portuale). – 1. I porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Gioia Tauro, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia, Salerno, Augusta, Olbia-Golfo Aranci e Piombino sono amministrati dall’autorità portuale, che svolge i seguenti compiti in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 1:
        a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell’articolo 24;

        b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
        c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
        d) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione.

    2. L’autorità portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, salvo quanto disposto dall’articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell’autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
    4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.
    5. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall’autorità portuale, mediante procedura di evidenza pubblica.
    6. Le autorità portuali non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.
    7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.
    8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, possono essere istituite ulteriori autorità portuali sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

        a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti, di almeno uno dei seguenti volumi di traffico medio annuo nell’ultimo quinquennio:
            1)  tre milioni di tonnellate di merci solide;

            2)  venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide;
            3)  trecentomila twenty feet equivalent unit (TEU);
            4)  un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale;

        b) presenza di collegamenti alle reti ed ai corridoi transeuropei di trasporto, nonché di connessioni logistiche destinate all’intermodalità.
    9. Nei casi in cui la giurisdizione dell’autorità portuale comprende più scali, nell’esercizio delle funzioni di gestione nei porti decentrati l’autorità portuale può avvalersi della locale autorità marittima sulla base di un protocollo di intesa.

    10. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8, sono consentiti l’ampliamento della circoscrizione anche a porti di categoria III o la fusione tra le autorità portuali medesime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    11. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti franchi esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’autorità portuale territorialmente competente, con proprio decreto, stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti».

Art. 7.

(Modifica dell’articolo 8
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 8. - (Presidente dell’autorità portuale). – 1. Il presidente dell’autorità portuale ha la rappresentanza legale dell’ente. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell’autorità portuale ai sensi della presente legge. In caso di necessità e urgenza, il presidente può adottare atti di competenza del comitato portuale da sottoporre a ratifica del comitato medesimo nella prima seduta dello stesso che, a tal fine, deve essere convocato entro quindici giorni, a pena di decadenza degli atti stessi. Il presidente dell’autorità portuale può delegare, con provvedimento scritto, l’adozione di atti di ordinaria amministrazione al segretario generale e ai dirigenti dell’ente.

    2. In particolare, il presidente dell’autorità portuale, ferma restando la competenza del comitato portuale per le concessioni ultraquadriennali, amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo e portuale compresi nella circoscrizione dell’autorità portuale, fatta salva l’acquisizione, in sede di apposita conferenza di servizi, di nulla osta, pareri, autorizzazioni di altri enti o amministrazioni, per i soli aspetti di competenza di detti enti o amministrazioni. Provvede altresì con le medesime modalità e condizioni, al rilascio di ogni autorizzazione o concessione per l’esercizio di attività all’interno dei porti, fatto salvo quanto specificamente previsto per i servizi tecnico-nautici di cui all’articolo 14.
    3. Il presidente dell’autorità portuale esercita le competenze ad essa attribuite dagli articoli 16 e 18 e rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui ai medesimi articoli senza previa delibera del comitato portuale, quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni.
    4. Il presidente dell’autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Il presidente della giunta regionale territorialmente competente, dando conto dell’avvenuta concertazione con i comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo prescelto. L’intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta, non venga formulato da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e motivato.
    5. Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica un diverso nominativo scelto tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Qualora, anche in questo caso, non dovesse essere raggiunta l’intesa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta da parte del presidente della giunta regionale territorialmente competente, il potere di nomina è devoluto al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, una volta acquisita l’intesa di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
    6. La procedura di cui ai commi 4 e 5 ha inizio sei mesi prima della scadenza del mandato del presidente uscente.
    7. Il presidente dell’autorità portuale rimane in carica per quattro anni e può ricoprire non più di due mandati, anche consecutivi, presso la medesima autorità portuale.
    8. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, il mandato di presidente dell’autorità portuale è incompatibile con gli incarichi delle assemblee elettive e di governo, anche territoriale».

Art. 8.

(Modifiche all’articolo 9
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. All’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. È di competenza del comitato portuale:
        a) l’approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto generale;

        b) l’adozione del piano regolatore portuale d’intesa con il comune competente;
        c) l’approvazione del piano operativo triennale e le revisioni annuali;
        d) l’approvazione della costituzione ovvero della partecipazione dell’autorità portuale alle società di cui all’articolo 6, comma 6;
        e) la deliberazione di rilascio delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni all’esercizio di imprese portuali ai sensi degli articoli 16 e 18 per una durata superiore a quattro anni;
        f) l’approvazione degli indirizzi generali in materia di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni e dei relativi canoni»;

        b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3-bis. I componenti del comitato portuale non possono ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima autorità portuale».

Art. 9.

(Modifica dell’articolo 11
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 11. - (Collegio dei revisori dei conti). – 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da uno supplente nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, tra i funzionari del medesimo Ministero; i rimanenti componenti sono scelti nell’ambito dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili o fra coloro che abbiano svolto tale funzione per almeno un quadriennio.

    2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
    3. Il collegio dei revisori dei conti:

        a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

        b) redige una relazione sul rendiconto generale e riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
        c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri».

Art. 10.

(Introduzione dell’articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui sistemi logistico-portuali)

    1. Dopo l’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

    «Art. 11-bis. - (Sistemi logistico-portuali). – 1. Le autorità portuali, d’intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, possono costituire sistemi logistico-portuali per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

    2. I sistemi di cui al comma 1 intervengono sugli aspetti di carattere generale di seguito definiti:

        a) d’intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull’utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico portuale;

        b) sulla promozione del traffico ferroviario «navetta» di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;
        c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;
        d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede comunitaria sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

    3. Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell’amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».

Art. 11.

(Modifica dell’articolo 12
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

        1. L’articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 12. - (Vigilanza sull’autorità portuale). – 1. L’autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione e al rendiconto generale sono soggette all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
    3. Le delibere di adozione dei regolamenti di cui all’articolo 18, comma 9, sono soggette all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se l’approvazione non interviene entro quarantacinque giorni dalla ricezione, le delibere sono esecutive».

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali)

    1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera b) è abrogata;

        b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        «c) dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché di cui all’articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salvo quanto previsto all’articolo 28, comma 6 della presente legge».

Art. 13.

(Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di competenze dell’autorità marittima)

    1. All’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a), il controllo e la regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi.»;

        b) al comma 1-bis, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati al riguardo, l’obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta della autorità marittima, d’intesa con l’autorità portuale, ove istituita, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l’autorità marittima, previa informazione all’autorità portuale ove istituita, può rendere temporaneamente obbligatorio l’impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di un’autorità portuale, la disciplina e l’organizzazione dei servizi tecnico-nautici di cui al presente comma sono stabilite dall’autorità marittima d’intesa con l’autorità portuale, sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In difetto di intesa provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi, nonché all’Associazione porti italiani.»;

        c) il comma 1-ter è sostituto dai seguenti:
    «1-ter. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis relative ai singoli porti sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al medesimo comma 1-bis, attraverso un’istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale partecipano l’autorità marittima e l’autorità portuale, laddove istituita, che possono essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalla Associazione porti italiani, nonché, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall’autorità marittima d’intesa con l’autorità portuale, laddove istituita, e sottoposta all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In difetto di intesa ovvero in caso di mancata approvazione ministeriale, il provvedimento tariffario definitivo è adottato dall’autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    1-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l’unicità e l’inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, è possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa. Detti parametri devono indicare quando l’insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, debba essere considerata notevole e strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono. Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l’autorità marittima, qualora ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, d’intesa con l’autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, può introdurre, attraverso l’apertura di un’istruttoria a livello ministeriale disciplinata ai sensi del comma 1-ter, un’apposita tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto. Il gettito complessivo di detta tariffa deve essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell’equilibrio gestionale derivante dall’applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis.
    1-quinquies. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee».

Art. 14.

(Modifica dell’articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 18. - (Concessione di aree e banchine). – 1. L’autorità portuale o, nei porti di categoria III, la regione o l’ente territoriale competente, compatibilmente con la necessità di riservare nell’ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine.

    2. È altresì sottoposta a concessione da parte dell’autorità portuale o, nei porti di categoria III, della regione o dell’ente territoriale competente, la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare, nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch’essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
    3. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni, l’autorità portuale o, nei porti di categoria III, la regione o l’ente territoriale competente, tiene conto del programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all’utenza ovvero ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali.
    4. L’atto di concessione contiene il termine, almeno biennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell’effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso all’utenza alle previsioni dei piani di investimento di cui all’atto di concessione. Il medesimo atto di concessione contiene altresì le modalità di definizione e approvazione degli eventuali programmi d’investimento del concessionario nella realizzazione di opere portuali, le sanzioni e le altre specifiche cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste dalle pertinenti norme del codice della navigazione.
    5. L’atto di concessione è adottato all’esito di selezione effettuata tramite procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi comunitari di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.
    6. È facoltà dell’autorità portuale, tenuto conto delle previsioni del piano operativo triennale, derogare alle disposizioni di cui al comma 5, con riguardo a spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, se a giudizio dell’autorità concedente le stesse aree intercluse o attigue non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate in relazione all’utilizzazione prevista, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di un’attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di economicità. Tali aree, con le modalità e previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue.
    7. Le autorità portuali o, nei porti di categoria III, la regione o l’ente territoriale competente, riferiscono con cadenza biennale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato delle concessioni in atto e in particolare al rispetto delle condizioni poste dall’atto di concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle relazioni ricevute, effettua il monitoraggio sull’utilizzazione delle aree portuali e può dettare indirizzi generali per la migliore fruizione delle aree demaniali e adottare provvedimenti diretti all’osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori.
    8. Le imprese che intendono partecipare alla procedura di cui al comma 5, oltre ai requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 3, documentano anche:

        a) un programma di attività, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto all’incremento dei traffici e della produttività del porto e gli eventuali investimenti programmati;

        b) un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività di cui alla lettera a);
        c) un apparato tecnico e organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi. L’impresa richiedente, ove autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell’autorità portuale di interesse statale per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall’autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate.

    9. L’atto di concessione indica altresì le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del relativo canone, il cui importo è parametrato in ragione della prevedibile redditività, per il concessionario, dell’area o della banchina interessata e in nessun caso può essere inferiore a quello derivante dall’applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo. Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, l’importo del canone, ad esclusione dei casi in cui esso sia determinato nel predetto limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto secondo i criteri contenuti in apposito regolamento adottato dal comitato portuale. Comunque, in nessun caso l’importo del canone può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al limite minimo.

    10. Se l’autorità portuale concede, ai sensi del presente articolo, aree e banchine sulle quali la stessa autorità o un precedente concessionario abbiano finanziato opere atte a valorizzare il bene demaniale, ivi compresi eventuali mezzi di movimentazione della merce, il canone non può essere soggetto alle riduzioni di cui al comma 9 ed è invece aumentato secondo criteri contenuti nell’apposito regolamento, adottato dal comitato portuale, di cui al medesimo comma 9.
    11. L’impresa concessionaria esercita direttamente l’attività oggetto della concessione. All’atto del rilascio della concessione il soggetto concessionario deve indicare la struttura di controllo soggettiva. In caso di modifica delle partecipazioni nell’ambito di tale struttura, il concessionario ha l’obbligo di preventiva informazione nei confronti dell’autorità portuale, la quale può indicare eventuali ragioni che essa ravvisi discendere sul rapporto concessionario ai fini del suo mantenimento o della sua revoca. L’autorità portuale può autorizzare l’affidamento a terzi in subconcessione di una parte limitata delle aree al fine dello svolgimento di attività secondarie, nell’ambito della stessa concessione, non coincidenti con quelle ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali o con i servizi portuali di cui all’articolo 16, comma 1. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può comunque autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo ovvero lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. L’impresa autorizzata, ai sensi dell’articolo 16, a cui è affidato, previa autorizzazione dell’autorità concedente, l’esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo, esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche e operative dell’attività che svolge.
    12. L’autorità portuale, nell’ambito dei poteri di concessione, garantisce il rispetto dei principi della concorrenza, in modo da escludere qualsiasi comportamento pregiudiziale per l’utenza. L’impresa concessionaria in un porto non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale dello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui ha la concessione già assentita. È facoltà dell’autorità concedente, previa deliberazione del comitato portuale, tenuto conto delle previsioni del piano regolatore portuale e sulla base delle evoluzioni attese e dei traffici, derogare a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, ferma restando la necessità di garantire nei porti il rispetto della concorrenza e la pluralità delle imprese operanti per le diverse tipologie di traffico.
    13. Le autorità portuali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottano un regolamento che, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, determini criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni e per la determinazione dei relativi canoni.
    14. Le concessioni assentite in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro scadenza».

Art. 15.

(Disciplina fiscale delle entrate
delle autorità portuali di interesse statale)

    1. Le entrate riscosse dalle autorità portuali ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle indicate dal comma 1, lettera e), del medesimo articolo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

    2. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sui redditi alle entrate delle autorità portuali, di cui al comma 1, perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono.

Art. 16.

(Fondo per il finanziamento
delle connessioni intermodali)

    1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali.

    2. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento dell’ammontare complessivo degli investimenti previsti nei contratti di programma sottoscritti dall’ANAS S.p.A. e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Le modalità per l’utilizzo del Fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 143
D’iniziativa del senatore Menardi

Art. 1.

(Classificazione dei porti)

    1. L’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 4. – (Classificazione dei porti) – 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:
        a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

        b) categoria II: porti di rilievo internazionale, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea;
        c) categoria III: porti di rilevanza economica nazionale, regionale e interregionale.

    2. I porti rientranti nella circoscrizione di un’autorità portuale appartengono alla categoria II, prescindendo dalle caratteristiche dello scalo.

    3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dei trasporti, si individuano i porti o le specifiche aree portuali da classificare nella categoria I, previa acquisizione del parere della competente autorità portuale.
    4. I porti di cui alle categorie II e III possono avere una o più delle seguenti funzioni:

        a) commerciale;

        b) industriale e petrolifera;
        c) di servizio passeggeri;
        d) peschereccia;
        e) turistica e da diporto.

    5. Le funzioni di ciascun porto della categoria II sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione competente, sulla base della proposta dell’autorità portuale competente, tenendo conto del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale.

    6. Le funzioni di ciascun porto della categoria III sono determinate dalla regione competente, tenendo conto del piano regolatore portuale».

Art. 2.

(Programmazione e realizzazione delle opere portuali e di grande infrastrutturazione)

    1. All’articolo 5 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III» sono sostituite dalle seguenti: «Nei porti di cui alle categorie II e III»;

        b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «3. Nel porto o nei porti rientranti nella circoscrizione dell’autorità portuale, il piano regolatore di ciascun porto è adottato dal comitato portuale e trasmesso al comune o ai comuni interessati per il raggiungimento dell’intesa, che deve intervenire entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l’intesa si intende raggiunta.

    4. Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al comma 3, la regione convoca una conferenza di servizi cui partecipano l’autorità portuale ed il comune o i comuni interessati. La conferenza assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.
    5. Raggiunta l’intesa di cui ai commi 3 e 4, il piano regolatore portuale è deliberato dal comitato portuale e quindi sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale espressa, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, da una commissione paritetica, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, composta da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della commissione per la valutazione di impatto ambientale. Qualora si preveda l’acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato di non oltre trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.
    5-bis. Nei porti di cui alla categoria III, fatta salva la fase di valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina delle procedure di elaborazione, adozione ed approvazione dei piani regolatori è determinata con legge regionale, in accordo con i princìpi di cui al presente articolo. Nelle more dell’adozione della predetta disciplina, il piano regolatore portuale è adottato dal comune su proposta dell’autorità marittima e sottoposto alla procedure di cui al comma 5.
    5-ter. Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura dei piani regolatori portuali»;

        c) al comma 7, le parole: «categoria II, classi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «categoria III»;

        d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

    «8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto all’articolo 28-bis, spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera a), e nei programmi triennali adottati ai sensi dell’articolo 128 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individua annualmente le risorse da attribuire alle autorità portuali per la realizzazione dei programmi delle opere di grande infrastrutturazione di cui al comma 9. Le regioni e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II. Spetta alla regione interessata l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria III. Le autorità portuali, a copertura dei costi da esse sostenuti per la realizzazione delle opere, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione»;

        e) l’ultimo periodo del comma 9, è sostituito dal seguente:

    «9. Sui relativi progetti è acquisito il parere di cui all’articolo 127 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tali progetti, se costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori vigenti, non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale»;
        f) il comma 10, è abrogato;

        g) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

    «11-1.bis. Le realizzazioni di nuove opere e di nuovi impianti in porti già esistenti si intendono comprese tra i servizi di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di cui al comma 13 dell’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165».

    2. Il decreto di cui al comma 5 dell’articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal comma 1, lettera b), della presente legge, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Autorità portuale)

    1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, è sostituito dal seguente:

    «2. L’autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed assume la qualifica di ente pubblico istituzionale di rilievo nazionale ad ordinamento speciale, disciplinato dalla presente legge. Essa è dotata di autonomia amministrativa, salvo quanto disposto dall’articolo 12 della presente legge, nonchè di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale, nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 4.

(Organi dell’autorità portuale)

    1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 84 del 1994, è sostituito dal seguente:

    «2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono a carico del bilancio dell’autorità e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale sono a carico del bilancio dell’autorità e vengono determinati dallo stesso comitato su proposta del presidente».

Art. 5.

(Presidente dell’autorità portuale)

    1. All’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora non sia possibile raggiungere l’intesa con la regione interessata su due successivi nominativi, il Ministro procede comunque alla nomina del presidente»;

        b) al comma 3:

            1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
        «h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale di cui all’articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli 30, 32, da 34 a 55 e 68 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, e nelle relative norme di attuazione; esercita le altre attribuzioni amministrative e di polizia contenute nella parte I del titolo III del libro I del codice della navigazione, d’intesa con l’autorità marittima per gli aspetti riguardanti la sicurezza della navigazione»;
        2) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
    «l) promuove l’istituzione dell’agenzia di cui all’articolo 17, comma 5, ove ne ricorrano le condizioni»;
        3) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
        «m-bis) regolamenta la circolazione dei veicoli in ambito portuale; disciplina gli accessi ed i permessi di ingresso al porto».

Art. 6.

(Comitato portuale)

    1. All’articolo 9 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:
    1) le lettere b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
        «b) dai comandanti dei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’autorità portuale; il più anziano di grado tra essi assume le funzioni di vice-presidente;
        c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente; qualora la circoscrizione dell’autorità portuale rientri nell’ambito di più circoscrizioni doganali, l’Agenzia delle dogane designerà il proprio rappresentante;

        d) da un dirigente in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

    2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    «f) dal presidente della provincia; qualora la circoscrizione territoriale dell’autorità portuale comprenda il territorio di più province, dai presidenti delle province ricomprese nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati»;

    3) le lettere h), i) ed l) sono sostituite dalle seguenti:

    «h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; qualora la circoscrizione territoriale dell’autorità portuale comprenda territori di competenza di più camere di commercio, dai rispettivi presidenti, ovvero da loro delegati;
        i) da cinque rappresentanti delle seguenti categorie:
            1) armatori;

            2) agenti e raccomandatari marittimi;
            3) industriali e imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
            4) spedizionieri;
            5) autotrasportatori operanti nell’ambito portuale;

        l) da quattro rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e dei dipendenti dall’autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
    4) la lettera l-bis) è abrogata;
        b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
    «1-bis. I rappresentanti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera i) del comma 1 sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria; il rappresentante di cui al numero 3) della medesima lettera i) è designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria; i rappresentanti di cui ai numeri 4) e 5) della medesima lettera i) sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria»;
        c) alla lettera i) del comma 3, dopo le parole: «di cui all’articolo 10,» sono inserite le seguenti: «tenendo conto della compatibilità di bilancio e».
    2. I componenti del comitato portuale, di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 9 della legge n. 84 del 1994, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso alla medesima data.

Art. 7.

(Segretario generale)

    1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 84 del 1994, le parole: «di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta» sono soppresse.

Art. 8.

(Vigilanza sull’autorità portuale)

    1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 84 del 1994, è abrogata.

Art. 9.

(Competenza dell’autorità marittima)

    1. All’articolo 14 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «di sicurezza» sono inserite le seguenti: «della navigazione»;

        c) al primo e quarto periodo del comma 1-bis, prima della parola: «pilotaggio», è inserita la seguente: «antinquinamento,».

Art. 10.

(Commissioni consultive)

    1. I commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 15 della legge n. 84 del 1994 sono abrogati.

Art. 11.

(Disciplina del lavoro portuale)

    1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 84 del 1994, dopo le parole: «di lavoro temporaneo» sono inserite le seguenti: «nel caso in cui le imprese titolari di autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 3, non siano in grado di soddisfare le richieste dell’utenza portuale,».

    2. Le procedure di cui al comma 4 dell’articolo 17 della legge n. 84 del 1994 garantiscono la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell’impresa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nei limiti delle effettive esigenze operative.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

    1. All’articolo 28 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 7 è abrogato;

        b) al comma 8, le parole: «spettante all’autorità per effetto del comma 7» sono soppresse.

Art. 13.

(Autonomia finanziaria)

    1. Dopo l’articolo 28 della legge n. 84 del 1994, è inserito il seguente:

    «Art. 28-bis. – (Autonomia finanziaria) – 1. È devoluto a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, della legge 16 aprile 1974, n. 117. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, incassato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, viene ripartito tra le autorità portuali secondo il principio del proporzionamento delle risorse al traffico, tenendo conto delle spese sostenute dalle stesse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.

    2. Per i porti ove non è istituita l’autorità portuale il gettito delle tasse di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè il gettito delle tasse di cui al comma 6 dell’articolo 28, sono devoluti alle regioni competenti».
    2. Al fine di realizzare l’autonomia finanziaria delle autorità portuali e consentire alle stesse, a partire dal 2007, di sostenere, in luogo dello Stato, l’onere per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nei piani regolatori portuali e negli altri strumenti di programmazione, la quota dei tributi diversi dalle tasse e dei diritti portuali riscossi dall’amministrazione della dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, devoluta a ciascuna autorità portuale è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto col Ministro dei trasporti ed il Ministro dell’economia e delle finanze.
    3. Con il decreto di cui al comma 3 è altresì istituito presso il Ministero delle infrastrutture un fondo perequativo alimentato da quote a carico dei tributi di cui al comma 3, la cui dotazione è ripartita tra le autorità portuali secondo criteri fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture.

Art. 14.

(Modifica della legge 29 ottobre 1984, n. 720, sulle operazioni di pagamento delle autorità portuali)

    1. Dopo l’articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

    «Art. 1-ter. – Le autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, possono utilizzare preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera per provvedere a pagamenti relativi ad interventi realizzati con fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere ovvero di infrastrutture ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, accreditati sulla contabilità infruttifera».

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 263
D’iniziativa dei senatori Marco Filippi
ed altri

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 1 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, l’ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti e della logistica, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all’aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso. Essa determina i principi fondamentali in materia di porti civili».

Art. 2.

(Modifiche al codice della navigazione)

    1. L’articolo 19 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

    «Art. 19. - (Ordinamento e attività portuali). – Fatta salva la potestà normativa regionale, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, l’ordinamento e le attività portuali sono disciplinati dalla legge.

    Per quanto non disciplinato dalla legge si applica il presente codice».

    2. L’articolo 28 del codice della navigazione, di cui al citato regio decreto n. 327 del 1942, è sostituito dal seguente: «Art. 28. - (Beni del demanio marittimo). – Fanno parte del demanio marittimo:
        a) il lido, la spiaggia, i porti marittimi esclusi i porti militari, le rade;

        b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente colmare;
        c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo».

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 4 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Classificazione dei porti). – 1. I porti marittimi si dividono in:

        a) porti di interesse nazionale;

        b) porti di interesse regionale;
        c) porti militari.

    2. In relazione alle dimensioni ed alla tipologia del traffico, all’ubicazione territoriale ed al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con la rete nazionale dei trasporti ed alla valenza quali piattaforme logistiche, i porti di interesse nazionale costituiscono il sistema portuale di interesse nazionale in quanto nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

    3. All’individuazione dei porti che costituiscono il sistema di cui al comma 2 si provvede, sulla base dei criteri definiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del decreto di cui al comma 3.
    4. I porti marittimi di interesse nazionale sono amministrati dalle autorità portuali.
    5. Ferme le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di interesse regionale, le regioni esercitano, in materia di infrastrutturazione, di amministrazione delle aree demaniali marittime e di regolazione delle operazioni e dei servizi portuali, la funzione legislativa e quella regolamentare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge, nel codice della navigazione e di quelli di seguito indicati:

        a) individuazione di un soggetto pubblico in una delle autorità portuali esistenti in ambito regionale o in regione confinante, ovvero l’autorità marittima, ovvero l’ente locale competente, a cui attribuire i compiti di regolazione e l’attività di amministrazione delle aree portuali;

        b) esercizio esclusivo da parte di soggetti privati delle attività d’impresa e commerciali.

    6. Nelle more della attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, le relative competenze sono esercitate dall’autorità marittima.

    7. I porti di cui al comma 1, lettere a) e b) possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, crocieristica, industriale, e petrolifera, peschereccia e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate nel piano regolatore portuale.
    8. I porti destinati esclusivamente alla nautica da diporto, ove non ricompresi nella circoscrizione dell’autorità portuale ovvero, previo accordo con la regione interessata, nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, sono porti di interesse regionale.
    9. Si definiscono porti militari di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo, i porti o le aree portuali continuativamente funzionali alle esigenze di difesa militare dello stato; essi fanno parte del demanio militare e sono amministrati dallo Stato cui spetta l’onere per la realizzazione delle opere portuali, comprese quelle di grande infrastrutturazione. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della Difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti procede, con decreto, alla individuazione, dei porti e delle aree portuali militari, e ne determina le caratteristiche.

Art. 4.

(Piano nazionale della portualità)

    1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone il Piano nazionale della portualità, in coerenza con le linee guida del Piano generale della mobilità.

    2. Il piano, tenendo conto delle previsioni dei piani regolatori portuali e dei piani triennali delle autorità portuali, nonchè delle indicazioni dei comitati di coordinamento di cui al successivo articolo 5, individua gli obiettivi di sviluppo del Sistema portuale nazionale.
    3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1, per la parte di competenza pubblica, si provvede con gli stanziamenti annuali della legge finanziaria e con i benefici derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di autonomia finanziaria a favore delle autorità portuali, previste dall’articolo 1, commi 982, 983 e dai provvedimenti attuativi di cui al comma 990 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi alla quota dei tributi diversi dalle tasse e i diritti portuali.

Art. 5.

(Sistemi portuali regionali)

    1. Al fine di garantire uno sviluppo sinergico della portualità di interesse nazionale e regionale, nell’ambito di ciascuna regione, ovvero di regioni limitrofe, può essere costituito da una regione, o da più regioni confinanti, un comitato di coordinamento della portualità regionale o interregionale.

    2. Il comitato di cui al comma 1, è composto da un rappresentante della regione o delle regioni che costituiscono il comitato e delle relative province e comuni, dai rappresentanti delle autorità portuali e dell’autorità marittima, aventi competenza sui porti della regione o delle regioni costituenti il comitato.
    3. Il comitato di coordinamento promuove forme di cooperazione fra gli scali portuali della regione o delle regioni che lo costituiscono, al fine di favorire il potenziamento dell’offerta e la migliore integrazione tra i porti e tra questi e le reti infrastrutturali terrestri e logistiche. Il comitato contribuisce alla determinazione degli obiettivi del piano nazionale della potualità di cui al precedente articolo 4.

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 5 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1 le parole da «Nei porti» fino a «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti:
    «Nei soli porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b)» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il piano regolatore portuale è redatto in coerenza con le linee guida contenute nel piano nazionale della portualità.»;
        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Il piano regolatore di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di un’autorità portuale è adottato dal comitato portuale d’intesa con il comune o i comuni interessati. L’intesa si intende raggiunta qualora il comune non comunichi all’autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.»;
        c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. Qualora non si raggiunga l’intesa, la regione convoca, su proposta dell’autorità portuale, entro sessanta giorni, una conferenza di servizi tra regione, comune o comuni interessati ed autorità portuale. La conferenza, entro i successivi sessanta giorni, assume, a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.»
        d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, il piano regolatore portuale è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale effettuata da un’apposita commissione paritetica istituita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione è composta da componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione per la valutazione d’impatto ambientale e si esprime sul piano regolatore portuale entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la commissione disponga l’acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. In caso di esito positivo della valutazione di cui al presente comma, il piano regolatore portuale è trasmesso a cura dell’autorità portuale alla regione per l’approvazione. Il piano si intende approvato qualora la regione non comunichi all’autorità portuale un motivato diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La procedura di esame ed approvazione dei piani regolatori portuali si applica anche alle varianti dei medesimi.»;
        e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
    «7. Le autorità portuali provvedono alla realizzazione delle opere portuali, comprese quelle di grande infrastrutturazione, utilizzando risorse proprie e, comunque nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal comma 990, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risorse a carico del bilancio dello Stato assegnate annualmente a ciascuna autorità portuale sulla base dei rispettivi piani operativi triennali adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in conformità con i piani di settore. Le regioni e i comuni interessati possono attribuire alle autorità portuali proprie risorse per la realizzazione di opere. Le autorità portuali possono concorrere alla realizzazione di opere nell’ambito della propria circoscrizione con proprie risorse, nel caso imponendo, fino al completo ammortamento dell’investimento realizzato, soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate ovvero aumentando la misura del canoni di concessione demaniale marittima. L’onere per la realizzazione delle opere portuali, comprese quelle di grande infrastrutturazione è a carico della regione interessata nei porti di competenza regionale.»;
        f) il comma 8 è abrogato.

        g) al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sui relativi progetti è acquisito il parere di cui all’articolo 6, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Tali progetti, se costituenti attuazione o adeguamento tecnico-funzionale di piani regolatori portuali vigenti, non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale»;
        h) il comma 10 è abrogato;
        i) il comma 11 è sostituito dal seguente:

    «11. I manufatti da realizzare in ambito portuale a cura dell’autorità portuale o di concessionari di beni del demanio marittimo non sono soggetti a concessione edilizia. L’autorità portuale verifica, prima del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza, che tali manufatti rispettino le destinazioni d’uso delle aree e degli specchi acquei e le prescrizioni tecniche stabilite dal piano regolatore portuale»;

        l) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

    «11-bis). Le previsioni del presente articolo costituiscono principi di riferimento in tema di pianificazione, programmazione, realizzazione delle opere portuali e di piani regolatori portuali, con riferimento ai porti di interesse regionale non amministrati da autorità portuali».
        m) al numero 1) dell’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le parole «di cui alla categoria I ed alla categoria II, classe I» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse nazionale o militari».

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 6 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. All’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. L’autorità portuale è ente pubblico non economico di rilievo nazionale ad ordinamento speciale, disciplinato dalla presente legge; essa è dotata di autonomia amministrativa, salvo quanto disposto dall’articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;
        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell’autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità redatto con riferimento, per quanto applicabili alle autorità portuali, ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.»;
        c) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sempre che tali società non vengano a svolgere, di fatto, attività aventi connessioni, dirette, con le attività di erogazione dei servizi e delle operazioni portuali. I dipendenti ed i componenti degli organi dell’autorità portuale possono assumere cariche nelle società da essa partecipate a titolo gratuito, ovvero riversando i relativi compensi all’autorità portuale di appartenenza.»;

        d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d’intesa con la Regione interessata, individua o modifica i limiti della circoscrizione territoriale, ivi compresi gli specchi acquei esterni alle difese foranee qualora interessati dal traffico portuale e dalla prestazione di servizi portuali ovvero dalla realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco.»;
        e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
    «8. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorità portuali nei porti aventi i requisiti di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 989-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, qualora si sia verificata l’impossibilità di ricomprendere tale porto nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale già esistente.».
        f) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
    «8-bis. Fino alla nomina del presidente delle autorità portuali istituite ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario nonché, ove ritenuto necessario, un commissario aggiunto, scelti tra funzionari dell’amministrazione aventi competenza nel settore.»;

        g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

    «10. Le autorità portuali sono soppresse con la procedura di cui al comma 8, quando vengano meno i requisiti di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 989-bis, della citata legge n. 296 del 2006.»;
        h) il comma 12 è sostituto dal seguente:
    «12. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella circoscrizione territoriale delle autorità portuali».

Art. 8.

(Modifiche all’articolo 7 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 7. - (Organi dell’autorità portuale). – 1. Sono organi dell’autorità portuale:

        a) il Presidente;

        b) il Comitato portuale;
        c) il Collegio dei Revisori dei conti.

    2. Gli emolumenti del presidente, del commissario, del commissario aggiunto e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale sono a carico del bilancio dell’autorità portuale e sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze tenendo conto di criteri oggettivi individuati, nel decreto medesimo, avendo riguardo all’attività e rilevanza dell’ente, alla consistenza della sua circoscrizione territoriale nonché al volume delle entrate correnti.

    3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora:

        a) decorso il termine di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;

        b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.

    4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti nomina altresì un commissario nonché, ove ritenuto necessario, un commissario aggiunto, scelti tra funzionari del ministero dei trasporti aventi competenza nel settore marittimo, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso fino alla nomina del presidente. Con le stesse modalità si provvede nei casi in cui la carica risulti temporaneamente priva del titolare.».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 8 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. All’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) i commi 1 ed 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Il Presidente dell’autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la regione interessata, nell’ambito di una rosa di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale designati, uno ciascuno, rispettivamente dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione dell’autorità portuale. La designazione è richiesta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del presidente uscente ovvero all’atto di nomina del commissario di cui agli articoli 6 e 7. La designazione dei singoli enti è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di non ottemperanza, entro il predetto termine, la designazione si intende comunque resa.

    1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con le regioni interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell’ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale il quale tiene conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati, e comunque deve prevedere l’indicazione avanzata dal Sindaco del comune sede dell’autorità portuale. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.»;

        b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) alla lettera d) le parole «della segreteria tecnico-operativa» sono sostituite con le parole «dell’autorità portuale»;

            2) alla lettera h), dopo le parole «amministra» inserire «in via esclusiva, fatti salvi gli effetti dominicali e dei confini doganali,».
            3) alla lettera i) le parole da «nel rispetto» a «commi 1 e 3» sono soppresse;
            4) la lettera l) è soppressa;
            5) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera m-bis):

        «m-bis) disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi di ingresso ai porti di competenza ed esercita le competenze di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e provvede con proprio provvedimento a conferire al personale dell’autorità portuale le funzioni di cui all’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’autorità portuale».

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 9 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

        «Art. 9. - (Comitato portuale). – 1. Il comitato portuale è composto:
        a) dal presidente dell’autorità portuale, che lo presiede;

        b) dal comandante del porto sede dell’autorità portuale, con funzioni di vicepresidente;
        c) da un dirigente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
        d) da un dirigente dell’Ufficio dell’Agenzia del demanio competente per territorio, qualora la circoscrizione dell’autorità portuale rientri nell’ambito di più circoscrizioni demaniali il rappresentante è designato dall’Agenzia del demanio;
        e) da un dirigente dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, qualora la circoscrizione dell’autorità portuale rientri nell’ambito di più circoscrizioni doganali il rappresentante è designato dall’Agenzia delle dogane;
        f) dal presidente della regione o da un suo delegato;
        g) dal presidente della provincia o delle province comprese nella circoscrizione territoriale dell’autorità portuale, ovvero da loro delegati;
        h) dal Sindaco del comune o dei comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell’autorità portuale, ovvero da loro delegati;
        i) dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comprese nella circoscrizione dell’autorità portuale ovvero loro delegati;
        l) da quattro rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) agenti raccomandatari marittimi; 3) industriali; 4) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 5) imprese di spedizione; 6) imprese di autotrasporto operanti nell’ambito portuale; 7) imprese ferroviarie operanti nel porto. I rappresentanti sono designati congiuntamente previe opportune intese tra le rispettive organizzazioni di categoria, per i soggetti di cui ai punti da 1) a 5), il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori, per le imprese di cui al punto 6), e le stesse imprese ferroviarie di cui al punto 7);
        m) da quattro rappresentanti dell’insieme dei lavoratori che operano nel porto delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 e dei dipendenti dell’autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

    2. Il comitato portuale:
        a) approva, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, il piano operativo triennale e le sue revisioni annuali sono inviate al Ministero delle infrastrutture dei trasporti;

        b) approva il programma triennale delle opere di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 263;
        c) adotta il piano regolatore portuale;
        d) approva il bilancio di previsione, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il rendiconto generale;
        e) adotta il regolamento di cui all’articolo 17, comma 3;
        f) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l’eventuale rimozione dall’incarico del direttore generale;
        g) delibera, su proposta del presidente, tenuto conto delle compatibilità di bilancio e sentito il direttore generale, la pianta organica della struttura tecnica ed amministrativa dell’autorità portuale, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che la giustificano;
        h) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell’autorità portuale;
        i) approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilità, da sottoporre all’approvazione del ministero dei trasporti di concerto col ministero dell’economia e delle finanze;
        l) approva, su proposta del presidente, la partecipazione dell’autorità portuale alle società di cui all’articolo 6, comma 6;
        m) approva la relazione annuale sull’attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell’ambito portuale, nonché sull’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
        m) delibera in ordine alle concessioni di cui all’articolo 6, comma 5;
        n) delibera su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni di cui all’articolo 16 ed alle concessioni di cui all’articolo 18 di durata superiore ai sei anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni, nel secondo caso in conformità dei criteri di cui all’articolo 18, comma 7;
        o) delibera in ordine agli accordi sostitutivi.

    3. I componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. Decorso inutilmente il termine per l’invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. Non possono essere nominati, ovvero decadono dal loro incarico i componenti del comitato di cui alle lettere l) ed m) del comma 1, che abbiano promosso o promuovano un contenzioso legale nei confronti dell’autorità portuale.

    4. Il comitato portuale è presieduto dal presidente dell’autorità portuale e, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente e si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta ogni due mesi e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il comitato portuale adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività del comitato con il concorso almeno della metà più uno dei componenti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g); per la validità delle sedute in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti del comitato con il concorso di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con il concorso almeno della metà dei componenti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g); le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti con il concorso almeno della metà più uno dei componenti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g). Qualora, per dimissioni o altri eventi, il numero dei rappresentanti scenda al di sotto della metà più uno, il comitato portuale deve essere ricostituito. Il comitato portuale adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività, ferma restando l’inderogabilità delle disposizioni di cui ai periodi precedenti.
    5. Al fine di favorire i processi di aggregazione tra porti nell’ambito di una unica autorità portuale e di valorizzare le singole realtà locali presenti all’interno del comitato, sulle materie di cui alle lettere c), e), l), m) e n), del comma 2, del presente articolo, i rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del medesimo comma 1, nonché i comandanti dei porti che rientrano nell’ambito della circoscrizione dell’autorità portuale quando non coincidente con il componente del comitato portuale di cui al comma 1 lettera b), si esprimono in via esclusiva relativamente ai porti di propria competenza territoriale.
    6. Fatto salvo quanto previsto per l’approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti sostituiscono le intese, i concerti, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime».

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 10 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. All’articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) Le parole: «Segretario Generale e Segretariato Generale», ovunque ricorrano sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «Direttore Generale e Direzione Generale»;

        b) al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «In sede di contrattazione nazionale sono fissati i limiti alla contrattazione integrativa.»;
        c) dopo il comma 6 inserire il seguente:

    «6-bis. Ai componenti degli organi dell’Autorità Portuale ed al Direttore Generale, nel corso dell’incarico ed alla scadenza dello stesso, non può essere conferita la qualifica di Dirigente presso la stessa Autorità o in società dalla stessa partecipata».

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 11 della legge
28 gennaio 1994, n.84)

    1. All’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Il collegio» fino a «ufficiali dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due effettivi e due supplenti scelti tra i funzionari del Ministero dei trasporti, in proporzione almeno maggioritaria tra quelli iscritti all’albo dei revisori ufficiali dei conti ovvero tra coloro che abbiano svolto tale funzione per almeno un triennio».

Art. 13.

(Modifiche all’articolo 12 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 12. - (Vigilanza sull’autorità portuale). – 1. L’autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione ed al rendiconto generale sono soggette all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
    3. Le delibere relative alla determinazione della pianta organica dell’autorità portuale e quelle relative all’approvazione del piano operativo triennale e delle sue revisioni annuali, nonché quelle di approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 18, comma 10, della presente legge sono soggette all’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora l’approvazione non intervenga entro quarantacinque giorni dalla ricezione, le delibere sono esecutive».

Art. 14.

(Modifiche all’articolo 13 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. Il comma 1 dell’articolo 13, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «1. Le entrate delle autorità portuali sono costituite:
        a) dai canoni di concessione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale nonché dai canoni per le autorizzazioni di cui agli articoli 16 e 17. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

        b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c);
        c) dal gettito della tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82, ed all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni;
        d) dal gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.177, e successive modificazioni;
        e) dal gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, nonché dal gettito di quota parte dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali attribuita alle autorità portuali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 990, della legge n. 296 del 2006;
        f) dagli introiti per addizionali su tasse, canoni e diritti imposti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuale ovvero in relazione a quanto disposto all’articolo 5 comma 7;
        g) dai contributi delle regioni, degli enti locali ed altri enti ed organismi pubblici;
        h) da entrate diverse».

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 14 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. I commi 1-bis e 1-ter, dell’articolo 14, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituiti dai seguenti:

    «1-bis. I servizi tecnico nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo. Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati a riguardo, l’obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta dell’autorità marittima, d’intesa con l’autorità portuale ove istituita, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l’autorità marittima, previa informazione all’autorità portuale, ove istituita, può rendere temporaneamente obbligatorio l’impiego dei citati servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale la disciplina e l’organizzazione dei servizi tecnico nautici di cui al presente comma, sono stabilite dall’autorità marittima di intesa con l’autorità portuale, sentite, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In mancanza di intesa provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    1-ter. I criteri di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio e di rimorchio, di cui agli articoli 91 e 101 del codice della navigazione, e di ormeggio e battellaggio, di cui agli articoli 212 e 215 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alla Associazione porti italiani e alle rappresentanze unitarie nazionali dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi».

    2. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 14 della citata legge n. 84 del 1994, sono aggiunti i seguenti commi:
    «1-quater. Le tariffe dei servizi tecnico nautici, di cui al comma 1-bis, relative ai singoli porti, sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al comma 1-ter, attraverso un’istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale partecipano l’autorità marittima e l’autorità portuale, che possono essere anche rappresentate ovvero assistite rispettivamente dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalla Associazione porti italiani, nonché, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall’autorità marittima di intesa con l’autorità portuale, ove istituita, e sottoposta all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In difetto di intesa ovvero di mancata approvazione ministeriale il provvedimento tariffario definitivo verrà emanato dall’autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    1-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l’unicità e l’inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, sarà possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa. Detti parametri dovranno indicare quando l’insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, dovrà essere considerata notevole e strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono. Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l’autorità marittima, qualora ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, d’intesa con l’autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso può introdurre, attraverso l’apertura di una istruttoria a livello ministeriale come disciplinata al comma 1-quater, una apposita tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto. Il gettito complessivo di detta tariffa dovrà essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell’equilibrio gestionale derivante dall’applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-ter del presente articolo.
    1-sexies. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico nautici, di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi di approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco e sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee».

Art. 16.

(Modifiche all’articolo 15 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. All’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Con atto del presidente dell’autorità portuale, è istituita in ogni porto ricompreso nella circoscrizione dell’autorità portuale, una commissione consultiva composta da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentate dei dipendenti dell’autorità portuale e da quattro rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all’articolo 9, comma 1, lettere h) ed i), della presente legge. La commissione è presieduta dal presidente dell’autorità portuale».
        b) Al comma 1-bis le parole «al Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’autorità portuale».

Art. 17.

(Modifiche all’articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. All’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
    «3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1, non possono svolgersi in deroga all’articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo quanto previsto dall’articolo 17 della presente legge.»;
        b) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l’esercizio delle operazioni portuali, da effettuare all’arrivo o alla partenza di navi che, allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoro, del carico e della nave, siano dotate di propri mezzi meccanici e di personale regolarmente iscritto nelle tabelle di armamento della nave specificatamente dedicato alle operazioni da svolgere, dotate di idonee tabelle di armamento, di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7;»;
        c) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
    «d-bis) criteri per i requisiti di carattere tecnico organizzativo degli operatori e delle imprese richiedenti, atti ad integrare le vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.»;
        d) al primo periodo del comma 6, le parole da: «ovvero» fino a: «medesima» e le parole: «o a seguito del rinnovo della concessione» sono soppresse;

        e) al comma 7-bis le parole da: «nonché» fino a: «portuale» sono sostituite dalle parole «ivi compresi gli olî minerali, siti entro i confini del demanio marittimo e del mare territoriale ovvero comunque collegati al mare.»;
        f) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

    «7-quater. Le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui al presente articolo, anche concessionarie ai sensi dell’articolo 18, sono disciplinate dalle norme e dalle procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223».

Art. 18.

(Modifiche all’articolo 17 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 17. - (Disposizioni in materia di lavoro nei porti). – 1. La fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18, resa nell’interesse nonché sotto il controllo dell’utilizzatore, è disciplinata dal presente articolo e non può essere svolta senza autorizzazione rilasciata dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima.

    2. L’autorità di cui al comma 1, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte nei porti di competenza, verifica la necessità di disporre di un soggetto per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18. Ove tale necessità risulti verificata, la predetta autorità propone, ai fini dell’approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la consistenza qualitativa e quantitativa iniziale dell’organico del fornitore di lavoro temporaneo, le successive rideterminazioni di tale organico, nonché le richieste di assunzione per l’eventuale copertura dei posti vacanti.
    3. Con proprio regolamento, da sottoporre all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, l’autorità di cui al comma 1:

        a) stabilisce i criteri per la determinazione e l’applicazione delle tariffe, da approvare a cura della medesima autorità;

        b) stabilisce procedure per la verifica ed il controllo circa l’osservanza da parte del fornitore di lavoro temporaneo della parità di trattamento nei confronti delle imprese utilizzatrici nonché delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
        c) stabilisce le modalità di accertamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro di cui al comma 14;
        d) determina le procedure di monitoraggio periodico del rapporto tra l’organico come sopra determinato e le effettive necessità, ai fìni di eventuali rideterminazioni dell’organico in presenza di nuove e stabilizzate condizioni;
        e) individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro nell’impresa autorizzata di cui al comma 5, dei soci e dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell’impresa, eventualmente presente nel porto, che, nelle more di attuazione del presente articolo, ha prestato, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), nel caso di cambiamento della società autorizzata, prestazioni di lavoro temporaneo.

    4. Ai fini dell’individuazione del soggetto da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo, l’autorità di cui al comma 1 esperisce una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie con adeguato personale, risorse proprie e specifica professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali.

    5. L’impresa autorizzata alla fornitura del lavoro temporaneo è tenuta al pagamento di un canone annuo ed alla prestazione di una cauzione nelle misure determinate dall’autorità di cui al comma 1 e non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18. Essa non deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e non deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli stessi articoli, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell’autorizzazione.
    6. L’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità di cui al comma 1 entro centoventi giorni dall’individuazione dell’impresa stessa e, comunque, subordinatamente all’avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al comma 5. L’impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all’impresa che le dismette.
    7. In caso di infruttuoso esperimento della selezione di cui al comma 4, l’autorità di cui al comma 1 promuove la costituzione tra le imprese di cui agli articoli 16 e 18 di un’agenzia avente personalità giuridica e sottoposta al controllo dell’autorità medesima. Ai fini dell’implementazione iniziale del proprio organico, l’agenzia assume i soci e i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell’impresa, eventualmente presente nel porto, che, nelle more di attuazione del presente articolo, ha prestato, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), lavoro temporaneo nonché quelli che hanno lavorato per una società autorizzata ai sensi dell’articolo 17, in caso di cessazione dell’attività da parte della società medesima. L’autorità di cui al comma 1 determina, con proprio regolamento, le modalità di funzionamento dell’agenzia.
    8. Ferme restando le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’autorità di cui al comma 1, può sospendere l’efficacia o, nei casi più gravi, revocare l’autorizzazione di cui al presente articolo qualora accerti la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 5 della normativa generale e di settore o degli obblighi nascenti dall’esercizio dell’attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 7, la stessa autorità può disporre la sostituzione dell’organo di gestione dell’agenzia medesima.
    9. L’impresa di cui al comma 5 o l’agenzia di cui al comma 7, qualora debba soddisfare richieste di fornitura di lavoro temporaneo eccedenti il proprio organico, può rivolgersi, quale impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla somministrazione di lavoro temporaneo autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003.
    10. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
    11. Le autorità portuali, o laddove non istituite le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui all’articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21, lettera b). Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall’Associazione Porti Italiani – Assoporti.
    12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’impresa o nell’agenzia di cui ai commi 5 e 7 è riconosciuta un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
    13. Il trattamento di cui al comma 12 è riconosciuto ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84; l’indennità è concessa alla data di individuazione dell’impresa o di costituzione dell’agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2009.
    14. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 5 e 7 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
    15. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 12 e 13 sono determinati nel limite di dodici milioni di euro annui alla cui copertura si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all’attuazione del comma 14 in concorso con il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236.
    16. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) effettua il monitoraggio dei provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti di cui ai commi 12 e 13 provvedendo al pagamento delle prestazioni fino alla concorrenza dell’importo massimo fissato dal comma precedente.
    17. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’indennità di mobilità è corrisposta, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina di cui agli articoli 5, comma 4, e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori dipendenti e/o soci delle imprese e agenzie di cui ai commi 5 e 7, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati presso le medesime, quando si verificano situazioni di crisi derivanti da flessioni del volume delle attività che si svolgono nel porto, tali da determinare eccedenze strutturali di manodopera.
    18. In caso di ricorso all’istituto della mobilità le imprese e le agenzie sono tenute, per il periodo di utilizzo, al versamento del corrispondente contributo previsto dalla legislazione vigente.
    19. Con regolamento da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori, delle imprese e delle agenzie di cui al presente articolo, nonché l’associazione delle autorità portuali, stabilisce:

        a) criteri per la determinazione qualitativa e quantitativa dell’organico iniziale e l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 2;

        b) criteri per l’accertamento delle giornate di mancato impiego, come previsto dal comma 3, lettera c);
        c) criteri per la determinazione delle procedure di monitoraggio periodico di cui al comma 3, lettera d);
        d) criteri per la determinazione del canone e della cauzione di cui al comma 5».

Art. 19.

(Norme in materia di assunzioni
e di contribuzioni figurative)

    1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le assunzioni negli organici delle imprese di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che alla stessa data erogano prestazioni di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, devono essere preventivamente autorizzate dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, previa acquisizione da parte delle medesime di apposito nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i lavoratori assunti in assenza delle predette autorizzazioni e del nulla osta ministeriale non acquisiscono il diritto alla corresponsione del trattamento previsto dall’articolo 17, comma 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, né alla continuità del rapporto di lavoro di cui ai commi 3, lettera e), e 7 dello stesso articolo.

    2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell’articolo 21 della legge 1994, n. 84, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l’accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall’indennità pari al trattamento massimo d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.

Art. 20.

(Modifiche all’articolo 18 della legge
28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 18. - (Concessione di aree e banchine). – 1. L’autorità portuale o laddove non istituita, l’autorità marittima, compatibilmente con la necessità di riservare nell’ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.

    2. È altresì sottoposto a concessione da parte dell’autorità portuale, e laddove non istituita dall’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, relative a banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate, collocate a mare negli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’esse da considerarsi ambiti portuali.
    3. La durata delle concessioni non può superare i sei anni, qualora il concessionario utilizzi aree demaniali e banchine ai fini della mera gestione della propria attività, senza assumere impegni in ordine ad investimenti volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all’utenza ovvero ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali. La durata delle concessioni può superare i sei anni, in ragione ed in proporzione dell’entità degli investimenti che il concessionario si impegna ad attivare per le anzidette finalità, ma in nessun caso, può essere superiore ai quaranta anni.
    4. Per le concessioni di durata superiore ai sei anni, nell’atto di concessione è prevista la verifica biennale della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell’effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso all’utenza alle previsioni dei piani di investimento di cui all’atto di concessione. L’atto di concessione deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi d’investimento del concessionario, le sanzioni e le altre specifiche cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste dalle pertinenti norme del codice della navigazione.
    5. Il provvedimento concessorio è adottato all’esito di selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, imparzialità, proporzionalità efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.
    6. Le autorità portuali, o le autorità marittime, riferiscono annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato delle concessioni in atto ed in particolare al rispetto delle condizioni poste dall’atto di concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle relazioni annuali ricevute, effettua il monitoraggio sull’ottimale valorizzazione delle aree portuali e può imporre provvedimenti correttivi diretti alla puntuale osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori ed alla maggiore efficienza e redditività della concessione ovvero ritenuti opportuni nell’interesse generale.
    7. Le imprese che intendono partecipare alla procedura di cui al comma 5, oltre ai requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 3, devono anche documentare:

        a) un programma di attività volto all’incremento dei traffici, della produttività del porto e degli eventuali investimenti programmati, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, nonché da una adeguata dotazione di personale e di mezzi;

        b) un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a);
        c) un apparato tecnico ed organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato, per conto proprio o di terzi.

    8. L’assetto organizzativo prospettato dall’impresa richiedente può prevedere che l’esercizio di alcune attività del ciclo operativo non preponderanti e chiaramente identificabili, caratterizzate da una specifica autonomia e rilevanza, sia svolto in regime di appalto da altra impresa autorizzata ed adeguatamente strutturata, a condizione che l’impresa appaltatrice eserciti pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e disponga delle professionalità ed attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche dell’attività appaltata. L’impresa richiedente, ove autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell’autorità concedente per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall’autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate.

    9. L’atto di concessione indica, tra l’altro, le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del relativo canone, il cui importo deve essere parametrato in ragione della prevedibile redditività, per il concessionario, dell’area o della banchina interessata ed in nessun caso può essere inferiore a quello derivante dall’applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo. Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, l’importo del canone, ad esclusione dei casi in cui esso sia determinato nel predetto limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è proporzionalmente ridotto. La riduzione complessiva del canone non può superare il venticinque per cento e, comunque, in nessun caso, l’importo del canone può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al limite minino.
    10. Qualora l’autorità portuale, o quella marittima, conceda, ai sensi del presente articolo, aree e banchine sulle quali la stessa autorità o un precedente concessionario abbiano finanziato opere atte a valorizzare il bene demaniale, ivi compresi eventuali mezzi di movimentazione della merce, il canone verrà determinato considerando il valore di tutti i beni dati in concessione.
    11. In ciascun porto, l’impresa concessionaria, fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettera b), deve esercitare direttamente l’attività oggetto della concessione e non può avere in concessione altri spazi per la medesima attività. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, in base a ragioni quali la mancanza transitoria di risorse organizzative adeguate, che non siano comunque risolvibili mediante l’utilizzo del soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo 17, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, già operanti nel porto ai sensi dell’articolo 16 per lo svolgimento di operazioni portuali, purchè ciò avvenga mediante contratto di appalto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. L’impresa concessionaria richiedente, ove autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell’autorità concedente per i rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall’autorizzazione e dalla concessione anche relativamente alle attività appaltate.
    12. Le autorità concedenti, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad emanare un regolamento che, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, determini criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni e per la determinazione dei relativi canoni.
    13. Le concessioni assentite in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge restano valide nella loro attuale configurazione fino alla scadenza del titolo concessorio.
    14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, ubicati in ambito portuale.

Art. 21.

(Nuova disciplina delle quote dei piloti e modifiche al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio 1952, n. 328)

 

    1. Entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli da 118 a 123 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952. n. 328, sono modificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di ridefinire la disciplina delle quote dei piloti in relazione alle condizioni di salute ed all’età prevista per la permanenza in servizio, ai criteri per la ripartizione dei proventi, all’istituzione di un regime di trattamento di fine servizio da remunerare all’interno della tariffa di pilotaggio e di un regime di partecipazione ai proventi per i piloti cancellati dal registro alternativo al predetto trattamento, alla previsione dei diritti dei piloti pensionati e delle vedove e degli orfani dei piloti deceduti, con l’obiettivo di ridurre e rendere omogenea in tutti i porti l’incidenza del sistema delle quote sulle tariffe del servizio di pilotaggio.

    2. Al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il terzo comma dell’articolo 208 è sostituito dal seguente:
    «Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l’ufficio di porto e composta:
        1) da un medico designato dal capo del compartimento con funzione di presidente;

        2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
        3) da un medico designato dall’istituto nazionale per la previdenza sociale.»;

        b) dopo il terzo comma dell’articolo 208, è aggiunto il seguente:
    «Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.»;
        c) il secondo comma dell’articolo 214 è sostituito dal seguente: «L’inabilità di cui al numero 2) del precedente comma è accertata da una commissione istituita presso la capitaneria di porto e composta:
        1) dal medico di porto di ruolo con funzione di presidente;

        2) da un medico designato dall’istituto nazionale per la previdenza sociale;
        3) da un medico designato dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.»;

        d) dopo il secondo comma dell’articolo 214, sono aggiunti i seguenti:
    «Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il ministero dei trasporti e composta:
        1) dal capo del servizio competente del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con funzione di presidente;

        2) da un funzionario medico appartenente al ministero della salute;
        3) da due medici designati, rispettivamente, dall’istituto nazionale per la previdenza sociale e dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
        4) da un medico designato dall’organizzazione sindacale competente.

    Le designazioni di cui ai numeri da 2 a 4 del precedente comma non possono cadere sui sanitari che abbiano fatto parte della commissione che emise il giudizio impugnato.

    Gli accertamenti di cui sopra hanno effetto anche ai fini del trattamento previdenziale del lavoratore.»;

        e) al terzo comma dell’articolo 216, le parole: «nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell’articolo 152» sono sostituite dalle parole: «nei modi previsti dai commi terzo e quarto dell’articolo 208»;

        f) al secondo comma dell’articolo 207, le parole: «nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell’articolo 156» sono sostituite dalle parole: «nei modi previsti dai commi secondo e seguenti dell’articolo 214»;
        g) al secondo comma dell’articolo 218, le parole: «nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell’articolo 156» sono sostituite dalle parole: «nei modi previsti dai commi secondo e seguenti dell’articolo 214».

Art. 22.

(Norme transitorie e finali)

    1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i componenti del comitato portuale, di cui al comma 1, lettere c), l) e m) dell’articolo 9 della citata legge n. 84 del 1994, sono designati secondo le procedure previste al medesimo articolo, così come modificato dalla presente legge.

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatta salva l’emanazione di leggi regionali in materia, nei porti di interesse regionale è istituita, con decreto del ministero dei trasporti, una commissione con funzioni consultive in ordine al rilascio alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16, 17 e 18 della citata legge n. 84 del 1994, nonché all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. La commissione è presieduta dal titolare del soggetto pubblico cui è affidata l’amministrazione del porto e composta:

        a) da quattro rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) agenti e raccomandatari marittimi; 3) industriali e imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) imprese di spedizione e di autotrasporto operanti nell’ambito portuale. I rappresentanti sono designati ciascuno congiuntamente dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria compreso, per il rappresentante di cui al numero 4), il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori;

        b) da quattro rappresentanti dell’insieme dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della citata legge n. 84 del 1994 che operano nel porto designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

    3. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 le relative competenze sono esercitate dall’autorità marittima.

    4. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

        a) gli articoli 87, 91, 95, secondo comma, 101, terzo comma, e 102 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo 1942, n. 327;

        b) l’articolo 212 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
        c) gli articoli 26, 27, commi 2 e 4, e 28 della legge n. 84 del 1994.

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 754
D’iniziativa dei senatori Grillo ed altri

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 1
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dai seguenti:

    «1. La presente legge contiene i princìpi fondamentali in materia di porti e per i porti di interesse statale disciplina l’ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente princìpi direttivi in ordine all’aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all’adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

    1-bis. La sicurezza della navigazione e la gestione delle emergenze rimangono disciplinate dalla legislazione statale».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 2
della legge n. 84 del 1994)

    1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «2. Sono sede di autorità portuale i porti marittimi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a)».

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 4
della legge n. 84 del 1994)

    1. L’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 4. - (Classificazione dei porti). – 1. I porti marittimi aventi funzioni economiche si dividono in:
        a) porti di competenza dello Stato, aventi rilevanza internazionale, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione europei e transeuropei, come individuati nel piano generale dei trasporti e della logistica;

        b) porti di competenza delle regioni, aventi rilevanza regionale e interregionale, per i quali le regioni dove essi hanno sede esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge con particolare riferimento:

            1) all’attribuzione ad una autorità pubblica dei compiti di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge;

            2) all’esercizio esclusivamente da parte di soggetti privati delle attività d’impresa e commerciali;
            3) all’osservanza delle norme sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;
            4) al rispetto del principio della libera concorrenza. Le regioni possono, laddove esistenti, affidare i compiti di cui al numero 1) alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti ai sensi dell’articolo 14 della presente legge.

    2. Fino all’individuazione o alla costituzione dell’autorità pubblica di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo le relative funzioni continuano ad essere svolte dall’autorità marittima.

    3. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, industriale e petrolifera, peschereccia, turistica e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate o rideterminate nel piano regolatore portuale di cui all’articolo 5 ovvero nel piano operativo triennale.
    4. Nei porti di cui al comma 1, lettera a), con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della competente autorità portuale, si possono individuare specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’autorità portuale, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco.
    5. Nei porti di cui al comma 1, lettera b), si possono individuare specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello Stato con decreto del Ministro della difesa, previa acquisizione del parere della competente regione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Regione, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco.
    6. Le aree portuali finalizzate alla difesa militare dello Stato, di cui ai precedenti commi 3 e 4, e i porti di rilevanza militare sono amministrati dallo Stato.
    7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni interessate e sentita l’Associazione dei porti italiani, sono individuati i porti di competenza dello Stato e le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche dei porti suddetti. A tal fine dovrà essere considerato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 TEU (Twenty Feet Equivalent Unit) ovvero un movimento di passeggeri e crocieristico non inferiore a un milione di unità».

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 5
della legge n. 84 del 1994)

    1. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Nei porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

    2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
    2-bis). Entro novanta giorni dall’approvazione del presente comma, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, sono emanate le linee guida per la redazione dei piani regolatori portuali. Le linee guida devono prevedere la distinzione nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali di un ambito operativo, strettamente connesso alle funzioni portuali primarie, e di un ambito più generale di interazione con il contiguo territorio di competenza comunale.
    3. Il piano regolatore di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di una Autorità portuale è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati da raggiungere entro 120 giorni dalla trasmissione del piano. Sono vincolanti ai fini dell’intesa esclusivamente le prescrizioni assunte dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti, relativamente all’ambito portuale di interazione con il comune, così come individuato ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma precedente. Per l’adozione definitiva da parte del comitato, il piano è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione per l’impatto ambientale ed è inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici; entrambe le procedure devono essere concluse entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’invio degli atti con la possibilità di richiedere integrazioni per una sola volta, interrompendo i termini per non più di sessanta giorni.
    4. Qualora non si raggiunga l’intesa ai sensi del comma 3, la Regione indice, su proposta dell’Autorità portuale, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    5. Entro quarantacinque giorni dall’adozione del piano regolatore da parte del comitato, la Regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla nomina di un commissario ad acta ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131.
    6. Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura prevista per l’approvazione dei piani regolatori. Sono considerati adeguamenti tecnico-funzionali i progetti di intervento che siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del piano regolatore e non modifichino in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo dell’impianto portuale. Essi pertanto non costituiscono varianti ai piani regolatori portuali e vengono approvati con le procedure conferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
    7. Al piano regolatore portuale dei porti con funzione industriale e petrolifera e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza in ambito portuale sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali»;

    b) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
    «8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 28-bis, spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di competenza dello Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale e nei programmi triennali adottati ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individua annualmente le risorse da attribuire alle Autorità portuali. Le Regioni e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Spetta alla Regione interessata l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di competenza regionale. Il Comitato portuale, su proposta del Presidente, può deliberare l’imposizione di sovrattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate oppure una quota aggiuntiva dei canoni concessori per la realizzazione di una determinata opera di grande infrastrutturazione, già progettata, e per un periodo di tempo pari alla durata del piano di ammortamento della relativa spesa. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissa con proprio decreto i limiti massimi delle suddette addizionali.»;
    c) Al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sui relativi progetti, è acquisito il parere di cui all’articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.  109, e successive modificazioni».

    d) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

    «10. Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione, in porti già esistenti, di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, è considerata ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

    11. Per le opere da realizzare in ambito portuale a fini turistici e di diporto, resta comunque applicabile la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Relativamente alle predette opere, spetta comunque ai comuni l’eventuale determinazione degli oneri di urbanizzazione connessi alla costruzione delle opere stesse».

    2. All’articolo 88, comma 1, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le parole: «ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I,» sono sostituite dalle seguenti: «ai porti di competenza dello Stato e alle specifiche aree finalizzate alla difesa dello Stato».

    3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 6
della legge n. 84 del 1994)

    1. All’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 5, della presente legge, nei porti di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Massa Carrara, Messina, Napoli, Olbia, Palermo, Piombino, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trapani, Trieste e Venezia è istituita l’autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi dell’articolo 1:»;

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. L’autorità portuale è ente pubblico non economico di rilievo nazionale ad ordinamento speciale disciplinato dalla presente legge. Essa è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall’articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione riferita alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici, anche non economici, se non in quanto diversamente ed espressamente previsto.»;
        c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) è affidato in concessione dall’autorità portuale mediante gara pubblica. L’affidamento delle attività di cui alla citata lettera c) avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avendo a riferimento i costi dei servizi da mettere a disposizione e le loro modalità di svolgimento. Le tariffe applicate dal concessionario all’utenza sono stabilite dall’autorità portuale, secondo princìpi di economicità, equità, trasparenza e non discriminazione.».
        d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
    6. «Le autorità portuali non possono esercitare, nè direttamente nè tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse connesse».
        e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto d’intesa con la regione, individua o modifica, sentita l’autorità portuale e gli enti locali interessati, i limiti della circoscrizione territoriale dell’autorità portuale, ivi compresi gli specchi acquei esterni alle difese foranee, purchè interessati dal traffico portuale, dalla prestazione di servizi portuali e dalla realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco. Rientrano nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’autorità portuale le opere portuali, le banchine, i piazzali di sosta, i depositi, nonché altre opere realizzate dai consorzi delle Aree di sviluppo industriale (ASI) e dai nuclei industriali. Con lo stesso procedimento può essere disposto l’inserimento nella circoscrizione di una Autorità portuale esistente di uno o più porti della medesima regione rientranti nella categoria di porti di rilevanza regionale. Le Regioni possono richiedere la revisione dei limiti delle circoscrizioni portuali secondo le procedure di cui al presente comma.»;
        f) al comma 8, primo periodo, le parole da «possono» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, può essere disposto il passaggio nella categoria di porti di competenza dello Stato o di competenza regionale, con conseguente istituzione o soppressione dell’autorità portuale, nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell’articolo 4».
        g) il comma 10 è sostituito dal seguente:
        «10. Le autorità portuali istituite ai sensi dei commi 1 e 8 sono soppresse, con la procedura di cui al comma 8, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma».

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 7
della legge n. 84 del 1994)

    1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite con le seguenti «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata,»;

        b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

    «c-bis) si verifichino gravi e persistenti violazioni di legge».
    2. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro sei mesi dall’emanazione del decreto deve essere nominato il nuovo presidente e costituito il comitato portuale».

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 8
della legge n. 84 del 1994)

    1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994 è inserito il seguente:

    «2-ter. La carica di presidente è incompatibile con il possesso del controllo societario, la titolarità di cariche sociali o l’assunzione di incarichi professionali in enti o società che esercitano attività portuali o marittime».
    2. Al comma 3, dell’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
        «h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale di cui all’articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni amministrative stabilite dall’articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l’esercizio della polizia da parte dell’autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32, da 35 a 55, 64, 65, 68, 75, 76 e, limitatamente a tale ultimo articolo, anche quelle di cui all’articolo 84, del codice della navigazione; esprime l’intesa con l’autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78 e all’articolo 6, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d’ingresso ai porti di giurisdizione»;
        b) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
        «m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale provvedendo al mantenimento ed all’approfondimento dei fondali nonché alla rimozione dei relitti e delle navi abbandonate, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;».

Art. 8.

(Modifiche all’articolo 9
della legge n. 84 del 1994)

    1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente comma:

    «1. Il comitato portuale è composto:
        a) dal Presidente dell’autorità portuale, che lo presiede;

        b) dal comandante del porto sede dell’autorità portuale;
        c) da un dirigente della filiale dell’agenzia delle dogane competente per territorio; qualora la circoscrizione dell’autorità portuale rientri nell’ambito di più circoscrizioni doganali il rappresentante è designato dall’Agenzia delle dogane»;
        d) da un dirigente del Ministero dei trasporti;
        e) dal presidente della regione o da un suo delegato;
        f) dal presidente della provincia sede dell’autorità portuale o da un suo delegato;
        g) dal Sindaco del comune sede dell’Autorità portuale o da un suo delegato;
        h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;
        i) da otto rappresentanti delle seguenti categorie, designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria e, per il rappresentante di cui al successivo punto 6), dal Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori: 1) armatori; 2) agenti e raccomandatari; 3) industriali; 4) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 5) imprese di spedizione; 6) imprese di autotrasporto operanti nell’ambito portuale; 7) imprese commerciali; 8) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal Presidente dell’Autorità portuale;

        l) da sette rappresentanti dell’insieme dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 che operano nel porto e dei dipendenti dell’Autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

        m) qualora la circoscrizione territoriale dell’autorità portuale ricomprenda altri circondari marittimi, province, comuni o camere di commercio oltre a quelli sede dell’Autorità portuale, i relativi rappresentanti partecipano al Comitato, con diritto di voto, per le materie di loro interesse».

    2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente comma:
    «2-bis). In caso di assenza o di impedimento del presidente dell’autorità portuale, il Comitato è presieduto dal comandante del porto sede dell’autorità portuale».
    3. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84:
        a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
        «a-bis) approva il programma triennale delle opere di cui all’articolo 128 del docente legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
    b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
        «f-bis) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle addizionali di cui all’articolo 5, comma 8;».
    4. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:
    4-bis). Le delibere di cui alle lettere e) e g) del comma 3 del presente articolo sono approvate solo se si è espressa favorevolmente anche la maggioranza dei rappresentanti pubblici».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 12
della legge n. 84 del 1994)

    1. All’articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: «che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle Autorità portuali, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati e al volume annuo dei traffici effettuati»;

        b) dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

    «4-bis). Il comitato portuale può essere sciolto con decreto del Ministro dei trasporti nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge, sentita la regione interessata. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro sei mesi dalla emanazione del decreto, deve essere nominato il nuovo presidente e costituito il nuovo comitato portuale».

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 13
della legge n. 84 del 1994)

    1. All’articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), le parole: da «delle aree» fino a «proventi di» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale, nonché dai canoni per le» e dopo la parola «operazioni» sono inserite le seguenti: «e servizi»;

        b) al comma 1, lettera b), le parole: «all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 20, comma 2, lettera c)»;
        c) al comma 1, lettera c), le parole: «salvo quanto previsto all’articolo 28, comma 6,» sono soppresse.

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 14
della legge n. 84 del 1994)

    1. Al comma 1-bis dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i periodi successivi al primo sono sostituiti dai seguenti: «Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati a riguardo, l’obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta della autorità marittima, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentita l’autorità portuale e le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l’autorità marittima può rendere temporaneamente obbligatorio l’impiego dei citati servizi per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta. I criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e di battellaggio di cui al comma 2 dell’articolo 215 del Regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta congiuntamente dal Comando generale delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze nazionali unitarie delle autorità portuali e dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi».

    2. Al comma 1-ter, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi».
    3. Dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

    «1-quater. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al comma 1-bis, dalla autorità marittima, acquisiti i pareri dell’autorità portuale e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. Per le tariffe di pilotaggio resta ferma l’approvazione ministeriale di cui all’articolo 91 del codice dalla navigazione.

    1-quinquies. Per urgenti motivi di sicurezza, limitatamente alle competenze di cui all’articolo 62 del Codice della navigazione, l’autorità marittima può procedere anche senza l’intesa prevista dal comma 3, lettera h), dell’articolo 8 della presente legge, informando tempestivamente l’autorità portuale».

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 15
della legge n. 84 del 1994)

    1. All’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

    «1-ter. La commissione consultiva può disporre la sua integrazione con rappresentanti di nuove categorie interessate all’attività del porto, su proposta del presidente e con parere vincolante del comitato portuale».

    2. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il parere deve essere espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente acquisito».

Art. 13.

(Modifiche all’articolo 17
della legge n. 84 del 1994)

    1. All’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
    «1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16 comma 3.

    1-bis. La fornitura di lavoro temporaneo, da parte dell’impresa di cui al presente articolo, può comportare la somministrazione di mezzi e attrezzature al committente di cui agli articoli 16 e 18.»;

        b) il comma 15 è sostituito dal seguente:
    «15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex-compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della presente legge, purchè le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste ai commi 2 e 5 del presente articolo, purchè le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di spesa di 20 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso alla data di individuazione dell’impresa o di costituzione dell’Agenzia di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali. L’erogazione della suddetta indennità, da parte dell’INPS, è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei trasporti. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, i Ministeri competenti sono tenuti ad effettuare, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull’applicazione della norma ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell’ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28-bis della presente legge. Ai lavoratori licenziati dalle imprese o agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della presente legge, senza alcun limite occupazionale, sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.»;
        c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
    «15-bis. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle società di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della presente legge».

Art. 14.

(Modifiche all’articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e alla legge 30 giugno 2000, n. 186)

    1. All’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:
    «Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, in base a ragioni quali la mancanza di risorse tecnico-organizzative adeguate, che non siano comunque risolvibili mediante l’utilizzo della società autorizzata ai sensi dell’articolo 17, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali già autorizzate ai sensi dell’articolo 16 per lo svolgimento di operazioni portuali, purchè ciò avvenga mediante contratto di appalto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale appalto dovrà riguardare un segmento chiaramente identificabile e rilevante del ciclo e non, in alcun caso, il ciclo completo delle operazioni portuali. Il soggetto appaltatore si dovrà dedicare all’appalto personale non fungibile modificando conseguentemente l’organico indicato e il programma operativo previsto ai sensi del comma 4, dell’articolo 16».
        b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
    «7-bis. Il mancato esercizio diretto della concessione deve essere autorizzato dal Comitato portuale secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera e), sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 15».
    2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».

Art. 15.

(Abrogazione dell’articolo 26
della legge n. 84 del 1994)

    1. L’articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogato.

    2. Nel testo della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole «o, laddove non istituita, dalla autorità marittima», ovunque ricorrano, sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «dalla autorità pubblica individuata dalla legge regionale ed a cui sono stati attribuiti i compiti di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge». Le parole «Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 16.

(Modifiche all’articolo 1
della legge 29 ottobre 1984, n. 720)

    1. All’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    « Le autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera, anzichè su quella fruttifera, ogni qual volta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere ed infrastrutture ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, accreditati sulla predetta contabilità infruttifera».

Art. 17.

(Comitato regionale
per le connessioni porto-territorio)

    1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito in ogni regione il Comitato per le connessioni porto-territorio.

    2. Sono membri del comitato:

        a) il Presidente della giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

        b) un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
        c) il Presidente dell’autorità portuale, o i presidenti nel caso in cui nella regione insistano più autorità portuali;
        d) i sindaci delle città in cui sono ubicati i porti;
        e) due rappresentanti degli operatori di cui agli articoli 16 e 18, designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria;
        f) il direttore regionale della società Trenitalia spa;
        g) il direttore del compartimento regionale dell’ANAS Spa.

    3. Il comitato ha il compito di promuovere una efficace e funzionale connessione del sistema portuale regionale con il relativo territorio. A questo scopo il comitato:
        a) individua i collegamenti intermodali e le piattaforme logistiche necessarie;

        b) propone il loro inserimento nel piano regionale dei trasporti;
        c) opera per l’acquisizione dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi, predisponendo le varie fasi di progettazione richieste e affidando la realizzazione delle opere alle regioni.

    4. Il comitato ha sede presso gli uffici dell’autorità portuale, o, nel caso di più autorità portuali ricadenti in una stessa regione, presso quella con il maggiore volume di traffico. Il segretario dell’autorità portuale fornisce al comitato l’assistenza tecnica ed amministrativa necessaria. La costituzione del Comitato non comporta alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, nel bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 2403
D’iniziativa del Governo

Art. 1.

(Sostituzione dell’articolo 1
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 1. - (Finalità della legge) – 1. La presente legge determina i princìpi fondamentali in materia di porti, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

    2. Sono disciplinate in via esclusiva dalla legislazione statale la sicurezza della navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze.
    3. La ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità marittima e autorità portuale è improntata ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

        a) l’autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché all’adozione delle misure di sicurezza e di prevenzione dirette a proteggere la nave e gli impianti portuali dalle interferenze e azioni illecite; essa vigila nell’ambito dei propri poteri di controllo, anche sull’applicazione delle ordinanze e degli atti di regolamentazione adottati dall’autorità portuale;

        b) l’autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla presente legge.

    4. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, l’autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché, sentita la regione o l’ente territoriale competente, al supporto funzionale per garantire l’ordinato svolgimento delle attività portuali. La regione disciplina le funzioni di cui al comma 3, lettera b), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 4, comma 4, della presente legge. A tal fine, la regione può avvalersi delle locali autorità marittime per l’esercizio delle relative funzioni amministrative.

    5. L’autorità portuale, nei limiti delle attribuzioni di competenza, svolge un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell’autorità portuale, ai fini dell’esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un’apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell’esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.
    6. All’interno degli ambiti portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti, amministrano, per quanto di competenza, le aree e i beni del demanio marittimo nel rispetto della normativa vigente in materia».

Art. 2.

(Sostituzione dell’articolo 4
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 4. - (Classificazione dei porti). – 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:
        a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

        b) categoria II: porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;
        c) categoria III: porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

    2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, procede alla individuazione dei porti e delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi. I porti di categoria I sono amministrati, in via esclusiva, dallo Stato.

    3. Appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l’esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all’ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europei e transeuropei. I porti di categoria II, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono amministrati dalle autorità portuali di cui all’articolo 6, comma 1, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. Nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l’autorità portuale e l’autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Le predette aree sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato. Appartengono alla categoria III tutti i restanti porti.
    4. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare nel rispetto dei princìpi fondamentali di seguito indicati:

        a) esercizio, esclusivamente da parte di soggetti privati, delle attività d’impresa e commerciali;

        b) salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;
        c) tutela della concorrenza;
        d) rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;
        e) rispetto della titolarità statale in materia di regime dominicale del demanio marittimo, con riferimento agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della navigazione ed alla determinazione dei canoni, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
        f) obbligo di acquisizione del parere dell’autorità marittima ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle operazioni portuali, in relazione ai profili di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del trasporto marittimo;
        g) rispetto della titolarità statale in materia di sicurezza della navigazione marittima, di sicurezza del trasporto marittimo e di sicurezza portuale;
        h) obbligo di delimitazione dell’ambito e dell’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, attraverso il piano regolatore portuale, che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. L’obbligo non opera con riguardo ai porti aventi esclusivamente funzione turistica e da diporto;
        i) obbligo di acquisizione del parere dell’autorità marittima per l’adozione del piano regolatore portuale, ai fini della verifica della compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, di sicurezza della navigazione marittima e di sicurezza del traffico marittimo;
        l) rispetto della titolarità statale in materia di disciplina dei servizi tecnico-nautici e della relativa tariffazione;
        m) rispetto dei princìpi di cui all’articolo 18, in materia di rilascio di concessioni in ambito portuale;
        n) facoltà di istituire sistemi portuali, anche su base interregionale.

    5. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni regionali, le funzioni di cui all’articolo 1, comma 4, sono esercitate dall’autorità marittima. Ai fini dell’esercizio di tali funzioni, le regioni possono avvalersi delle locali autorità marittime e disciplinare, con proprio provvedimento, il regime di avvalimento funzionale.

    6. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentite la competente regione e l’autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, sentite la regione e l’autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo ed alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo ed alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato.
    7. I porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali e i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l’attività crocieristica, industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate nel piano regolatore portuale di cui all’articolo 5.
    8. La delimitazione dell’ambito dei porti di III categoria è effettuata attraverso il piano regolatore portuale di cui all’articolo 5, conformemente alla disciplina regionale».

Art. 3.

(Sostituzione dell’articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 5. - (Piano regolatore portuale e relativa attuazione) – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, in ordine ai porti di categoria I, l’autorità portuale di cui all’articolo 6 o, laddove non istituita, l’autorità marittima, procede alla formazione del piano regolatore portuale, atto di pianificazione dell’ambito portuale, al fine di definire, sotto il profilo territoriale e funzionale, le opere portuali e gli assetti territoriali del porto, stabilendo le funzioni del porto, quali elencate all’articolo 4, comma 7, le caratteristiche e la destinazione delle aree portuali, nonché delle relative infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento.

    2. Il piano regolatore portuale è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le modalità previste dal titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Al piano ed ai progetti di opere ed interventi di attuazione dello stesso si applica l’articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
    3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, e fatte salve le competenze dell’Agenzia del demanio, è adottato dal comitato portuale o, laddove non istituita l’autorità portuale, dall’autorità marittima ed è trasmesso al comune o ai comuni interessati, per l’espressione dell’intesa. Il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
    4. Ove ritenuto necessario, il presidente dell’autorità portuale o, laddove non istituita l’autorità portuale, l’autorità marittima, può convocare la conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti pubblici interessati. La conferenza assume le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla convocazione.
    5. L’intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non comunichino all’autorità portuale, o, laddove non istituita, all’autorità marittima un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
    6. Qualora non si raggiunga l’intesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti convoca, su proposta dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima, una conferenza di servizi tra tutti i soggetti pubblici interessati e l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima. La conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assume, a maggioranza, e comunque previo assenso del comune o dei comuni interessati, le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale entro sessanta giorni dalla sua convocazione.
    7. Dell’adozione del piano regolatore portuale e dell’intesa è data pubblicità mediante avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel Bollettino ufficiale regionale. Gli interessati possono far pervenire all’autorità portuale le loro osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’autorità portuale, o, laddove non istituita, l’autorità marittima, entro i successivi trenta giorni, può formulare controdeduzioni alle osservazioni, che vengono depositate presso la sede dell’autorità portuale e presso la regione.
    8. La regione, entro i successivi sessanta giorni, approva il piano regolatore portuale. Il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale regionale. Gli effetti dell’approvazione del piano regolatore portuale sugli strumenti urbanistici sono regolati dalle normative regionali in materia di governo del territorio.
    9. Le varianti sostanziali al piano regolatore portuale, come sopra approvato, seguono il medesimo procedimento previsto per l’adozione del piano regolatore portuale. Alle varianti al piano regolatore portuale approvato secondo la disciplina previgente, si applica il procedimento di cui al presente articolo.
    10. Nei porti di categoria I e II, l’esecuzione delle opere da parte dei soggetti pubblici competenti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, mediante procedimento ai sensi dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, è effettuata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    11. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di procedimenti di autorizzazione di impianti ed infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l’esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza.
    12. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i porti di categoria III, la regione disciplina il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati».

Art. 4.

(Introduzione dell’articolo 5-bis
nella legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. Dopo l’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

    «Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di dragaggio) – 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l’eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’ente competente ovvero dal concessionario dell’area demaniale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sull’assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

    2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che presentino all’origine, o a seguito di trattamenti, livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d’uso, nella colonna A e B della Tabella 1, dell’Allegato 5 degli Allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo ed in base ai parametri di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all’articolo 9 del citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
    3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l’ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008, e fatte salve le disposizioni in materia di tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l’iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella I dell’Allegato 5 degli Allegati alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, è attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata in relazione alla destinazione d’uso. È fatta salva l’applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, sono adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell’ambiente. L’accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite è accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dall’Istituto superiore di sanità e dalle ARPA. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell’analisi di rischio sono riportati nell’Allegato B del citato decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell’accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.
    4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti allo scopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l’idoneità dell’impresa. Le autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali.
    5. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 è verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2008. Le modifiche al citato decreto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio, nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a tema dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio.
    6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
    7. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui all’articolo 5, comma 12, partecipa un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
    8. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di cui all’alticolo 5, comma 12.
    9. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di rinascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179».

Art. 5

(Introduzione dell’articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto; riconversione e riqualificazione di aree portuali)

    1. Dopo l’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

    «Art. 5-ter. - (Disposizioni sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali). – 1. Il piano regolatore portuale, laddove esistano strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, valuta la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

    2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riguardo ai piani regolatori portuali vigenti, le autorità portuali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avviano il procedimento per valutare la sussistenza dei presupposti per la localizzazione di approdi turistici d’intesa con la regione e il comune o i comuni interessati e concludono il procedimento entro i successivi sei mesi.
    3. La realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica, ambientale e doganale, concessione demaniale marittima, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata.
    4. Nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e localizzazione di attività a servizio della collettività, l’autorità portuale può rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di cinquanta amli per l’utilizzo delle predette aree».

Art. 6.

(Modifica dell’articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 6. - (Autorità portuale). – 1. I porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Gioia Tauro, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia, Salerno, Augusta, Olbia-Golfo Aranci e Piombino sono amministrati dalla autorità portuale, che svolge i seguenti compiti in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 1:
        a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene sul lavoro in attuazione dell’articolo 24;

        b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
        c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
        d) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione.

    2. Ferma restando l’applicazione, in ambito portuale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato, le autorità di cui al presente articolo esercitano i compiti, rispettivamente, già attribuiti dal predetto decreto alle autorità d’ambito ottimali.

    3. L’autorità portuale, in relazione alla funzione di regolamentazione e di amministrazione dell’attività portuale, è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e la sua gestione patrimoniaIe e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
    4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’autorità portuale è soggetto al controllo della corte dei conti.
    5. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall’autorità portuale, mediante procedura di evidenza pubblica.
    6. Le autorità portuali non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.
    7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la regione e gli enti locali interessati, sono individuati i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.
    8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa della regione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, possono essere istituite ulteriori autorità portuali sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

        a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti, di almeno uno dei seguenti volumi di traffico medio annuo nell’ultimo quinquennio:
            1) tre milioni di tonnellate di merci solide;

            2) venti milioni di tonnellate di l’infuse liquide;
            3) trecentomila twenty feet equivalent unit (TEU);
            4) un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale;

        b) presenza di collegamenti alle reti ed ai corridoi transeuropei di trasporto, nonché di connessioni logistiche destinate all’intermodalità.
    9. Nei casi in cui la giurisdizione dell’autorità portuale comprende più scali, nell’esercizio delle funzioni di gestione nei porti decentrati, l’autorità portuale può avvalersi della locale autorità marittima sulla base di un protocollo di intesa.

    10. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8, sono consentiti l’ampliamento della circoscrizione anche a porti di interesse regionale ed interregionale o la fusione tra le autorità portuali medesime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    11. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti franchi esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’autorità portuale territorialmente competente, con proprio decreto, stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.».

Art. 7.

(Sostituzione dell’articolo 8
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 8. - (Presidente dell’Autorità portuale). – 1. Il presidente dell’autorità portuale ha la rappresentanza legale dell’ente. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell’autorità portuale ai sensi degli articoli seguenti. In caso di necessità e urgenza, il presidente può adottare atti di competenza del comitato portuale da sottoporre a ratifica del comitato medesimo nella prima seduta dello stesso e, comunque, entro quindici giorni, a pena di decadenza. Il presidente dell’autorità portuale può delegare, con provvedimento scritto, l’adozione di atti di ordinaria amministrazione al segretario generale e ai dirigenti dell’ente.

    2. In particolare, il presidente dell’autorità portuale, ferma restando la competenza del comitato portuale per le concessioni ultraquadriennali, amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo e portuale compresi nella circoscrizione dell’autorità portuale, fatta salva l’acquisizione, in sede di apposita conferenza di servizi, di nulla osta, pareri, autorizzazioni di altri enti o amministrazioni, per i soli aspetti di competenza di detti enti o amministrazioni. Provvede, altresì, con le medesime modalità e condizioni, al rilascio di ogni autorizzazione o concessione per l’esercizio di attività all’interno dei porti, fatto salvo quanto specificamente previsto per i servizi tecnico-nautici di cui all’articolo 14.
    3. Il presidente dell’autorità portuale esercita le competenze ad essa attribuite dagli articoli 16 e 18 e rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui ai medesimi articoli senza previa delibera del comitato portuale, quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni.
    4. Il presidente dell’autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Il presidente della Giunta regionale territorialmente competente, dando conto dell’avvenuta concertazione con i comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo prescelto. L’intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta, non venga formulato da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e motivato.
    5. Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasprti indica un diverso nominativo scelto tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Qualora, anche in questo caso, non dovesse essere raggiunta l’intesa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta da parte del presidente della Giunta regionale territorialmente competente, il potere di nomina è devoluto al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, una volta acquisita l’intesa di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa con la Conferenza unificata, il procedimento si riavvia ai sensi del comma 4 del presente articolo e del presente comma, ma i relativi termini sono ridotti a trenta giorni; è comunque esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    6. La procedura di cui ai commi 4 e 5 ha inizio sei mesi prima della scadenza del mandato del presidente uscente.
    7. Il presidente dell’autorità portuale rimane in carica per quattro anni e può ricoprire non più di due mandati, anche consecutivi, presso la medesima autorità portuale.
    8. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, il mandato di presidente dell’autorità portuale è incompatibile con gli incarichi delle assemblee elettive e di governo, anche territoriale.».

Art. 8.

(Modifiche all’articolo 9
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. All’articolo 9 della legge 28 febbraio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:
            1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) dal direttore dell’Ufficio delle dogane competente per territorio.»;
    2) dopo la lettera l-bis è aggiunta la seguente:
    «l-ter) da un rappresentante del Ministero della difesa nei porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e nei porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), nei quali sono individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato.»;
        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. È di competenza del comitato portuale:
        a) l’approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto generale;

        b) l’adozione del piano regolatore portuale d’intesa con i comuni competenti;
        c) l’approvazione del piano operativo triennale e le revisioni annuali;
        d) l’approvazione della costituzione ovvero della partecipazione dell’autorità portuale alle società di cui all’articolo 6, comma 6;
        e) la deliberazione di rilascio delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni all’esercizio di imprese portuali ai sensi degli articoli 16 e 18 per la durata superiore a quattro anni;
        f) l’approvazione degli indirizzi generali in materia di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni e dei relativi canoni.»;

        c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3-bis. I componenti del comitato portuale non possono ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima autorità portuale.».

Art. 9.

(Sostituzione dell’articolo 11
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 11. - (Collegio dei revisori dei conti). – 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da uno supplente nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, tra i funzionari del medesimo Ministero; i rimanenti componenti sono scelti nell’ambito dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili o fra coloro che abbiano svolto tale funzione per almeno un quadriennio.

    2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
    3. Il collegio dei revisori dei conti:

        a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

        b) redige una relazione sul rendiconto generale e riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
        c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri».

Art. 10.

(Introduzione dell’articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, u. 84, sui sistemi logistico-portuali)

    1. Dopo l’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

    «Art. 11-bis. - (Sistemi logistico-portuali). – 1. Le autorità portuali, d’intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, possono costituire sistemi logistico-portuali per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

    2. Tali sistemi intervengono sugli aspetti di carattere generale di seguito definiti:

        a) d’intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull’utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico portuale;

        b) sulla promozione del traffico ferroviario “navetta“ di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;
        c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;
        d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede comunitaria sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali».

Art. 11.

(Sostituzione dell’articolo 12
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 12. - (Vigilanza sulll’autorità portuale). – 1. L’autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione ed al rendiconto generale sono soggette all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
    3. Le delibere relative alla determinazione della pianta organica dell’autorità portuale, nonché quelle di approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 18, comma 9, sono approvate dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione.».

Art. 12.

(Modifica dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali)

    1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera b) è abrogata;

        b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        «c) dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché di cui all’articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salvo quanto previsto all’articolo 28, comma 6, della presente legge.».

Art. 13

(Modifica dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di competenze dell’autorità marittima)

    1. All’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a), il controllo e la regolamentazione tecnica delle attività esercitate nei porti e a bordo delle navi connessi con la sicurezza degli ambiti portuali ed a bordo delle navi»;

        b) al comma 1-bis, il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

    «Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati al riguardo, l’obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta della autorità marittima, sentita l’autorità portuale, ove istituita, con provvedimento del Ministero del infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l’autorità marittima, previa informazione all’autorità portuale ove istituita, può rendere temporaneamente obbligatorio l’impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, la disciplina e l’organizzazione dei servizi tecnico-nautici di cui al presente comma sono stabilite dall’autorità marittima sentita l’autorità portuale, nonché sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In difetto provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi, nonché all’Associazione porti italiani»;
        c) il comma 1-ter è sostituto dai seguenti:
    «1-ter. Le tariffe dei servizi tecnico nautici di cui al comma 1-bis relative ai singoli porti, sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al medesimo comma 1-bis, attraverso un’istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale partecipano l’autorità marittima e l’autorità portuale, ove istituita, che possono essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalla Associazione porti italiani, nonché, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall’autorità marittima sentita l’autorità portuale, laddove istituita, e sottoposta all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata approvazione ministeriale, il provvedimento tariffario definitivo viene emanato dall’autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    1-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l’unicità e l’inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, sarà possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa. Detti parametri dovranno indicare quando l’insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, dovrà essere considerata notevole e strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono. Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l’autorità marittima, qualora ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, di intesa con l’autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, può introdurre, attraverso l’apertura di una istruttoria a livello ministeriale come disciplinata al comma 1-ter, una apposita tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto. Il gettito complessivo di detta tariffa dovrà essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell’equilibrio gestionale derivante dall’applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis.
    1-quinquies. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee».

Art. 14.

(Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)

    1. All’articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) le parole: «Per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;

        b) le parole da: «e per i lavoratori delle società derivate» fino a: «lettera b),» sono soppresse;
        c) al primo periodo dopo le parole: «è riconosciuta» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni».

    2. L’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, è posto a carico delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, derivanti anche dalla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009.

    3. L’articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.

Art. 15.

(Sostituzione dell’articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

    1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

    «Art. 18. - (Concessione di aree e banchine). – 1. L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima, o, nei porti di categoria III, la regione o l’ente territoriale competente, compatibilmente con la necessità di riservare nell’ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.

    2. È altresì sottoposta a concessione da parte dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima o, nei porti di categoria III, la regione o l’ente territoriale competente, la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare, nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch’essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
    3. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni, l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima, o, nei porti di categoria III, la regione o l’ente territoriale competente, considera anche il programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all’utenza ovvero ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali.
    4. L’atto di concessione contiene il termine, almeno biennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell’effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso all’utenza alle previsioni dei piani di investimento di cui all’atto di concessione. Il medesimo atto di concessione contiene, altresì, le modalità di definizione ed approvazione degli eventuali programmi d’investimento del concessionario nella realizzazione di opere portuali, le sanzioni e le altre specifiche cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste dalle pertinenti norme del codice della navigazione.
    5. L’atto di concessione è adottato all’esito di selezione effettuata tramite procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi comunitari di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.
    6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, le quali, a giudizio dell’autorità concedente, non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate e comunque non superiori ad un terzo dell’area attigua già concessa, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di un’attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di maggiore economicità. Tali aree possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue.
    7. Le autorità portuali o, nei porti di categoria III, la regione o l’ente territoriale competente, riferiscono con cadenza biennale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per quanto di competenza anche al CIPE, in merito allo stato delle concessioni in atto ed in particolare al rispetto delle condizioni poste dall’atto di concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle relazioni ricevute, effettua il monitoraggio sull’utilizzazione delle aree portuali, dando adeguata informazione al CIPE, e può dettare, se del caso, indirizzi generali per la migliore fruizione delle aree demaniali ed adottare provvedimenti diretti all’osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori.
    8. Le imprese di cui all’articolo 16, comma 3, che intendano partecipare alla procedura di cui al comma 5 documentano:

        a) un programma di attività, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto all’incremento dei traffici e della produttività del porto e gli eventuali investimenti programmati;

        b) un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività di cui alla lettera a);
        c) un apparato tecnico ed organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato, per conto proprio o di terzi. L’impresa richiedente, ove autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell’autorità portuale di interesse statale, per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall’autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate.

    9. L’atto di concessione indica, inoltre, le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del relativo canone, il cui importo deve essere parametrato in ragione della prevedibile redditività, per il concessionario, dell’area o della banchina interessata ed in nessun caso può essere inferiore a quello derivante dall’applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo. Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, l’importo del canone, ad esclusione dei casi in cui esso sia determinato nel predetto limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto secondo i criteri contenuti in apposito regolamento adottato dal comitato portuale. Comunque, in nessun caso, l’importo del canone può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al limite minimo. Alla scadenza della concessione le opere non amovibili restano acquisite allo Stato senza alcun onere, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione, con spese a carico del concessionario.

    10. Se l’autorità portuale concede, ai sensi del presente articolo, aree e banchine sulle quali la stessa autorità o un precedente concessionario abbiano finanziato opere atte a valorizzare il bene demaniale, ivi compresi eventuali mezzi di movimentazione della merce, il canone non può essere soggetto alle riduzioni di cui al comma 9 ed è invece aumentato secondo criteri contenuti nell’apposito regolamento, adottato dal comitato portuale, di cui al citato comma 9.
    11. L’impresa concessionaria esercita direttamente l’attività oggetto della concessione. All’atto del rilascio della concessione il soggetto concessionario deve indicare la struttura di controllo soggettiva. In caso di modifica delle partecipazioni nell’ambito di tale struttura, il concessionario ha l’obbligo di preventiva informazione nei confronti dell’autorità portuale, la quale può indicare eventuali ragioni che essa ravvisi discendere sul rapporto concessionario ai fini del suo mantenimento o della sua revoca. L’autorità portuale può autorizzare l’affidamento a terzi in subconcessione di una parte limitata delle aree al fine dello svolgimento di attività secondarie, nell’ambito della stessa concessione, non coincidenti con quelle ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali o con i servizi portuali di cui all’articolo 16, comma 1. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può comunque autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo, ovvero lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. L’impresa autorizzata, ai sensi dell’articolo 16, a cui è affidato, previa autorizzazione dell’autorità concedente, l’esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo, esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche ed operative dell’attività che svolge.
    12. L’autorità portuale, nell’ambito dei poteri di concessione, garantisce il rispetto dei princìpi della concorrenza, in modo da escludere qualsiasi comportamento pregiudiziale per l’utenza. L’impresa concessionaria in un porto non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale dello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alla concessione già assentita. È facoltà dell’autorità concedente, previa deliberazione del comitato portuale, tenuto conto delle previsioni del piano regolatore portuale e sulla base delle evoluzioni attese e dei traffici, derogare a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, ferma restando la necessità di garantire nei porti il rispetto della concorrenza e la pluralità delle imprese operanti per le diverse tipologie di traffico.
    13. Le autorità portuali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenute ad emanare un regolamento che, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, nonché di eventuali delibere CIPE da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determini criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni, nonché la determinazione dei relativi canoni.
    14. Le concessioni assentite in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro scadenza».

Art. 16.

(Disciplina fiscale delle entrate
delle autorità portali di interesse statale)

    1. Le entrate riscosse delle autorità portuali ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle indicate dal comma 1, lettera e), del medesimo articolo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

    2. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sui redditi alle entrate delle autorità portuali, di cui al comma 1, perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

 


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