• Testo DDL 3396

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Atto a cui si riferisce:
S.3396 [Spending review] Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"





Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3396


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 3396
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro dell’economia e delle finanze
(MONTI)

e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (GIARDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini

 

Onorevoli Senatori. –


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(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

        Art. 11. Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione.


... Omissis ...

        6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall’applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di


... Omissis ...

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.


... Omissis ...

        Art. 33. – Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.
        1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

        2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice.
        3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
        3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

... Omissis ...

        Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.


... Omissis ...

        7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

... Omissis ...

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


... Omissis ...

        Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
        1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’àmbito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
            a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

            a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
            b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
            c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
            d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
            d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
            e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;
            f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
            g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
            h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
            i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
            l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
            l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.


... Omissis ...

        Art. 11. Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione


... Omissis ...

        12. La relazione di cui all’articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


... Omissis ...

ARTICOLO 2

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


... Omissis ...

        Art. 5. Potere di Organizzazione.
        1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei princìpi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

        2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
        3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
        3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

        Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
        1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 9. Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

        2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
        3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
        4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.
        5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
        6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

... Omissis ...

ARTICOLO 3

Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296
Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.


... Omissis ...

        Art. 10. Soggetti beneficiari a titolo gratuito.

        1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all’articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:
            a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

            b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
            c) gli enti ecclesiastici di cui all’articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136;
            d) le province e i comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di istituzione scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
            e) l’Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell’articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
            f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1º agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d’uso gratuito.

        Art. 11. Soggetti beneficiari a canone agevolato.
        1. I beni immobili dello Stato di cui all’articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei princìpi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:
            a) le regioni, nonché gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione;
            c) gli enti parco nazionali di cui all’articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
            d) la Croce Rossa Italiana;
            e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
            f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948;
            g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d’arma, le quali:

                1) (Non ammesso al visto della Corte dei conti);

                2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell’ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;
                3) svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;
                4) utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l’ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività.

... Omissis ...

Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

        Art. 1.

... Omissis ...

        439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

... Omissis ...

Legge 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).


... Omissis ...

        Art. 2. (Disposizioni diverse)


... Omissis ...

        222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all’Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L’Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’ articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’ articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l’uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1º gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l’esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell’Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell’Agenzia. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l’Agenzia del demanio e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

... Omissis ...

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
        Codice dell’ordinamento militare.


... Omissis ...

        Art. 306. Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

        1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all’interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

        2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l’indicazione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all’asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
        3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
        4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell’attività di tecnici dell’Agenzia del demanio.
        5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111
        Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.


... Omissis ...

        Art. 12. Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

... Omissis ...

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2013:

            a) sono attribuite all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia del demanio;

            b) sono altresì attribuite all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);
            c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all’Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
            d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all’Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

... Omissis ...

        5. L’Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell’Agenzia del demanio.

... Omissis ...

        7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell’accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all’estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all’Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall’Agenzia stessa previsti all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

... Omissis ...

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.


... Omissis ...

        Art. 3-bis. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.

        1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

        2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
        3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
        4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
        5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
        6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111
        Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

        Art. 33-bis. Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici

        1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.


... Omissis ...

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

        

... Omissis ...

        Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all’attuazione della Programmazione cofinanziata dall’Unione europea per il periodo 2007-2013


... Omissis ...

        16-sexies. La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall’ articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e può continuare ad avvalersi dell’Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.

... Omissis ...

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

        

... Omissis ...

        Art. 29. Proroghe di termini in materia fiscale


... Omissis ...

        8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.


... Omissis ...

ARTICOLO 5.

Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.


... Omissis ...

        Art. 11. Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

... Omissis ...

         9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l’erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1º gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l’elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

... Omissis ...

Legge 4 marzo 2009, n. 15
Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.


... Omissis ...

        Art. 4. (Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)

... Omissis ...

        3. Per il funzionamento dell’organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l’anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, compresi i compensi ai componenti. È altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:

            a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet;

            b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
            c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;
            d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet..

... Omissis ...

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


... Omissis ...

        Art. 17-bis. Vicedirigenza.

        1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27.

... Omissis ...

ARTICOLO 6.

Ministero dell’economia e delle finanze

Decreto ministeriale 22 maggio 2012

Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

        Art. 1

        1. I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, come definiti ai sensi del comma 3, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000, che intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), comma 1 dell’art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all’Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l’estinzione dei crediti stessi mediante l’assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

        2. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all’importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate.
        3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 1, si intendono per crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi già avvenute, per le quali non si è ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento di dette somme non deve comportare un peggioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilità nazionale. Pertanto, ai fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri della contabilità nazionale, nell’ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.
        4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il 28 giugno 2012, al Ministero debitore.

... Omissis ...

        Art. 3

        1. Gli uffici dell’amministrazione statale debitrice verificano l’avvenuta assunzione dell’impegno contabile e rilevano l’importo del credito esistente che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato, verificando la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l’effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidità ed esigibilità; procedono inoltre alla verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ed al relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40.

        2. Gli uffici di cui al comma 1 del presente articolo ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti, secondo il seguente ordine di precedenza:

            a) per anno, a partire dal meno recente;

            b) nell’ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento;
            c) nell’ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.

        3. Gli uffici suddetti, per ogni esercizio finanziario, verificano altresì la relativa iscrizione delle somme impegnate nel conto dei residui passivi e producono le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31 dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione, per i quali deve essere specificamente indicata la partita di riferimento nell’anagrafe dei residui passivi perenti. Ciascuna delle predette liste deve contenere, per ciascun richiedente:
            a) i dati dell’istanza;

            b) l’ammontare del credito spettante complessivo;
            c) l’ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato;
            d) l’ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie;
            e) gli estremi del decreto di impegno e la relativa data di emanazione;
            f) il pertinente capitolo, piano gestionale e lo stato di previsione del bilancio dello Stato, sul quale è stato effettuato l’impegno stesso;
            g) il giustificativo di spesa;
            h) la clausola (solo per la lista dei residui perenti).

        4. I suddetti uffici trasmettono le liste di cui al comma 3, sottoscritte dal titolare dell’ufficio, aggregate in modo tale che i singoli crediti siano raggruppati per banca di appoggio e creditore, entro il 31 luglio 2012 ai coesistenti Uffici centrali del bilancio. L’Ufficio centrale del bilancio verifica l’iscrizione delle somme nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ovvero accerta la corrispondenza tra le partite debitorie iscritte nell’anagrafe dei residui perenti e le situazioni giuridiche soggettive perfezionate riferibili a soggetti terzi rispetto all’amministrazione. Qualora l’Ufficio centrale del bilancio rilevi l’esistenza di irregolarità non considerate dall’ufficio dell’amministrazione debitrice, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all’ufficio medesimo per i necessari aggiornamenti. L’ufficio, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia per l’inoltro all’Ufficio centrale del bilancio entro il 31 agosto 2012.

        5. Gli Uffici centrali del bilancio entro il 28 settembre 2012 trasmettono le liste di cui al comma precedente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, secondo modalità che saranno dettagliate con successiva circolare attuativa della stessa Ragioneria generale dello Stato.
        6. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica con riferimento alle richieste pervenute la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 3.
        7. Al termine della attività di cui al comma 6, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmette al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 ottobre 2012, l’elenco dei creditori con l’indicazione degli importi da estinguere.

        Art. 4.

        1. Il Dipartimento del tesoro, acquisito l’elenco dei creditori aventi diritto al rimborso, con l’indicazione degli importi dei crediti da estinguere, procede all’emissione ed all’assegnazione dei titoli tramite la Banca d’Italia e provvede a comunicare al Dipartimento delle finanze ed all’Agenzia delle entrate l’importo dei titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente versamento da parte dell’Agenzia medesima del controvalore dei titoli di Stato, sull’apposito capitolo n. 5060 (capo X) dell’entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo di quota parte delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», entro il limite di 2.000 milioni di euro.

        2. Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1º novembre 2012 e scadenza 1º novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro, a tasso d’interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione dei predetti Certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo.
        3. Una volta comunicata da parte del Dipartimento del tesoro al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l’avvenuta emissione dei titoli di Stato, sui capitoli su cui sono iscritti i residui passivi verranno registrate economie di bilancio, sul conto del patrimonio saranno cancellate le partite debitorie, per un importo corrispondente all’ammontare dei titoli emessi.

... Omissis ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

        Art. 1.

... Omissis ...

        616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

... Omissis ...

ARTICOLO 7

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
        Codice dell’ordinamento militare.


... Omissis ...

        Art. 536. Programmi

        1. I programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
            a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

            b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell’emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l’espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

        2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

        3. L’attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

... Omissis ...

        Art. 582. Oneri per la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate
        1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unità dell’organico delle Forze armate, a esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:

            a) per l’anno 2009: 412.358.865,24;

            b) per l’anno 2010: 431.674.353,27;
            c) per l’anno 2011: 451.428.829,66;
            d) per l’anno 2012: 459.330.620,21;
            e) per l’anno 2013: 467.671.399,13;
            f) per l’anno 2014: 474.695.212,96;
            g) per l’anno 2015: 482.597.003,52;
            h) per l’anno 2016: 488.742.840,62;
            i) per l’anno 2017: 495.327.666,08;
            l) per l’anno 2018: 503.229.456,64;
            m) per l’anno 2019: 509.814.282,10;
            n) per l’anno 2020 (regime): 511.131.247,19.

        2. Fino all’anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilità quantifica, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell’onere, relativo all’anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.


... Omissis ...

        Art. 2190. Unità produttive e industriali dell’Agenzia industrie difesa

        1. I contributi a favore dell’Agenzia industrie difesa, di cui all’articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell’anno 2012, euro 5.000.000 nell’anno 2013 ed euro 4.000.000 nell’anno 2014; a decorrere dall’anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all’articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell’Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.

        2. L’articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all’Agenzia dell’ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo.
        3. L’Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all’articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell’anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.


... Omissis ...

        Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

... Omissis ...

        5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:

            a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;

            b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;
            c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall’applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all’attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.

... Omissis ...

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.


... Omissis ...

        Art. 2. Misure in materia di riscossione


... Omissis ...

        172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.


... Omissis ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

        Art. 1.

... Omissis ...

        601. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

... Omissis ...

        634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli inteventi previsti dai commi da 622 a 633.

... Omissis ...

Legge 18 dicembre 1997, n. 440
Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.

... Omissis ...

        Art. 2. Direttive del Ministro.

        1. Con una o più direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definiti:

            a) gli interventi prioritari;

            b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
            c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi.

... Omissis ...

Decreto-legge 31 magio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.


... Omissis ...

        Art. 4. Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni

... Omissis ...

        4-septies. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all’infuori dei casi di cui all’ articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.


... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio1997, n. 306
Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.


... Omissis ...

        Art. 5. Limiti della contribuzione studentesca.
        1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all’articolo 4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

        2. Per le università per le quali nell’esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.
        3. Per le università per le quali nell’esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con gradualità.
        4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell’anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell’anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d’importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.

... Omissis ...

ARTICOLO 12

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111
        Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.


... Omissis ...

        Art. 32. Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

... Omissis ...

        16. Dall’anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l’anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall’anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.


... Omissis ...

        Art. 15. Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:
            a) l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

            b) l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
            c) l’Opificio delle pietre dure;
            d) l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
            e) l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l’Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
            f) l’Istituto centrale per gli archivi di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
            g) l’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

        1-bis. Sono Istituti nazionali:
            a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;

            b) il Museo nazionale d’arte orientale;
            c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea;
            d) l’Istituto nazionale per la grafica.

... Omissis ...

Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426
Trasformazione dell’ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema».
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.


... Omissis ...

        Art. 15. Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari

        1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l’ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell’ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell’ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.


... Omissis ...

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
        Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia.


... Omissis ...

        Art. 8. Impresa e Credito

... Omissis ...

        4-bis. Al fine di promuovere l’accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

            a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all’articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;

            b) all’Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione europea;
            c) lo statuto dell’Ente, approvato dal consiglio nazionale dell’Ente, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell’Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;
            d) i componenti degli organi dell’Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
            e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformità alle disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
            f) ai fini dell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell’amministrazione di provenienza. All’attuazione del periodo precedente si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all’Ente;
            g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all’Ente. Le spese per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

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Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

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        Art. 10. Società cooperative.

... Omissis ...

        10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l’Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell’Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio (unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l’ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell’Associazione sono costituiti, oltreché dal patrimonio già facente capo all’Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall’articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L’entità della predetta quota è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all’atto dell’approvazione del programma annuale di attività.


... Omissis ...

Legge 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

... Omissis ...

        Art. 4. Finanziamento agli investimenti.


... Omissis ...

        61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in ltaly», anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del «made in ltaly» nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l’adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all’attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l’ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l’anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.


... Omissis ...

        68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa l’Esposizione permanente del design italiano e del made in ltaly, con sede in Roma.

        69. L’Esposizione permanente del design italiano e del made in ltaly ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
        70. Per l’attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.

... Omissis ...

Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

        Art. 1.


... Omissis ...

        230. Le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.


... Omissis ...

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

... Omissis ...

        Art. 33. Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy.
        1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell’articolo 4 dell, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l’anno 2005 dall’articolo 1, comma 230, del!; legge 3 O dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell’Esposizione permanente de design italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l’immediata operatività.


... Omissis ...

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
Disposizioni urgenti nell’àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.


... Omissis ...

        Art.12. Rafforzamento e rilancio del settore turistico.

... Omissis ...

        8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

... Omissis ...

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


... Omissis ...

        Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti


... Omissis ...

        5. Fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.

        6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012».

... Omissis ...

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
        Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.


... Omissis ...

        Art. 36. Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.


... Omissis ...

        5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l’Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1º gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all’Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All’Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all’articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell’Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all’Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all’Agenzia.

... Omissis ...

        7. Entro il 31 luglio 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.

... Omissis ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.


... Omissis ...

        Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi


... Omissis ...

        6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’ articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.


... Omissis ...

        14. Ferme restando le sanzioni previste dall’ articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’ articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

        15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.

... Omissis ...

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.

... Omissis ...

        Art. 9. Attribuzioni.

        1. Il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell’àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:

            a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

            b) [coordinare l’attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa$œ;
            c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;
            d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
            e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell’autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
            f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7;
            g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell’uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera m);
            h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
            i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
            l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell’interesse del settore dell’autotrasporto.

        Art. 10. Composizione.

        1. Il Comitato centrale è composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

            a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;
            b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il secondo è eletto dallo stesso Comitato centrale, nell’àmbito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;
            c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
            d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, e degli affari regionali;
            e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano;
            f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per 1’autotrasporto e per la logistica, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera f);
            g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.

        2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

        3. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.


... Omissis ...

        Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici


... Omissis ...

        18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

... Omissis ...

ARTICOLO 13

Legge 12 agosto 1982, n. 576
Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

... Omissis ...

        Art. 9. Organi dell’ISVAP.

        Sono organi dell’ISVAP il presidente e il consiglio.

        Art. 10. Presidente.

        Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l’attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

        Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall’ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.
        L’incarico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra attività. Se l’incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
        Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
        [Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni].
        [Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell’ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo].

        Art. 11. Consiglio.

        Il consiglio è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell’Istituto.

        I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie. In ogni caso, è garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalità nel settore dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.
        I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all’articolo 4 o di enti e società con essi comunque collegati.
        Ai componenti del consiglio compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Essi decadono dall’incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.
        Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.
        Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
        Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.

        Art. 12. Collegio dei revisori.
        [Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ed è costituito da un professore universitario iscritto nell’albo dei revisori ufficiali dei conti, che lo presiede, designato dal Ministro di grazia e giustizia, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l’altro da quello dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

        Gli stessi Ministri designano rispettivamente i revisori supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio.
        La durata in carica del collegio è stabilita in cinque anni.
        La misura del compenso spettante ai revisori è determinata con il decreto di nomina.
        Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.
        Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di ciascun anno, a due riunioni del collegio o a due riunioni del consiglio di amministrazione decade dall’ufficio.
        Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza semplice. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso].

        Art. 13. Attribuzioni del presidente.
        Il presidente rappresenta l’ISVAP e ne è il direttore generale; convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell’Istituto.
        Art. 14. Attribuzioni del consiglio.
        Il consiglio:
            a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

            b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il rapporto annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
            c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell’anno successivo;
            d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell’Istituto nei limiti del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza, deliberando le spese di importo superiore all’uno per cento del bilancio preventivo;
            e) indice i concorsi per l’assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l’accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonché il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;
            f) delibera l’assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;
            g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;
            h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;
            i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell’ISVAP, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;
            l) propone l’adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l’esercizio dell’attività delle imprese, ivi compreso quello relativo all’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;
            m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l’attività degli ispettori;
            n) segnala al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all’esercizio dell’attività assicurativa.

        L’esercizio delle attribuzioni del consiglio, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, può essere delegato al presidente.

        [Lo statuto e le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono approvati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato].

... Omissis ...

        Art. 17. Autonomia organizzativa.
        1. L’ISVAP delibera le norme concernenti l’organizzazione, il funzionamento e il personale dell’Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 23 della presente legge.
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

... Omissis ...

        Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.
        1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

        2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
        3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
        4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinando ne le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
        5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

... Omissis ...

Legge 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare .

... Omissis ...

        Art.13. Vigilanza sui fondi pensione.


... Omissis ...

        2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall’anno 1996. All’onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995.

        3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.

... Omissis ...

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

... Omissis ...

        Art. 19. Compiti della COVIP


... Omissis ...

        2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:

            a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;

            b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative delibere;
            c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell’articolo 6;
            d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
            e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);
            f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile;
            g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
            h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
            i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
            l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

\            m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

            n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro.

... Omissis ...

ARTICOLO 14

        

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

... Omissis ...

        Art. 3.


... Omissis ...

        102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.


... Omissis ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... Omissis ...

        Art. 66. Turn over.

... Omissis ...

        9. Per l’anno 2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

        9-bis. A decorrere dall’anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

... Omissis ...

        13. Per il quadriennio 2009-2012, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

        14. Per l’anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.

... Omissis ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

... Omissis ...

Capo III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO
PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

        Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.


... Omissis ...

        8. A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. Il comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.


... Omissis ...

Legge 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

... Omissis ...

        Art. 2. Disposizioni diverse


... Omissis ...

        22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.


... Omissis ...

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

... Omissis ...

        Art. 626. Amministrazione, coordinamento e vigilanza.
        1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all’articolo 625 è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, dell’amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unità.

        2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l’amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all’estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.
        3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.
        4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

... Omissis ...

TITOLO II

Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo I

DESTINAZIONE ALL’ESTERO

        Art. 639. Contingenti del personale da destinare all’estero.
        1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all’estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all’articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all’estero di cui all’articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall’articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.

        2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.
        3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità.

... Omissis ...

ARTICOLO 15

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

        Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria.

        1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell’1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l’equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all’articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria: (50)

            a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1º luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un’elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all’articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

... Omissis ...

        3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.


... Omissis ...

        5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

            a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;

              b) a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

... Omissis ...

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

... Omissis ...

        Art. 8-sexies. Remunerazione.
        1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.


... Omissis ...

Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

... Omissis ...

        Art. 1. Determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni assistenziali.


... Omissis ...

        170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall’accordo stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.


... Omissis ...

ARTICOLO 16

Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... Omissis ...

        Art. 32. Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


... Omissis ...

        11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. Con riferimento all’esercizio 2012, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

        12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell’esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. Con riferimento all’esercizio 2012, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

... Omissis ...

        Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).
        1. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.


... Omissis ...

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

... Omissis ...

        Art. 4-ter. Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali
        1. I comuni che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell’esercizio in corso.

        2. I comuni che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
        3. Ai comuni di cui al comma 1, per l’anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
        4. L’Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l’attuazione del presente articolo.
        5. Qualora l’entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l’attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.

... Omissis ...

ARTICOLO 18

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

... Omissis ...

        Art. 22. Aree metropolitane.
        1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

        2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la Regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell’area metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell’area metropolitana.
        3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

        Art. 23. Città metropolitane.

        1. Nelle aree metropolitane di cui all’articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all’attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

        2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l’assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L’assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l’organizzazione, l’articolazione interna e le funzioni.
        3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l’approvazione con legge.
        4. All’elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.
        5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l’identità delle originarie collettività locali.
        6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova del imitazione delle circoscrizioni provinciali o all’istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 21, considerando l’area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.
        7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

... Omissis ...

Legge 5 maggio 2009, n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

... Omissis ...

        Art. 23. Norme transitorie per le città metropolitane

        1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

        2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

            a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;

            b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
            c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

        3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:
            a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

            b) l’articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;
            c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell’azione complessiva di governo all’interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l’elezione o l’individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).

        4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

        5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.
        6. Al fine dell’istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4;

            b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un’assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;
            c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;
            d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
            e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l’attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;
            f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

                1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

                2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
                3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

        7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime.

        8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.
        9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l’esercizio dell’iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell’area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l’inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.

        Art. 24. Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione

        . In sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

        2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioIi che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
        3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

            a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

            b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
            c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
            d) edilizia pubblica e privata;
            e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
            f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
            g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

        4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell’articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

            b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

        6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.

        7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

            b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera d).

        8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        9. A seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.
        10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l’articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

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ARTICOLO 19

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

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        Art. 14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.


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        27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

        28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d’Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
        29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
        30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.
        31. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

            a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

            b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
            [c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.

... Omissis ...

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

... Omissis ...

        Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
        1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d’Italia.

        2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.
        3. All’unione di cui al comma 1, in deroga all’articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo. (126)
        4. Sono affidate all’unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione. I comuni che sono membri dell’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione per l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l’unione.
        5. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
        6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.
        7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un’unione di cui al comma 1.
        8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell’elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
        9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell’unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l’unione.
        10. Gli organi dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
        11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell’unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l’indizione delle elezioni avviene ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.
        12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell’unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo testo unico.
        13. La giunta dell’unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all’articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
        14. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione ai sensi del comma  9.
        15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell’unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.
        16. L’obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2012, un’attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell’interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l’elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall’obbligo di cui al comma 1.

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Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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        Art. 32. Unioni di comuni.
        1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

        2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
        3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
        4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
        5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati

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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell’amministrazione digitale

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        Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione


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        3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea.

        3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito denominate «funzioni ICT», nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia.
        3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.
        3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
        3-quinquies. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
        3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
        3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all’interno della gestione associata, i comuni individuano un’unica stazione appaltante.
        3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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ARTICOLO 21

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

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TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

        Art. 40. Disposizioni finanziarie.

        1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l’anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l’anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l’anno 2012 sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno medesimo.

        1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall’articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
        1-ter. A decorrere dal 1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1º gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
        1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter, secondo e terzo periodo non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.(*)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell’ambito dell’azione del Governo volta all’analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;
        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1.

(Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi
e trasparenza delle procedure)

        1. I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

        2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. L’articolo 11, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è abrogato.
        3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
        4. Al comma 3 bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
        6. Nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
        7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all’articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
        8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
        9. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
        10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all’articolo l del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell’avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
        11. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
        12. L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell’effettiva riduzione.
        13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
        14. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura.
        15. Con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
        16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L’aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.
        17. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
        18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l’effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.
        19. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l’impiego di strumenti telematici.
        20. Nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l’80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell’amministrazione che effettua la dismissione.
        21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall’anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
        22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
        23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 e  24.
        24. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera 1-bis) sono aggiunte le seguenti:

        «1-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

        1-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.».

        25. All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi».

        26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi dì intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l’anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l’anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

Articolo 2.

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

        1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

            a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

            b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

        2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
        4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
        5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
        6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
        7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
        8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.
        9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
        10. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

            a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

            b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
            c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
            d) all’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
            e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane;
            f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
            a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
                1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

                2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

            b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

                c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
                d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
                e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

        12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

        13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
        14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
        15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.
        17. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9».
        18. Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165:

            a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9».

            b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorgazzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».
        19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
        20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1º ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell’attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell’incarico.

Articolo 3.

(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi
per locazioni passive)

        1. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

        2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 10, lett. b) le parole «relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;» sono sostituite dalle seguenti «nonché gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili agli stessi in uso per finalità istituzionali;»

            b) all’articolo 10, la lett. d) è abrogata
            c) all’articolo 11, la lett. a) è abrogata

        All’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse

            b) dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi enti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.»

        3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

        4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2013 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

            a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

            b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

        5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell’elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Agenzia del demanio. Per le altre ammnistrazioni comprese nell’elenco di cui al primo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall’organo di vertice dell’Amministrazione e l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

        6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
        7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
        8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
        9. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:

        «222 bis. L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dal!e Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all’Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell’ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

        222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».

        10. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L’Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        11. All’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l’amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione».
        12. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «L’Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall’Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell’Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un ’adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all’interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall’Agenzia del demanio e di quelle previste dall’articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalità.»

            b) al comma 7, prima delle parole: «restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in relazione all’obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5».
            c) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «gli interventi di piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

        13. L’Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all’acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall’articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a cinquanta anni»

            b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»
            c) il comma 3 è così sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l’intera durata della concessione o della locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.»
            d) il comma 5 è così sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:

                a. il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-fìnanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;

                b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.».

        15. Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        16. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
        17. All’articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell’ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate».
        18. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
        19. Al comma 8, dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

Articolo 4.

(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione
di società pubbliche)

        1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

            a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

            b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014.

        2. Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

        3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all’articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all’esigenza di assicurare l’efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
        4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l’obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        6. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica.
        7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.
        8. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
        9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l’applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        10. A decorrere dall’anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
        11. A decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.
        12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
        13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.
        14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Articolo 5.

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

        1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

        2. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difèsa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell’anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
        3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
        4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
        5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
        6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
        7. A decorrere dal 1º ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l’importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
        8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
        9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
        10. All’articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
        «Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1º ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all’utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»;.
            b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
        «9-bis.: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

        9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all’articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n.  191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.»
        11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.
        12. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:

        «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».
        13. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato

        14. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1º gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

Articolo 6.

(Rafforzamento della funzione statistica
e del monitoraggio dei conti pubblici)

        1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell’elenco ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.

        2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat».
        3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.
        4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termnine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
        6. Nelle more dell’attuazione della delega prevista dall’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l’acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
        7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
        8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
        9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all’esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’lstat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d’importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l’invio delle informazioni.
        10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall’esercizio finanziario 2013, ha l’obbligo di predispone un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.
        11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l’esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
        12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.
        13. Al fine di consentire la corretta imputazione all’esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l’esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all’amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
        14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
        15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi.
        16. In via sperimentale, relativamente alle autozzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.
        17. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.
        18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:

            a) all’articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno 2012» è prorogato al «27 luglio 2012»;

            b) all’articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del «31 luglio 2012» è prorogato al «30 agosto 2012» e, all’ultimo periodo, il termine del «31 agosto 2012» è prorogato al «28 settembre 2012»;
            c) all’articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre 2012» è prorogato al «31 ottobre 2012»;
            d) all’articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre 2012» è prorogato al «30 novembre 2012;
            e) all’articolo 4, il termine del «1º novembre 2012» è prorogato al «1º dicembre 2012» e quello del «1º novembre 2016» è prorogato al «1º dicembre 2016».

        19. Le convenzioni, di cui all’articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

        20. All’articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.»;

            b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:

        «616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze.».

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

Articolo 7.

(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri)

        1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:

            a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;

            b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

        2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

            a) «Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione» di cui all’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;

            b) «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
            c) «Unità per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011.

        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2.

        5. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell’anno 2012, euro 3.800.000 nell’anno 2013 e euro 3.000.000 nell’anno 2014»

            b) all’articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».

        6. Per l’anno 2012, con il decreto di cui all’articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio.

        7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all’anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.
        8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell’importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall’anno 2012.
        9. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 613 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell’importo di euro 8.700.000 per l’anno 2012 e dell’importo di euro 7.900.000 a decorrere dall’anno 2013.
        10. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
        all’articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole «Ministro della difesa» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
        11. Gli importi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
        12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall’anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell’allegato n. 2.
        13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
        14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
        15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
        16. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
        17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l’anno 2012.
        18. Il fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l’anno 2012.
        19. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l’anno 2012.
        20. La lettera c), dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.
        21. Il Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
        22. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
        23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’armo 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l’anno 2012, di 91.217.000 euro per l’anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
        24. È annullato l’Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
        25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall’annullamento dell’Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
        26. Alla revisione della spesa nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:

            a) al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n, 286, dopo le parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l’anno 2012 e»;

            b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell’aviazione civile) di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        27. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

        28. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
        29. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
        30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
        31. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
        32. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
        34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sotto conto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
        35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.
        36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell’ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all’articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
        37. All’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonché l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;

            b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono abrogati l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

        38. All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.

        39. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all’articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell’anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
        40. In deroga all’articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all’erario.
        41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento.
        42. All’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole «contribuzione studentesca» sono inserite le seguenti «degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello»;

            b) le parole «del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti «dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. È fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.».

Articolo 8.

(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

            a) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

            b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un’unica struttura;
            c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all’espletamento dell’attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell’erogazione di servizi online,
            d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
            e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
            f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l’attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che prevedano l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all’utenza e delle innovate modalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei servizi,
            g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi commessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

        2. L’INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:
            a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;

            b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
            c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.

        3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

        4. Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.

Articolo 9.

(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)

        1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.

        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
        3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.
        4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.
        5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.
        6. È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.
        7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Articolo 10.

(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)

        1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell’autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.

        2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all’individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:

            a) contenimento della spesa pubblica;

            b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, è fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
            c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;
            d) realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni;
            e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all’esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato:

                1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

                2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agIi uffici individuati per l’esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

        3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell’integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessaria per l’azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.

        4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari,

Articolo 11.

(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione)

        1. Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l’eccellenza e l’interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all’ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:

            a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;

            b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
            c. per il reclutamento e la formazione genetica dei dirigenti e la formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;
            d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un’unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;
            e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l’uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
            f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
            g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
            h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l’eccellenza dell’insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
            i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:

                1) l’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;

                2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.

        2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Articolo 12.

(Soppressione di enti e società)

        1. L’INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all’INRAN ai sensi dell’articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all’Ente risi le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA.
        3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all’Ente risi.
        4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell’INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
        5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all’INRAN ai sensi dell’articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
        6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, il direttore generale dell’INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.
        7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1º ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
        8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
        9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
        10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
        11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
        12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.
        13. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

            a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

            b) il collegio dei revisori dei conti.

        14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

        15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell’Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
        16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’articolo 9 del citato decreto legislativo.
        18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
        19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
        20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano
        21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l’organismo di indirizzo, istituito dall’articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
        22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione dell’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
        23. La Commissione scientifica CITES di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
        24. La Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Società», costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, è posta in liquidazione.
        25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui.
        26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013, all’estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.
        27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.
        28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.
        29. All’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell’ultimo periodo, dopo le parole: «Dall’anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all’anno 2016».
        30. A decorrere dall’anno 2012, le risorse di cui all’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al presente comma.
        31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni, di seguito denominata: «Fondazione», è soppressa. Al fine di razionalizzare e rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di preminente interesse generale nell’ambito della formazione specialistica avanzata del settore cinematografico, nonché della tutela, salvaguardia, conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio cinematografico e audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito denominato: «Istituto». L’Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è posto sotto la vigilanza della medesima Direzione generale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L’incarico di direzione dell’Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more della costituzione degli organi dell’Istituto, il Direttore generale per il cinema assicura la continuità della gestione amministrativa e della didattica ed a tal fine svolge le funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione.
        32. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) il Centro sperimentale di cinematografia.».
        33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
        34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, di cui all’articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla quale, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Presso la medesima Società sono, altresì, trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
        35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni societarie detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per il cinema, l’Istituto e l’Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte dell’Istituto nei propri programmi formativi, didattici e culturali.
        36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
        37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.
        38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la lettera g) è soppressa.
        39. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L’incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».
        40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l’amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie.
        41. L’Ente nazionale per il microcredito di cui all’articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
        42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell’ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all’estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
        43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell’ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredato dall’attestazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze. Il bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all’ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell’ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
        44. Le convenzioni in essere tra l’ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell’entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
        45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l’ente alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
        46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l’efficacia, non oltre l’originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.
        47. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell’ente soppresso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell’ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
        48. È abrogato l’articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
        49. L’Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
        50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell’associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
        51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell’ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredato dall’attestazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze.
        52. Le funzioni attribuite all’associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziaIe, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell’attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
        53. Le convenzioni in essere tra l’associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell’associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
        54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
        55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
        56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
        57. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all’entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell’associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
        58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
        59. La Fondazione Valore Italia di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell’articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
        60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi dell’articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
        61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell’esecuzione del progetto per la realizzazione dell’Esposizione permanente di cui all’articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l’estinzione anticipata.
        62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all’entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all’esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
        63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest’ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze. ed è corredato dall’attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
        66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
        67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
        68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il commissario può prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.
        69. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell’Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all’entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
        70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l’istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», il comma 68, 69 e 70 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
        71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell’accordo di cui al comma 73, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
        72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l’individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        74. Al comma 8-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro delle attività produttive» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri».
        75. L’incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell’autorità di cui all’articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l’onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.
        76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
        77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l’ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all’entrata in vigore del presente decreto».
        78. All’articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1º ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.»;

            b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

        79. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;

            b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

        80. All’articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.»;

            b) il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;
            c) il comma 15, è sostituito dal seguente: «15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.».

        81. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell’ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
        83. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti“, con funzioni di Presidente»;

            b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell’attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
            c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

        84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1º gennaio 2013.

        85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
        86. Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l’attuazione dei controlli sull’autotrasporto previsti dalle direttive dell’Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’interno.
        87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell’INPDAP ed alla sua confluenza nell’INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
        88. All’articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
        89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall’art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
        90. In funzione del processo di razionalizzazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all’approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 13.

(Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
e sul risparmio previdenziale)

        1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).

        2. L’IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
        3. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall’art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n. 124, nella misura prevista dall’art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni.
        4. L’IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L’IVARP può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
        5. L’Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
        6. L’IVARP svolge le funzioni già affidate all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell’art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell’art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
        7. Sono altresì attribuite all’IVARP le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
        8. Le competenze già affidate alla COVIP dall’art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        9. L’IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l’esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.
        10. Sono organi dell’IVARP:

            a) il Presidente;

            b) il Consiglio;
            c) il Direttorio di cui all’art. 21 dello Statuto della Banca d’Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.

        11. Presidente dell’Istituto è il Direttore Generale della Banca d’Italia.

        12. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto e presiede il Consiglio.
        13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su proposta del Governatore della Banca d’Italia.
        15. Al Consiglio spetta l’amministrazione generale dell’IVARP.

        In particolare il Consiglio:
            –  adotta il regolamento organizzativo dell’IVARP;

            –  delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell’Istituto e adotta il relativo regolamento;
            –  adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
            –  conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
            –  approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
            –  provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
            –  esamina ed approva il bilancio;
            –  esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.

        16. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell’Istituto con qualifica dirigenziale per l’adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

        17. Ai soli fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all’IVARP in materia assicurativa e previdenziale, il Direttorio della Banca d’Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.
        18. Al Direttorio integrato spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’IVARP e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.
        19. Nell’ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell’Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.
        20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l’approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l’adozione di provvedimenti a carattere normativo.
        21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l’adozione nei confronti dei dirigenti dell’IVARP di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
        22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.
        23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell’IVARP sui fatti rilevanti concernenti l’amministrazione deIl’Istituto.
        24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell’IVARP è deliberato dal Direttorio della Banca d’Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell’IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.
        25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all’assetto organizzativo dell’IVARP e in particolare:

            –  stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell’Istituto;

            –  prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
            –  disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13;
            –  definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
            –  definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
            stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l’adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
            –  definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d’Italia all’IVARP o dall’IVARP alla Banca d’Italia;
            –  definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell’Istituto.

        26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell’Istituto, stabilisce criteri per l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

        27. Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni l’IVARP può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia.
        28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell’ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso all’incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.
        29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d’Italia in ordine all’attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall’ISVAP e dalla COVIP. L’ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.
        30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d’Italia predispone lo Statuto dell’IVARP.
        31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari straordinari decadono automaticamente dalle funzioni.
        32. Alla medesima data l’ISVAP e la COVIP sono soppressi e l’IVARP succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All’IVARP sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze dell’IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell’IVARP è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso gli enti soppressi.
        33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVARP, fermo restando che tale operazione di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.
        34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.
        35. Alla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all’ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all’ISVAP in materia.
        36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
        37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’IVARP, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
        38. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l’istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro. L’organismo sarà soggetto alla vigilanza dell’IVARP. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all’IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.
        39. La contabilità dell’IVARP viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d’Italia dall’art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell’art. 4 della legge 12 agosto1982, n. 576, così come modificato dall’art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’art. 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
        40. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello Statuto dell’IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, l’art. 18 della legge 5 dicembre 2005, n. 252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il comma 5, nonché l’art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. All’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 52, le parole «In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e» sono soppresse. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.
        41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all’IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 4, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro dall’art. 4, comma 3, lett. b), ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche complementari.
        42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all’ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all’IVARP. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all’ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.
        43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dall’ISVAP e dalla COVIP nell’esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all’IVARP restano in vigore fino all’eventuale adozione, da parte dell’IVARP medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.

Articolo 14.

(Riduzione delle spese di personale)

        1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:

            a. all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;

            b. all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per l’anno 2015»;
            c. all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall’anno 2016».

        2. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine è aggiunto il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016»

        3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 2005.»
    4. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all’ultimo periodo le parole «del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016».
        5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere dall’anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All’articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».
        6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
        7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
        8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
        9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
        10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del presente decreto.
        11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»;

            b) all’articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».

        12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

        13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
        14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
        15. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del Decreto-legge n. 112 del 2008.
        16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
        17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

            a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;

            b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
            c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
            d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
            e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

        18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

        19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
        20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
        21. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
        23. Per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        24. Per l’anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.
        25. Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
        26. Per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
        27. All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

        «5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

TITOLO III

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

        1. Ferma restando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all’articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l’efficienza nell’uso delle risorse destinante al settore sanitario e l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l’importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 20l0 n. 122, è rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l’anno 2012 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento.
        3. A decorrere dall’anno 2013 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell’11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l’acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall’AIFA in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all’articolo 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall’anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
        4. A decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
        5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.
        6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:

            a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;

            b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
            c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

        7. A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell’intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

        8. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:

            a) l’AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall’azienda al Servizio sanitario nazionale e di quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell’anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione;

            b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all’anno precedente sono utilizzate dall’AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; 1’80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all’evoluzione del mercato farmaceutico;
            c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
            d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2;
            e) l’AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze;
            f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l’AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
            g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l’entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;
            h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
            i) in caso di superamento del budget attribuito all’azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
            j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l’adozione da parte dell’AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell’azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l’importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
            k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all’anno 2012, dell’ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.

        9. L’AIPA segnala al Ministro della salute l’imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

        10. Al fine di incrementare l’appropriatezza amministrativa e l’appropriatezza d’uso dei farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l’attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l’attivazione delle procedure per ottenere l’eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.
        11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti al presente articolo».
        12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l’anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 31 luglio 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l’importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell’attuazione delle misure finalizzate all’accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
        13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

            a) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012;

            b) all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.»;
            c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell’ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l’ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l’assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo l, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
            d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
            e) costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) è la loro incidenza percentuale relativamente all’importo complessivo dell’appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
            f) il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l’anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;
            g) all’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

        «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato».
        14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell’applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        15. In deroga alla procedura prevista dall’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell’esigenza di recuperare, anche tramite le determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.
        16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide per gli anni 2012-2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.
        17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
        18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
        19. Al quinto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto».
        20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
        21. Il comma 3 dell’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

        «3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli armi 2013, 2014 e 2015.

        3-bis. Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l’equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall’applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l’anno 2013 e di due terzi per l’anno 2014.
        3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale».

        22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all’anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all’attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

        23. A decorrere dall’anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.
        24. Si applicano, a decorrere dall’esercizio 2013, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
        25. L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.

TITOLO IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 16.

(Riduzione della spesa degli enti territoriali)

        1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

        2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.
        3 Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l’importo complessivo di 600 milioni di euro per l’anno 2012, 1.200 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.
        4. Dopo il comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma: «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo il miglioramento di cui:

            a) al comma 10 del presente articolo;

            b) all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
            c) all’articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo l, comma l, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall’articolo 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo l, comma l, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
            d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

        5. L’ultimo periodo del comma 11 e l’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.

        6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all’atto del pagamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta municipale propria spettante ai comuni.
        7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
        8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti.
        9. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
        10. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».
        11. Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’ambito di assunzione del nuovo indebitamento
        12. All’articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:

            a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle parole: «10 settembre»;

            b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse»
            c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre».

Articolo 17.

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

        1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

        2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell’interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi all’ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all’articolo 18, comma 1.
        3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
        4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all’accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
        5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
        6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
        7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
        8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all’esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
        9. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime.
        10. All’esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

            a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

            b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

        11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

        12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
        13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all’attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Articolo 18.

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

        1. A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1º gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

        2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma l, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
        3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all’elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
        4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

            a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

            b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia;
          c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        5. Il consiglio metropolitano è composto da:
            a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

            b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
            c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

        6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L’elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

        7. Alla città metropolitana sono attribuite:

            a) le funzioni fondamentali delle province;

            b) le seguenti funzioni fondamentali:

                1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

                2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
                3) mobilità e viabilità;
                4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

        8. Alla città metropolitana spettano:
            a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

            b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

        9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
            a) regola l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

            b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
            c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
            d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
            e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

        10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

        11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

Articolo 19.

(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

        1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 27 è sostituito dal seguente: «27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
            a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

            b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
            c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
            d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
            e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
            f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
            g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
            h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
            i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
            l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale».

            b) il comma 28 è sostituito dal seguente:
        «28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.»;
            c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:
        «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
            d) il comma 30 è sostituito dal seguente:
        «30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito della normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.»;
            e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:
        «31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

        31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
        31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

            a) entro il 1º gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

            b) entro il 1º gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.».

        2. I commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
        2. Sono affidate all’unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione. I comuni componenti l’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione per l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l’unione.
        3. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
        4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
        5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
        6. Gli organi dell’unione di cui al comma l sono il consiglio, il presidente e la giunta.
        7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione in tutti i comuni che sono membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell’unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
        8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
        9. La giunta dell’unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all’articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
        10. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione.
        11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell’unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        12. L’esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
        13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell’unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.».

        3. L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
        «Art. 32 (Unione di comuni) 1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

        2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
        3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
        4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
        5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale .
        6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
        7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
        8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6».

        4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un’unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.

        5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
        6. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione.
        7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell’articolo 15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 20.

(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali)

        1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
        3. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
        4. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell’interno del 1º settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

TITOLO V

FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 21.

(Riduzione dell’iva)

        1. All’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-ter:
                1) nel primo periodo, le parole: «1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013»;

                2) il secondo periodo è abrogato;
                3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali», sono sostituite dalla seguenti: «sono rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 per cento»;.

            b) al comma 1-quater:
                1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;

                2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2013»;
                3) le parole da «a 13.119 milioni di euro» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013».

        2. Con la legge di stabilità per l’anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall’articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all’articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l’aumento, dal 1º luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall’articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.

Articolo 22.

(Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

        1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del lº giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

            a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

            b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1º giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
            c) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all’articolo 2, comma l, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1º giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
            d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 20l del 2011.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

Articolo 23.

(Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili)

        1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.

        2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2013 sono quantificate nell’importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo.
        3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013.
        4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l’anno 2013
        5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
        6. Ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2013.
        7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2013, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l’anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009
        8. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700 milioni di euro per l’anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell’allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        9. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l’anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;
        10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
        11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell’emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per l’anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l’ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell’interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell’esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
        12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell’interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l’afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Articolo 24.

(Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l’anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l’anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l’anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

        2. I risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 6 luglio 2012.

(*) Si veda, altresì, l’avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012.

NAPOLITANO

Monti – Giarda

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Segue allegato al decreto in formato PDF (130 Kb)


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