Relazione 1693, 518, 539, 912, 1451, 2276, 2406, 2415, 2675-A
Atto a cui si riferisce:
S.2675 Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Istituzioni di Alta Formazione Musicale e coreutica
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- RELAZIONE
- PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
- PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
- DISEGNO DI LEGGEArticolato (Testo a fronte)
- DISEGNO DI LEGGE N. 518
- DISEGNO DI LEGGE N. 539
- DISEGNO DI LEGGE N. 912
- DISEGNO DI LEGGE N. 1451
- DISEGNO DI LEGGE N. 2276
- DISEGNO DI LEGGE N. 2406
- DISEGNO DI LEGGE N. 2415
- DISEGNO DI LEGGE N. 2675
Legislatura 16ª - Relazione N. 1693-A
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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Nn. 1693, 518, 539, 912, 1451, 2276, 2406, 2415 e 2675-A
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RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) tgci (Relatore ASCIUTTI) Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 2011 SUL DISEGNO DI LEGGE Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (n. 1693) d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, PITTONI, VITA, BARELLI, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2009 E SUI DISEGNI DI LEGGE Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia d’iniziativa del senatore ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2008 |
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Riordino delle norme in materia di formazione musicale d’iniziativa del senatore PAPANIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008 Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma d’iniziativa dei senatori BUGNANO, ASTORE, MASCITELLI, CARLINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2008 Norme per la valorizzazione del sistema dell’alta formazione d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, DE ECCHER, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2009 Norme in materia di alta formazione d’iniziativa dei senatori CAMBER e STIFFONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2010 |
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Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia d’iniziativa dei senatori STIFFONI, CAGNIN, CAMBER, BOLDI, Paolo FRANCO, MUSSO, PETERLINI, POLI BORTONE, RIZZI, VACCARI e VALLARDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010 Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti d’iniziativa dei senatori SBARBATI, ADAMO, ADRAGNA, AMATI, ANDRIA, ARMATO, ASTORE, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BONINO, BRUNO, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CARRARA, CASSON, CHIAROMONTE, CHITI, D’ALIA, D’AMBROSIO, DE LUCA, DELLA MONICA, Marco FILIPPI, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GIAI, GRANAIOLA, GUSTAVINO, LANNUTTI, LUSI, MAGISTRELLI, MARCUCCI, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MASSIDDA, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, PASSONI, PERDUCA, PETERLINI, PINOTTI, PINZGER, POLI BORTONE, PORETTI, PROCACCI, RUSSO, RUTELLI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, SERRA, SIRCANA, VIMERCATI e ZANDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010 Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia d’iniziativa dei senatori STIFFONI, POLI BORTONE, CAMBER, Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, THALER AUSSERHOFER, ZANDA, FOLLINI, PERDUCA, MALAN, VILLARI, BOLDI, DE FEO, GIARETTA, FOSSON, COLLI, MAZZATORTA, BODEGA, Franco PAOLO, CASOLI, PITTONI, MURA, MARAVENTANO, BONFRISCO, RIZZI, LEONI, VALLARDI, ADERENTI, CASTIGLIONE, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, PASTORE, DIVINA, MONTANI, CAGNIN, VALLI, BRICOLO e MAURO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2011 dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1693
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Onorevoli Senatori. – La 7ª Commissione del Senato è da tempo impegnata a dare piena e completa attuazione alla legge n. 508 del 1999, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, a suo tempo approvata con il consenso unanime di tutte le forze politiche. L’inerzia dell’Amministrazione nell’emanazione della relativa normativa di esecuzione ha infatti provocato una situazione di stallo non più tollerabile, di cui fanno le spese, da un lato, i docenti, il cui status non è stato ancora equiparato a quello dei professori universitari e, dall’altro, gli studenti, che conseguono titoli non riconosciuti a livello universitario. Il Legislatore ha perciò deciso di intervenire a livello legislativo, pur di rendere finalmente operativa la legge n. 508. A tale scopo erano dunque rivolti i disegni di legge nn. 518, 539, 912, 1451, 2276, 2406, 2415 e 2675, tutti tesi alla valorizzazione dell’alta formazione artistica e musicale. Alcuni di essi, tuttavia, recavano norme onerose, non sopportabili nell’attuale congiuntura economica, e rischiavano di bloccare ancora una volta l’iter. La Commissione ha perciò scelto come testo base il disegno di legge n. 1693, espressamente volto, da un lato, a velocizzare le procedure di approvazione eliminando tutte le norme onerose e, dall’altro, a ricercare una mediazione condivisa anche con altre forze politiche, come dimostra il numero e il diverso schieramento dei firmatari. Si tratta perciò di una proposta realistica, avanzata nella piena consapevolezza che anche altri aspetti necessiterebbero di una nuova disciplina, a partire proprio dall’equiparazione del personale docente. Le proposte avanzate in questo senso in fase emendativa hanno tuttavia registrato il costante parere contrario della Commissione bilancio, che peraltro la Commissione ha dovuto attendere a lungo.
La Commissione raccomanda quindi vivamente all’Assemblea di approvare con sollecitudine il disegno di legge n. 1693, nel quale propone l’assorbimento di tutti gli altri, affinché esso possa essere definitivamente approvato anche dall’altro ramo del Parlamento entro la fine della legislatura. Né va dimenticato che, poco prima dell’estate, mentre la Commissione era ancora in attesa del parere della Commissione bilancio, gli studenti hanno avviato una accorata azione di protesta, culminata con lo sciopero della fame, interrotto solo a fronte del serio impegno di tutte le forze politiche di portare a buon fine le proposte di legge giacenti in Senato.
Quanto al merito del testo proposto, l’articolo 1 è volto a disporre legislativamente l’equipollenza dei diplomi accademici di primo e secondo livello, rispettivamente, alle lauree triennali e a quelle magistrali. La necessità di tale intervento, che certamente sarebbe stato meglio definire a livello secondario, deriva proprio dall’inerzia dell’Amministrazione nel dare attuazione all’articolo 2, comma 5, della legge n. 508, che dodici anni fa aveva previsto un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la dichiarazione delle equipollenze. Da allora, tuttavia, non si è andati oltre l’attuale fase di confronto fra il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM). Onde evitare un nuovo rinvio ad atti applicativi, in Commissione è stato altresì approvato un emendamento che individua puntualmente le classi di laurea considerate equipollenti. Con distinto emendamento è stato poi sancito che i diplomi rilasciati al termine dei percorsi formativi previgenti alla riforma siano equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello.
L’articolo 1 fissa inoltre un termine (un anno dall’entrata in vigore della legge) per la messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello, atteso che a tutt’oggi sono stati messi ad ordinamento solo quelli di primo livello.
Un emendamento della senatrice Colli ha infine inteso corrispondere all’esigenza degli studenti dei Conservatori di frequentare più corsi, limitando tuttavia tale possibilità a non più di due corsi.
L’articolo 2 reca un’altra importante norma di equiparazione del comparto dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) con quello universitario, istituendo un organo di rappresentanza degli studenti, definito Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), analogo al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Sempre al fine di evitare il ricorso a decreti attuativi, su cui si possa riscontrare l’inerzia amministrativa, la Commissione ha peraltro approvato un emendamento volto a definire già in legge la composizione dell’organo, evitando così una fase transitoria che rischiava di essere procrastinata all’infinito. Per non incorrere nel parere contrario della Commissione bilancio è stato poi mantenuto l’espresso divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni o rimborsi ai componenti dell’organo, non avendo avuto riscontro positivo la proposta di coprire gli oneri del nuovo organismo con una riduzione della composizione del CNAM. Quanto a quest’ultimo, cui è dedicato l’articolo 3, ritengo peraltro opportuna un’ulteriore riflessione per giungere alla previsione di una composizione ottimale.
L’articolo 4 riguarda la formazione dei docenti e stabilisce che Accademie e Conservatori ne siano la sede primaria. Con un emendamento del senatore Vita è stata poi data un’indicazione importante a favore di coloro che abbiano una comprovata esperienza nelle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo che ciò possa essere tenuto in conto ai fini dell’accesso all’insegnamento. Un altro emendamento approvato è teso invece a ripristinare un’offerta di didattica della musica più ampia rispetto a quanto disposto da ultimo dai decreti ministeriali n. 137 del 2007 e n. 249 del 2010, con i quali si è ridotta la prospettiva alla mera abilitazione all’insegnamento. Essendo diminuita la richiesta di diplomati abilitati, occorre infatti riportare i corsi di didattica della musica all’originario scopo di offrire un ampio ventaglio di competenze nel settore musicale, tanto più che i percorsi sono già esistenti, con i relativi docenti. La norma consente perciò una ottimizzazione delle strutture ed allarga l’offerta formativa nell’interesse degli studenti e del mondo del lavoro.
La Commissione ha poi soppresso dal disegno di legge la disposizione che consentiva l’iscrizione contemporanea agli istituti superiori musicali e ad un corso di laurea, in quanto già contemplata dalla legge di riforma universitaria n. 240 del 2010. Ha invece approvato una disposizione nuova in favore dei candidati privatisti dei Conservatori. Si tratta di un argomento molto sentito dagli interessati, dopo che l’articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, ha vietato ai privatisti l’ammissione agli esami presso i Conservatori. Da allora, il Ministero ha concesso numerose proroghe, ma molti studenti, spesso al contempo lavoratori, non sono ancora riusciti a completare il proprio percorso. La Commissione ha pertanto voluto offrire loro un segnale di attenzione, purché siano almeno in possesso del compimento inferiore. Tali studenti avranno dunque tempo fino all’anno accademico 2017-2018 per concludere gli studi nell’ordinamento con cui li hanno iniziati.
La Commissione ha altresì approvato alcuni emendamenti aggiuntivi, che hanno introdotto princìpi nuovi di particolare interesse, come ad esempio quello relativo ai talenti precoci. Già l’articolo 7, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, di ridefinizione degli ordinamenti didattici, consente l’ammissione ai corsi accademici di primo livello a studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, il quale resta comunque necessario per il conseguimento del diploma finale. La norma accolta dalla Commissione, riferendosi in particolare agli studenti delle scuole medie o dei licei a indirizzo musicale nel frattempo avviati, prevede che siano stipulati accordi specifici riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l’istituzione scolastica.
Un altro emendamento riguarda l’Accademia di Santa Cecilia, in favore della quale la normativa già prevede che possano essere comandati fino a sei docenti di Conservatorio, per l’attivazione dei corsi di perfezionamento. La novità consiste nel mantenere a carico dei Conservatori il relativo trattamento economico, risolvendo così l’attuale contenzioso, e nel rendere indisponibili i posti lasciati liberi nelle istituzioni di provenienza, onde non creare aggravi di spesa sul bilancio dello Stato. Al riguardo, è da registrare positivamente il parere favorevole reso dal Governo sulla proposta, a testimonianza dell’impegno del Ministero a favore di un’istituzione di alta qualificazione. Altri emendamenti con le medesime finalità hanno invece riscontrato il parere contrario della Commissione bilancio.
L’ultimo articolo aggiuntivo approvato attribuisce infine al Ministro il compito di istituire, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i politecnici delle arti. Si tratta di una proposta avanzata dal Gruppo del Partito democratico, sulla quale la Commissione tutta ha convenuto in virtù della sua elevata valenza culturale. I politecnici sono infatti destinati ad accorpare, su base regionale o interregionale, le istituzioni AFAM che ne facciano richiesta, dischiudendo così nuovi orizzonti all’alta formazione artistica e musicale. Il comma 6 di tale articolo appare peraltro ripetitivo rispetto ai commi 4 e 5 dell’articolo 1. In qualità di relatore, sottoporrò quindi un emendamento soppressivo all’Assemblea.
L’unico punto su cui in Commissione non si è registrato accordo è stata la proposta, avanzata dal senatore Bevilacqua, di garantire la permanenza in carica degli attuali direttori e presidenti di Accademie e Conservatori, al fine di assicurare continuità alle istituzioni fino al pieno compimento della riforma. Il Gruppo Italia dei Valori si è infatti dichiarato nettamente contrario. L’emendamento è stato perciò ritirato in Commissione, con l’impegno di trovare una posizione comune in vista dell’esame in Assemblea e mantenere così l’unanime sostegno di tutte le forze politiche al provvedimento.
Invito dunque l’Aula ad un convinto voto favorevole sul provvedimento che, pur non risolvendo tutte le problematiche sul tappeto, rappresenta comunque un deciso passo avanti nella giusta direzione della piena equiparazione fra comparto AFAM e università.
Asciutti, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Benedetti Valentini)
sul disegno di legge n. 1693
2 marzo 2010
La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Vaccari)
sul disegno di legge n. 1693
29 settembre 2011
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che all’articolo 2, comma 6, dopo la parola: «compensi», siano aggiunte le seguenti: «indennità, gettoni di presenza».
(Estensore: Pichetto Fratin)
su emendamenti
18 ottobre 2011
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.6 (testo 2), 4.0.8 e 4.0.9. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.3, 4.2 e 4.0.7. In relazione all’emendamento 1.1, il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dopo le parole: «all’istituzione di Politecnici delle arti», sia aggiunta la seguente: «esclusivamente» e che sia inserita una clausola di invarianza che escluda ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e che agli accorpamenti si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sulle proposte 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12 e 4.0.14, sulle quali il parere è sospeso.
(Estensore: Pichetto Fratin)
su ulteriori emendamenti
19 ottobre 2011
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12 e 4.0.14, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.10 e 4.0.12, limitatamente alla lettera a) del comma 1.
Per quanto riguarda le proposte 4.0.11 e 4.0.14, il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel primo comma dei due emendamenti, dopo le parole: «all’istituzione di Politecnici delle arti», sia aggiunta la seguente: «esclusivamente» e che sia inserita una clausola di invarianza che escluda ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e che agli accorpamenti si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; per quanto riguarda l’emendamento 4.0.11, risulta altresì necessario inserire, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, una specifica clausola di invarianza finanziaria al comma 3.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa dei senatori Asciutti ed altri |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Validità dei titoli) |
(Validità dei titoli) |
1. I diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali e magistrali dell’area umanistica ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. |
1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. |
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2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. |
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di primo e secondo livello. |
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello. |
3. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 2, sono equipollenti ai diplomi di primo e di secondo livello di cui al comma 1. |
4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2. |
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5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2. |
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6. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare non più di due corsi nell’ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Istituzione del CNSAC) |
(Istituzione del CNSAC) |
1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all’articolo 1. |
1. Identico. |
2. Il CNSAC: |
2. Identico: |
a) formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sui: |
a) identica; |
1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro; |
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2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti; |
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3) criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all’articolo 1; |
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b) elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; |
b) elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; |
c) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all’articolo 1; |
c) identica; |
d) presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro un anno dall’insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1; |
d) identica; |
e) può rivolgere quesiti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni. |
e) identica. |
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: |
3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l’ufficio di presidenza. |
4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNSAC, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da diciotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica due anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. II CNSAC elegge nel proprio seno il presidente e tre membri che compongono l’ufficio di presidenza. |
Soppresso |
5. La composizione del CNSAC, in sede di prima applicazione, è come di seguito determinata, a seguito di elezioni da regolamentare con apposito decreto ministeriale, su base nazionale: |
4. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale: |
a) cinque rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; |
a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; |
b) cinque rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti; |
b) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali; |
c) due rappresentanti degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche; |
c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche; |
d) due rappresentanti degli studenti dell’Accademia nazionale di arte drammatica; |
d) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di arte drammatica; |
e) due rappresentanti degli studenti dell’Accademia nazionale di danza; |
e) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di danza; |
f) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti. |
f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute. |
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5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC. |
6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. |
6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. |
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Art. 3. |
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(Modifica dell’organizzazione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale) |
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1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: |
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«2. Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l’ufficio di presidenza. La composizione del CNAM è come di seguito determinata: |
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a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali; |
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b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali; |
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c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute; |
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d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche; |
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e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di arte drammatica; |
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f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di danza; |
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g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica; |
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h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; |
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i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati; |
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l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all’articolo 1; |
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m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1; |
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n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC». |
Art. 3. |
Art. 4. |
(Formazione dei docenti) |
(Formazione dei docenti) |
1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado. |
1. Identico. |
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2. Tra i titoli validi per accedere all’insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. |
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3. I Conservatori di musica che hanno già in organico le cinque cattedre afferenti ai settori disciplinari dell’area didattica, in assenza dell’attivazione dei percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline musicali della scuola secondaria di I grado e di II grado di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, attivano in autonomia, senza oneri di spesa aggiuntivi, corsi per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica. |
Art. 4. |
Art. 5. |
(Iscrizione contemporanea agli istituti superiori musicali ed a un corso di laurea) |
(Candidati privatisti) |
1. È consentita l’iscrizione contemporanea agli istituti superiori musicali ed a un corso di laurea. |
Soppresso |
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1. È consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i Conservatori di musica per i privatisti già in possesso dell’esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti, entro l’anno accademico 2017-2018, potranno concludere gli studi nell’ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore. |
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Art. 6. |
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(Talenti precoci) |
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1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al Conservatorio, da parte dell’istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l’istituzione scolastica di appartenenza. |
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Art. 7. |
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(Accademia nazionale di Santa Cecilia) |
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1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell’Alta formazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei Conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Accademia di Santa Cecilia per l’attivazione dei corsi di perfezionamento. |
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2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su richiesta motivata dell’Accademia di Santa Cecilia, previo assenso dell’interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento. |
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3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di cui al comma 2 sono resi indisponibili. |
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Art. 8. |
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(Politecnici delle arti) |
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1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all’istituzione di Politecnici delle arti, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
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2. I Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, industrie artistiche. |
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3. Senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, negli statuti i Politecnici delle arti prevedono i seguenti organi: |
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a) rettore; |
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b) senato accademico; |
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c) consiglio di amministrazione; |
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d) collegio dei revisori dei conti; |
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e) nucleo di valutazione; |
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f) direttore amministrativo. |
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4. L’organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
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5. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l’equipollenza con le classi di laurea dell’area umanistica e dell’area scientifica già esistenti. |
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6. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1 dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dell’ordinamento previgente, sono equipollenti alle lauree magistrali di secondo livello. I titoli sperimentali, conseguiti all’esito di percorsi triennali e biennali validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nelle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, vengono considerati equipollenti ai titoli dei corsi ordinamentali. |
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7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
DISEGNO DI LEGGE
N. 518
D’iniziativa del senatore Asciutti
Art. 1.
1. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali per le scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria. Le medesime istituzioni attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti. È istituita una apposita classe di concorso per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le abilitazioni all’insegnamento per la predetta classe saranno rilasciate esclusivamente dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM)».
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma dell’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124 del 1999, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il rapporto di lavoro del personale docente è regolato in analogia a quanto previsto per il personale docente universitario. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all’articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il personale docente, assistente, nonché gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori attualmente in servizio nelle istituzioni di cui all’articolo 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in analogia al rapporto di lavoro vigente per il personale docente universitario. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, tale inquadramento riguarda anche il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Ai direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell’incarico, e ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1 è attribuita la dirigenza. I direttori presiedono i consigli di amministrazione assumendo altresì tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
c) al comma 8, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) previsione della costituzione di un comitato nazionale per la valutazione del sistema dell’AFAM con funzioni analoghe a quelle del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario».
Art. 2.
1. L’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è abrogato. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi fondi sono trasferiti al bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
DISEGNO DI LEGGE
N. 539
D’iniziativa del senatore Papania
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata al riordino complessivo della normativa in materia di formazione musicale e coreutica di base e di indirizzo nel sistema dell’istruzione nazionale, nonché al completamento della riforma dell’alta formazione artistica e musicale.
Art. 2.
(Didattica musicale di base
nella scuola primaria)
1. Nella scuola primaria l’insegnamento della musica è impartito per quattro ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’univeristà e della ricerca, previo parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).
2. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Musica nella scuola primaria». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica.
3. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.
Art. 3.
(Scuola primaria ad indirizzo musicale
e coreutico)
1. Per permettere l’avvio del percorso didattico ad indirizzo musicale e coreutico è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la «scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico». La scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico sviluppa, a partire dal terzo anno e con durata triennale, la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico. I primi elementi teorici e storici della disciplina musicale, nonché la musica d’insieme vocale e strumentale, sono curati dai docenti di cui all’articolo 2.
2. In prima applicazione, sono definite «scuole primarie ad indirizzo musicale e coreutico» le scuole primarie sedi di laboratorio musicale e le scuole primarie facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale. Gli Uffici scolastici provinciali assicurano inoltre, sempre in prima applicazione, l’apertura di almeno una scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico per distretto scolastico.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere vincolante del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti, nel rispetto dei princìpi della presente legge, i criteri di ammissione, i programmi per ogni indirizzo e strumento, l’organizzazione didattica degli istituti di cui al comma 1, il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenersi alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell’esame musicale finale, teorico e pratico.
4. La scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico, dopo il superamento dell’esame finale, rilascia, oltre alla licenza di scuola primaria, il diploma di compimento elementare della didattica musicale o coreutica.
5. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Strumento musicale, canto e danza nella scuola primaria», suddivisa nei tre indirizzi denominati rispettivamente strumento, canto e danza. L’indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi. Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso diploma si riferisce, la laurea magistrale in didattica dello strumento, del canto o della danza conseguita presso un Conservatorio di musica o presso l’Accademia nazionale di danza.
6. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere altre discipline oltre a quelle menzionate al comma 5, prescrivendo analoghi requisiti per l’abilitazione all’insegnamento.
7. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.
8. Le scuole primarie non ad indirizzo possono chiedere l’istituzione dell’indirizzo musicale e coreutico agli organi di cui all’articolo 8.
Art. 4.
(Didattica musicale di base nella scuola secondaria di primo grado)
1. Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnamento della musica è impartito per tre ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere del CNAM.
2. La classe di concorso per il personale docente 32/A è ridenominata «32/A (musica nella scuola secondaria di primo grado)». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica.
3. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.
Art. 5.
(Scuola secondaria di primo grado
ad indirizzo musicale e coreutico)
1. Per permettere il proseguimento del percorso didattico ad indirizzo musicale e coreutico iniziato nella scuola primaria è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico. La scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico sviluppa la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, dal punto di vista teorico, storico e della pratica musicale o coreutica.
2. In prima applicazione, divengono scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico le scuole medie ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di primo grado sedi di laboratorio musicale e le scuole secondarie di primo grado facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale. Gli Uffici scolastici provinciali assicurano inoltre, sempre in prima applicazione, l’apertura di almeno una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico per distretto scolastico.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere vincolante del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti, nel rispetto dei princìpi della presente legge, i criteri di ammissione, i programmi per ogni indirizzo e strumento, l’organizzazione didattica degli istituti di cui al comma 1, il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenersi alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell’esame musicale finale, parte integrante dell’esame di Stato, consistente in una prova teorica e una pratica. Con l’entrata in vigore del suddetto decreto, decadono le norme in vigore che disciplinano le attuali scuole medie ad indirizzo musicale.
4. La scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico, dopo il superamento dell’esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di compimento inferiore della didattica musicale o coreutica.
5. Le scuole secondarie di primo grado non ad indirizzo possono richiedere l’istituzione dell’indirizzo musicale e coreutico agli organi di cui all’articolo 8.
6. La classe di concorso per il personale docente 77/A è ridenominata: «77/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di primo grado)» ed è suddivisa in tre indirizzi distinti (strumento, canto, danza). L’indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi. Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso diploma si riferisce, la laurea magistrale in didattica dello strumento, del canto o della danza, conseguita presso un Conservatorio di musica o presso l’Accademia nazionale di danza.
7. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Discipline musicali teoriche nella scuola secondaria di primo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della teoria e della composizione, conseguita presso un Conservatorio di musica.
8. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Storia della musica nella scuola secondaria di primo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della storia della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica o un’università.
9. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Esercitazioni corali nella scuola secondaria di primo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica corale, conseguita presso un Conservatorio di musica.
10. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere altre discipline oltre a quelle menzionate nei commi da 6 a 9, prescrivendo analoghi requisiti per l’abilitazione all’insegnamento.
11. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.
Art. 6.
(Didattica musicale di base nella scuola secondaria di secondo grado)
1. Nella scuola secondaria di secondo grado l’insegnamento della musica è impartito nel primo biennio obbligatorio per due ore settimanali. Nel triennio successivo viene impartito nei licei per un’ora settimanale. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere del CNAM.
2. La classe di concorso per il personale docente 31/A è ridenominata «31/A (musica nella scuola secondaria di secondo grado)». Ha valore abilitante per la classe di concorso 31/A la laurea magistrale in didattica della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica.
3. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.
Art. 7.
(Liceo musicale e coreutico)
1. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, allo scopo di portare a compimento il percorso musicale e coreutico di indirizzo e preparare all’accesso all’alta formazione musicale e coreutica, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale e coreutico, diviso in due indirizzi: indirizzo musicale e indirizzo coreutico. Il liceo musicale e coreutico sviluppa nel quinquennio la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico.
2. In prima applicazione divengono licei musicali e coreutici le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di secondo grado sedi di laboratorio musicale e i licei musicali sperimentali. Gli Uffici scolastici provinciali assicurano inoltre, sempre in prima applicazione, l’apertura di almeno due licei musicali e coreutici per provincia. Ai licei musicali e coreutici è garantita una congrua dotazione strumentale.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere vincolante del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti, nel rispetto dei princìpi della presente legge, i criteri di ammissione, i programmi per ogni indirizzo e strumento, l’organizzazione didattica degli istituti di cui al comma 1, il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenersi alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell’esame musicale finale, parte integrante dell’esame di Stato. Quest’ultimo deve in particolare accertare il compimento superiore della didattica musicale o coreutica mediante prove scritte e orali per le materie teoriche e una o più prove pratiche per lo strumento, il canto o la danza. Con l’entrata in vigore del suddetto decreto, decadono le norme che disciplinano i licei musicali sperimentali e le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo musicale esistenti.
4. Il liceo musicale e coreutico, dopo il superamento dell’esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, il diploma di compimento superiore della didattica musicale o coreutica. Il titolo di studio conseguito permette l’accesso alle università degli studi e all’alta formazione artistica e musicale.
5. Il liceo musicale e coreutico, per meglio assolvere ai suoi compiti didattici e formativi, realizza e coordina progetti di continuità, intese e accordi di rete con le scuole primarie e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico, con le altre strutture formative e di produzione, anche private, presenti sul territorio, e con le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica viciniori.
6. Gli obiettivi e le finalità del liceo musicale e coreutico non rientrano nell’ambito di applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
7. Le scuole secondarie di secondo grado possono richiedere agli organi di cui all’articolo 8 la trasformazione in licei musicali e coreutici o l’istituzione, al loro interno, di liceo musicale e coreutico.
8. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di secondo grado», suddivisa in tre indirizzi distinti (strumento, canto, danza). L’indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi. L’indirizzo «danza» è distinto in due sottoclassi: danza classica e danza moderna. Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso titolo si riferisce, la laurea magistrale in didattica dello strumento, del canto o della danza, conseguita presso un Conservatorio di musica o presso l’Accademia nazionale di danza.
9. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della storia della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica o un’università.
10. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Teoria e composizione nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della teoria e della composizione, conseguita presso un Conservatorio di musica.
11. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Tecnologia e informatica musicale nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della tecnologia e informatica musicale, conseguita presso un Conservatorio di musica.
12. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Esercitazioni corali nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica corale, conseguita presso un Conservatorio di musica.
13. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Musica d’insieme ed esercitazioni orchestrali nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica d’insieme e orchestrale, conseguita presso un Conservatorio di musica.
14. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Storia e teoria della danza nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della storia e della teoria della danza, conseguita presso un Conservatorio di musica o l’Accademia nazionale di danza.
15. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere altre discipline oltre a quelle menzionate nei commi da 8 a 14, prescrivendo analoghi requisiti per l’abilitazione all’insegnamento.
16. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.
Art. 8.
(Organi di coordinamento territoriale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’interno di ogni Ufficio scolastico regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il suddetto comitato, presieduto da un funzionario dell’Ufficio scolastico regionale, è composto da un docente di materie musicali o un dirigente di istituto ad indirizzo musicale e coreutico o liceo musicale e coreutico di ciascuna provincia, e da due docenti e un dirigente di istituzioni di alta formazione musicale o coreutica della regione.
2. L’Ufficio scolastico regionale, d’intesa con gli Uffici scolastici provinciali e previo parere del Comitato di cui al comma 1, provvede annualmente all’istituzione e alla coerente distribuzione sul territorio delle scuole primarie e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico e dei licei musicali e coreutici, assicurando la presenza e la adeguata diffusione sul territorio di tutte le tipologie strumentali, del canto e della danza, classica e moderna.
Art. 9.
(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508)
1. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le istituzioni di cui all’articolo 1 sono equiparate a tutti gli effetti alle università degli studi, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai regolamenti di cui al comma 7, alle istituzioni di cui all’articolo 1 si applica la normativa vigente per le università.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e corsi accademici di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea e laurea magistrale, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all’articolo 1 possono attivare corsi accademici di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea e alla laurea magistrale, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello. I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1 sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli universitari di pari livello.»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 è equiparato a tutti gli eletti a quello del personale docente e non docente delle univerità degli studi. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori e i bibliotecari.»;
e) al comma 7, la lettera c) è abrogata ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) la disciplina delle incompatibilità per i docenti delle istituzioni di cui all’articolo 1.»;
f) al comma 8:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) programmazione dell’offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con le altre istituzioni universitarie e con la formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144»;
2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, anche in rapporto alle altre istituzioni universitarie e al sistema della formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144»;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie»;
g) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Nelle istituzioni di cui all’articolo 1 l’anno accademico ha inizio il 1º ottobre e termina il 30 settembre».
2. All’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al CNAM è inoltre attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale e coreutica nazionale nelle scuole primarie e secondarie.»;
b) al comma 2, lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:
«2) vi sia un rappresentante delle scuole primarie ad indirizzo musicale e coreutico, un rappresentante delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico e un rappresentante dei licei musicali e coreutici;
2-bis) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);».
3. All’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Sono equiparati a tutti gli effetti alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado».
Art. 10.
(Facoltà di danza nei Conservatori
di musica)
1. All’interno dei Conservatori di musica può essere istituita, con deliberazione del collegio dei professori, la facoltà di danza. I docenti e i pianisti accompagnatori sono reclutati con gli stessi criteri di quelli dell’Accademia nazionale di danza, e fanno parte integrante dell’organico del Conservatorio.
Art. 11.
(Norme transitorie e finali)
1. I docenti già in servizio di ruolo nelle scuole secondarie dotati di abilitazione conseguita secondo l’ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono il ruolo e le funzioni per l’insegnamento relativo alla propria classe di concorso.
2. Le abilitazioni già conseguite per le classi di concorso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia solo ed esclusivamente per la classe di concorso cui si riferiscono.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere vincolante del CNAM, sono istituiti presso le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica tutti i corsi accademici di laurea magistrale ad indirizzo didattico previsti dalla presente legge. I corsi accademici di primo e secondo livello già istituiti in via sperimentale presso le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica sono ricondotti ad ordinamento con le opportune modifiche ed integrazioni e trasformati rispettivamente in corsi accademici di laurea e laurea magistrale. Sono altresì istituiti presso i Conservatori di musica i corsi accademici di laurea magistrale ad indirizzo musicologico.
4. I diplomi accademici di primo e secondo livello conseguiti nei corsi sperimentali attivati presso le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica sono equiparati a tutti gli effetti alle corrispondenti lauree e lauree magistrali istituite ai sensi della presente legge. Gli studenti dei corsi sperimentali hanno comunque la facoltà di optare per i nuovi ordinamenti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere vincolante del CNAM, sono predisposte le tabelle di valutazione dei titoli artistico-professionali degli aspiranti all’insegnamento per tutte le classi di concorso di cui alla presente legge, comprese le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, sulla base di criteri qualitativi riconosciuti in ambito internazionale. Ogni quinquennio il CNAM provvede alla revisione e all’aggiornamento dei criteri e delle tabelle di valutazione.
6. I docenti già in servizio di ruolo nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il ruolo e le funzioni per l’insegnamento relativo alla propria classe di concorso.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dalla presente legge. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai princìpi della presente legge.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere del CNAM, e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli istituti musicali pareggiati sono statalizzati e trasformati in Conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di Conservatori di musica territorialmente contigui. Nello stesso termine, il personale docente e non docente è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e non docente dei Conservatori di musica.
9. Entro un anno dalla data entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è disciplinato l’insegnamento privato della danza, a tutela della salute dell’infanzia e della gioventù.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di alta formazione artistica e musicale non accettano più iscrizioni ai corsi di vecchio ordinamento, che vanno ad esaurimento, né esami di candidati privatisti. Le iscrizioni degli studenti ai corsi di base di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modiifcato dalla presente legge, ove attivati, sono permesse fino all’anno accademico successivo all’attivazione delle classi terminali delle scuole primarie e secondarie ad indirizzo musicale e coreutico e dei licei musicali e coreutici di cui alla presente legge.
Art. 12.
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse seguenti:
a) 1 per cento degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
b) 2 per cento degli introiti annui dell’Istituto mutualistico tra artisti interpreti esecutori (IMAIE);
c) 20 per cento dell’accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare;
d) 30 per cento delle entrate relative al gioco del lotto e lotterie.
2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale e coreutica, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1. I criteri di ripartizione del fondo speciale alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
DISEGNO DI LEGGE
N. 912
D’iniziativa dei senatori Bugnano ed altri
Art. 1.
1. L’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, nonché dell’Opificio delle pietre dure, dell’Istituto centrale per il restauro, dell’Istituto centrale di patologia del libro e del Centro sperimentale di cinematografia».
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l’Opificio delle pietre dure, l’Istituto centrale per il restauro, l’Istituto centrale di patologia del libro, il Centro sperimentale di cinematografia nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le istituzioni di cui all’articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea magistrale, di laurea specialistica, dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l’articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative ai corsi universitari, in quanto compatibili con la presente legge»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all’articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. Nella fase di prima attuazione delle disposizioni del presente comma, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell’istituzione di cui all’articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all’articolo 1, è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università ed è sottoposto alle norme che ne regolano il rapporto di lavoro»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;
i) la valutazione dell’attività delle istituzioni di cui all’articolo 1»;
e) al comma 8, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all’articolo 1 nonché strutture analoghe su base europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo».
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di alta formazione e di specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508 del 1999, come modificato dall’articolo 1 della presente legge.
2. I titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508 del 1999, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione di cui all’articolo 4 della citata legge n. 508 del 1999.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all’articolo 1, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei titoli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall’anno accademico 2009-2010, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea magistrale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
DISEGNO DI LEGGE
N. 1451
D’iniziativa dei senatori Asciutti ed altri
Art. 1.
(Validità dei titoli)
1. I diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali e magistrali dell’area umanistica ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di primo e secondo livello.
3. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 2, sono equipollenti ai diplomi di primo e di secondo livello di cui al comma 1.
Art. 2.
(Status del personale docente)
1. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«6. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con la normativa vigente per le università. L’equiparazione economica è effettuata gradualmente, nell’arco di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo criteri e scaglionamenti temporanei stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla predetta data di entrata in vigore».
2. A compimento dell’equiparazione di cui al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le istituzioni di cui all’articolo 1 della presente legge adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore nelle università.
Art. 3.
(Istituzione del CNSAC)
1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all’articolo 1.
2. Il CNSAC:
a) formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sui:
1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;
2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
3) criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all’articolo 1;
b) elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all’articolo 1;
d) presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro un anno dall’insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1;
e) può rivolgere quesiti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la composizione del CNSAC, prevedendo che:
1) il numero dei componenti non superi le venti unità;
2) la rappresentanza degli studenti delle istituzioni di cui all’articolo 1 sia proporzionale al numero degli iscritti alle istituzioni medesime;
b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNSAC;
c) il funzionamento del CNSAC.
4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNSAC, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da diciotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica due anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. II CNSAC elegge nel proprio seno il presidente e tre membri che compongono l’ufficio di presidenza.
5. La composizione del CNSAC, in sede di prima applicazione, è come di seguito determinata, a seguito di elezioni da regolamentare con apposito decreto ministeriale, su base nazionale:
a) cinque rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b) cinque rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti;
c) due rappresentanti degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
d) due rappresentanti degli studenti dell’Accademia nazionale di arte drammatica;
e) due rappresentanti degli studenti dell’Accademia nazionale di danza;
f) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti.
Art. 4.
(Formazione dei docenti)
1. Le Accademie e i Conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Per la partecipazione al CSAC non sono previsti compensi o rimborsi spese. Alle attività di cui all’articolo 3, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
2. All’onere derivante dall’equiparazione giuridica ed economica dei docenti, secondo quanto indicato all’articolo 2, si provvede nel limite massimo delle risorse pari a euro 1.000.000 per l’anno 2009 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall’anno 2012, le risorse da destinare alle finalità di cui all’articolo 2 sono quantificate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri relativi agli anni 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
DISEGNO DI LEGGE
N. 2276
D’iniziativa dei senatori Camber e Stiffoni
Art. 1.
(Procedure di stabilizzazione del personale)
1. Le graduatorie di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti musicali pareggiati previa delibera dei rispettivi organi di gestione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Le Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 508 del 1999, sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili, certificati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i princìpi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.800.000 annui, a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 2.
(Organi)
1. Nelle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di presidente, di direttore e di componente del consiglio accademico, già svolti o in corso, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal comma 3, lettera a), del presente articolo, fino alla completa attuazione dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, lettere e) e g), della legge n. 508 del 1999.
2. Il personale docente incaricato della direzione di una delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 508 del 1999, nell’anno accademico 2000-2001 che abbia svolto ininterrottamente tale funzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di direttore di cui all’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 fino al collocamento in quiescenza.
3. Al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, le parole: «durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica quattro anni»;
b) all’articolo 5, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sua assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal direttore.».
Art. 3.
(Doppia iscrizione)
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati, e l’accademia nazionale di danza, anche al fine di determinare e coordinare l’impegno richiesto per la frequenza in relazione ai piani di studio e ai crediti annuali da conseguire nelle due istituzioni.
Art. 4.
(Commissioni di esame)
1. Al fine di consentire il contenimento della spesa e lo snellimento delle procedure, durante la fase di esaurimento dei previgenti ordinamenti didattici di cui all’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nelle more dell’abrogazione complessiva delle norme di cui all’articolo 14 del suddetto regolamento, le commissioni d’esame di cui all’articolo 252, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica non sono integrate da membri esterni e sono composte esclusivamente da docenti dell’istituto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla prima sessione d’esami successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Organici)
1. Al fine di corrispondere alle nuove esigenze di funzionalità connesse al processo di riordinamento in atto del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono autorizzate ad apportare modifiche ai contingenti di profilo delle dotazioni organiche del personale amministrativo e tecnico e del personale docente, senza nuovi o maggiori averi a carico del bilancio dello stato rispetto alla spesa complessiva sostenuta a tal fine. La relativa delibera, previo parere favorevole dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità finanziaria, è adottata dal consiglio di amministrazione dell’istituzione ed è trasmessa per l’approvazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Nell’ambito della dotazione organica del personale amministrativo delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 sono istituiti dieci posti di dirigente di seconda fascia mediante trasformazione dei posti appartenenti alle aree EP2 vacanti e disponibili a livello nazionale. L’assegnazione dei posti è disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenuto anche conto della complessità ovvero della dimensione delle istituzioni che necessitano della qualifica di dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo. In fase di prima applicazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il conferimento dei suddetti posti, bandisce un concorso, per titoli ed esame, riservato al personale in servizio già inquadrato nella qualifica di direttore amministrativo ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 della Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006.
3. Nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente, determinate ai sensi del comma 1, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, al fine di garantire la funzionalità didattica e il contenimento della spesa, a parità di spesa, sono autorizzate a stipulare, su un unico posto, più contratti part-time a tempo determinato per diversi insegnamenti.
Art. 6.
(CNAM)
1. Al fine di assicurare nella composizione del CNAM la presenza delle aree disciplinari in relazione ai nuovi settori artistico-disciplinari di cui all’articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236.
2. In analogia a quanto previsto per il CUN, i componenti del CNAM durano in carica quattro anni, e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
3. Il CNAM, nell’attuale composizione, continua a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del medesimo nella nuova composizione, riordinato sulla base delle predette modifiche regolamentari.
4. Il CUN, nella sua attuale composizione, è integrato con due componenti designati dal CNAM, al fine di garantire le opportune interrelazioni tra i due sistemi di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Art. 7.
(Fondazione accademia nazionale
di Santa Cecilia)
1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso la Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia per l’attivazione dei corsi di perfezionamento.
2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su richiesta motivata della Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso dell’interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.
Art. 8.
(Regime fiscale per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 ai fini dell’acquisto dei beni si applica il regime IVA vigente per le università.
2. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «a favore di università,» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,».
Art. 9.
(Tasse e contributi studenteschi)
1. A decorrere dall’anno accademico 2010-2011 gli studenti contribuiscono alla copertura dei servizi offerti dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, mediante il pagamento, a favore delle medesime, della tassa di iscrizione e di contributi finalizzati al miglioramento della didattica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abolite le tasse, sopratasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi sono determinati autonomamente dalle istituzioni medesime in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla specificità del percorso formativo.
4. Le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 fissano le tasse di iscrizione e l’importo dei contributi per i vari corsi secondo criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica.
5. La valutazione delle condizioni economiche degli iscritti è effettuata sulla base della natura e dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare.
6. Il rilascio del supplemento al diploma, documento redatto in conformità agli standard del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti accademici (ECTS), allegato ai diplomi di cui alla legge n. 508 del 1999, è esente dall’imposta di bollo e viene rilasciato senza ulteriori spese.
Art. 10.
(Assegni di ricerca)
1. I diplomati delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 in possesso di un curriculum professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, di produzione e artistica possono essere titolari di assegni di ricerca con le stesse modalità previste per le università, di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 11.
(Autonomia finanziaria e contabile)
1. Le entrate delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari di cui al comma 1, lettera a), destinati dallo Stato sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativi:
a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l’edilizia;
c) ai contributi per la ricerca e la produzione artistica.
Art. 12.
(Corsi preaccademici)
1. Contestualmente all’adozione dei nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 hanno facoltà di attivare corsi preaccademici allo scopo di realizzare percorsi propedeutici al proseguimento negli studi di livello superiore. Tali corsi rientrano nelle finalità istituzionali e fanno parte integrante dell’offerta formativa.
2. Entro sei mesi dall’adozione dei decreti di cui all’articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, sono determinati, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’unversità e della ricerca, gli standard e i requisiti necessari, da parte delle istituzioni, per il riordino in corsi preaccademici dei previgenti corsi di formazione musicale o coreutica di base.
3. Nella fase di transizione precedente l’attivazione dei corsi preaccademici, per assicurare continuità dell’offerta formativa, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 continuano a svolgere i corsi di formazione musicale o coreutica di base secondo i programmi del previgente ordinamento.
DISEGNO DI LEGGE
N. 2406
D’iniziativa dei senatori Stiffoni ed altri
Art. 1.
1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dai Conservatori e dagli Istituti musicali pareggiati di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge, agli studenti che hanno intrapreso il relativo percorso formativo sperimentale prima della data di entrata in vigore degli ordinamenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai diplomi previsti dall’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005».
b) all’articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ai candidati privatisti dei Conservatori di musica che abbiano sostenuto e superato, entro l’anno accademico 2009/10, l’esame di compimento che dava accesso al periodo superiore di studi in base all’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2005, è data facoltà di concludere gli studi in base alle norme del medesimo ordinamento entro l’anno accademico 2011/12».
DISEGNO DI LEGGE
N. 2415
D’iniziativa dei senatori Sbarbati ed altri
Art. 1.
(Politecnici delle arti)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», con proprio decreto, provvede all’istituzione di Politecnici delle arti, mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta.
2. I Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, industrie artistiche.
3. I diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca rilasciati dai Politecnici delle arti sono equipollenti ai corrispondenti titoli nell’area umanistica ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
4. È costituito in ciascun Politecnico delle arti un senato accademico, composto dal rettore, da cinque direttori, da cinque docenti eletti ciascuno nella propria facoltà e da due studenti. È costituito in ciascun Politecnico delle arti un consiglio di amministrazione, composto dal rettore eletto tra i docenti del politecnico stesso e da cinque docenti e cinque studenti eletti ciascuno nella propria istituzione, da due esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da un rappresentante nominato dalla regione o dalle regioni interessate, da rappresentanti di enti che contribuiscano al finanziamento dell’istituzione per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro fino a un massimo di due, dal direttore amministrativo dell’istituzione numericamente maggiore, che svolge anche funzioni di segretario.
Art. 2.
(Validità dei titoli)
1. I diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai corrispondenti titoli nell’area umanistica ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
2. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere conclusa la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di primo e secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca, fatte salve le specificità, si applicano le disposizioni valide per l’università.
3. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1 dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dell’ordinamento previgente, sono equipollenti alle lauree magistrali di secondo livello dell’area umanistica.
4. I titoli sperimentali, conseguiti all’esito di percorsi triennali e biennali validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nelle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino alla data di cui al comma 2 del presente articolo, vengono considerati equipollenti ai titoli dei corsi ordinamentali.
Art. 3.
(Status del personale docente)
1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per i docenti universitari. Conseguentemente, le medesime istituzioni adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni di alta cultura artistica e musicale ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione. A medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
3. L’equiparazione economica del personale docente di cui al comma 1 è effettuata nell’arco di dieci anni in scaglioni articolati in rapporto all’anzianità di servizio e stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, da adottare entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Organizzazione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«2. Il CNAM è composto da venticinque membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e cinque designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:
a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;
b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;
c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di arte drammatica;
f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di danza;
g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;
h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;
i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;
l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
n) cinque rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC».
Art. 5.
(Istituzione del CNSAC)
1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Il CNSAC formula pareri e proposte al Ministro:
a) sui progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;
b) sui decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
c) sui criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della quota di riequilibrio delle istituzioni di cui all’articolo 1 della presente legge.
3. Il CNSAC elegge al suo interno cinque rappresentanti degli studenti nel CNAM, di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all’articolo 1 della presente legge; presenta al Ministro, entro dodici mesi dalla data dell’insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1 della presente legge; può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro due mesi.
4. Il CNSAC è composto da diciannove componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e tre membri che compongono l’ufficio di presidenza.
5. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:
a) dieci rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b) cinque rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
d) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di arte drammatica;
e) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di danza;
f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.
Art. 6.
(Formazione dei docenti)
1. Le Accademie e i Conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. I Conservatori che hanno già in organico le cinque cattedre relative al corso di didattica della musica, in assenza dell’attivazione dei corsi abilitanti di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2007, possono attivare, senza oneri di spesa aggiuntivi, determinando autonomamente le date e le disponibilità di posti per gli esami di ammissione, i corsi per il conseguimento del diploma in didattica della musica secondo quanto previsto dal medesimo decreto, sostituendo le attività di tirocinio con attività formative congruenti al percorso e, nella commissione giudicatrice per gli esami finali, il supervisore del tirocinio con un docente di didattica della musica.
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogato.
Art. 7.
(Talenti precoci)
1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie a indirizzo musicale o i licei musicali, che manifestano particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Nei casi di cui al primo periodo l’istituto scolastico segnala al Conservatorio le particolari qualità musicali riscontrate nello studente; i medesimi soggetti concordano i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l’istituzione scolastica di appartenenza.
Art. 8.
(Raccordo tra licei e conservatori)
1. Nei licei ad indirizzo musicale, al fine di garantire un adeguato livello di preparazione musicale, è prevista la presenza di almeno un professore titolare specifico designato dal Conservatorio di musica di riferimento territoriale, all’interno delle seguenti commissioni:
a) commissioni per la definizione dei piani di studio;
b) commissioni per il reclutamento dei docenti;
c) commissioni di verifica periodica nel corso dell’anno scolastico;
d) commissioni per gli esami finali.
Art. 9.
(Comparto di contrattazione
collettiva nazionale)
1. L’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, per ragioni di salvaguardia della relativa specificità ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge 4 marzo 2009, n. 15, non rientra fra i quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale il comparto già costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, denominato «Alta formazione artistica e musicale (AFAM)».
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’equiparazione giuridica ed economica del personale docente, secondo quanto indicato all’articolo 3 della presente legge, si provvede nel limite massimo delle risorse pari a euro 1.000.000 per l’anno 2010 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. A decorrere dall’anno 2013, le risorse da destinare alle finalità di cui all’articolo 3 della presente legge sono quantificate annualmente dalla legge di stabilità. Per la copertura degli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dall’applicazione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2009, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
DISEGNO DI LEGGE
N. 2675
D’iniziativa del senatore Stiffoni ed altri
Art. 1.
1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«In relazione agli ordinamenti didattici definiti in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni di alta formazione musicale e l’Accademia nazionale di danza di cui al comma 1 del presente articolo, attivano, quale parte integrante dell’offerta formativa, corsi di formazione di base pre-accademici, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti sono definiti nei regolamenti didattici delle predette istituzioni»;
b) all’articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. I candidati privatisti delle Istituzioni di alta formazione musicale che abbiano sostenuto e superato entro l’anno accademico 2010-2011 un esame di compimento previsto dall’ordinamento antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati agli studenti interni dei Conservatori di musica iscritti ai corsi previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni costituite per lo svolgimento degli esami di compimento di cui al comma 1-bis dell’articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, inserito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non sono integrate con membri esterni.
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