• Testo DDL 3399

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Atto a cui si riferisce:
S.3399 Modifica dell'articolo 52 del Codice Penale in materia di eccesso di legittima difesa





Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3399


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 3399
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore Paolo FRANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2012

Modifica dell’articolo 52 del codice penale in materia di eccesso
di legittima difesa

 

Onorevoli Senatori. – Negli ultimi anni si sono verificati numerosi casi di persone, vittime di aggressione nei propri luoghi di residenza, le quali hanno subito condanne penali per eccesso di legittima difesa con pesanti ripercussioni in termini economici (spese legali e di risarcimento danni) a causa della propria reazione. Viene da domandarsi se la normativa vigente in materia di legittima difesa sia effettivamente adeguata a garantire i cittadini onesti, in tempi in cui le rapine sono sempre più frequenti, addirittura ripetute nei confronti dei medesimi soggetti, spesso perpetrate con inaudita ferocia, e che generano un forte senso di paura tra le persone.

    In realtà l’articolo 52 del codice penale non è affatto così drastico e avrebbe consentito interpretazioni ragionevoli, ma la Cassazione invece ha sempre seguito una via assolutamente restrittiva, spesso contro la vittima della rapina.
    Bisogna considerare che quanto ci si trova in una situazione di aggressione ed in pericolo di vita, le reazioni tendono per lo più ad essere istintive, in condizione di forte emotività, tanto da non concedere certo il tempo e la tranquillità d’animo per ragionare su eventuali conseguenze amministrative o penali, né tanto meno il tempo per stabilire se l’aggressore disponga di un’arma o la pericolosità della stessa.
    Senza contare che, per un commerciante, un grosso furto può significare la rovina economica e che se è costretto a sparare lo fa per difendere la sua «vita economica», la vita che si è costruita con anni di sacrifici.
    Per tentare di ovviare a questi problemi era intervenuta la legge 13 febbraio 2006, n. 59: Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio. La legge aggiunge due commi all’articolo 52 del codice penale e stabilisce che quando ci si trova nel domicilio privato o nel proprio negozio od ufficio si può impiegare un’arma per difendere:

        a) la propria o altrui incolumità;

        b) beni propri o altrui.

    La norma vigente come modificata nel 2006, però, pone due condizioni: che il ladro o rapinatore non desista e che vi sia pericolo di aggressione.

    Sono ovvi i limiti di questa modifica.
    In primo luogo il richiedere che non vi sia desistenza del ladro, significa che occorrerebbe fargli una intimazione di qualche tipo.
    In secondo luogo non basta che il ladro si appropri della refurtiva ma occorre che minacci, o attui, un’azione aggressiva nei confronti della vittima.
    Si obietterà che la legge almeno consente di usare armi per difendere la propria persona nei luoghi privati: è vero, ma la norma rimane troppo vaga sul concetto di necessità di difendere la propria incolumità e i propri beni. Soprattutto la norma non tiene minimamente in conto le condizioni psicologiche ed emotive delle persone che subiscono la violazione del proprio domicilio a scopo di furto o rapina ovvero, sono moltissime le segnalazioni in tal senso, quale sia lo stato d’animo in cui si trova quando i tentativi sono reiterati nel tempo.
    Per tentare di superare i limiti della normativa in materia di legittima difesa e relativa previsione di eccesso colposo, si potrebbe guardare la normativa tedesca che già nel 1871 aveva previsto che: «legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L’eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura».
    Si ritiene pertanto che nella valutazione della fattispecie in interesse bisogna tener in massimo conto la situazione psicologica della vittima e considerare che il più delle volte agisce sotto l’effetto della paura e con l’intento di mettere in salvo sé stessa, i propri familiari e i propri beni nel minor tempo possibile.
    Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, stabilisce che oltre a non essere punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa, non è punibile neppure colui che abbia operato in situazione di concitazione o paura.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 52 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure se abbia commesso il fatto per concitazione o paura»;

        b) al secondo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «non vi è desistenza e».


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