Testo DDL 3311
Atto a cui si riferisce:
S.3311 Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela del patrimonio naturale
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3311
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 3311
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa dei senatori MARITATI, ZANDA, D’ALIA, ADAMO, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2012 Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia
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Onorevoli Senatori. – La Costituzione italiana è stata scritta in un momento storico in cui il Paese era appena uscito da un periodo oscuro di dittatura e di guerra. Il riconoscimento dei valori fondanti non poteva, allora, non risentire di quelle esperienze. I princìpi fondamentali enunciati nella prima parte della Costituzione sono ancora validi, ma ad essi se ne affiancano oggi altri di cui, allora, non veniva percepita appieno l’importanza, ma che attualmente sono invece patrimonio comune e riconosciuto della nostra cultura. Essi meritano, quindi, di essere sanciti tra i princìpi fondamentali della nostra Costituzione.
Va in particolare considerato che l’articolo 9 recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Il paesaggio cui si allude, ovviamente, non è sinonimo di ambiente e di natura, ma evoca una visione, appunto, «paesaggistica» del nostro territorio, inteso come «bel panorama», tale quindi da valorizzare più la dimensione estetica che quella ecologica. Inoltre, il territorio nazionale si estende anche al dominio sottomarino e questo non rientra nel concetto di paesaggio cui si riferisce l’articolo 9.
D’altro canto, l’articolo 117, secondo comma, lettera s), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Dal punto di vista strettamente semantico, dunque, le parole riferite ai sistemi naturali sono: paesaggio, ambiente, ecosistema. Ma, tra i princìpi fondamentali, è citato solo il paesaggio. Va inoltre rilevato come tale semantica non attribuisca rilievo alcuno all’esistenza di altre specie animali o vegetali, oltre alla nostra.
Al fine di comprendere le opportunità di una revisione costituzionale sul punto, può essere utile rilevare come alcune Costituzioni straniere, quali, ad esempio, quelle di Ecuador e Bolivia, riconoscano i diritti della natura a persistere e a prosperare. Analoga sensibilità dovrebbe permeare la nostra Costituzione, integrando quell’impostazione personalistica che ne è al centro, in quanto l’integrità della natura rappresenta un valore che garantisce l’integrità umana.
Si tratta, peraltro, di valori oramai recepiti anche dalla Chiesa cattolica. Papa Benedetto XVI, in occasione della Giornata mondiale per la Pace, ha affermato: «È nel rispetto che la persona umana nutre per se stessa che si manifesta il suo senso di responsabilità verso il creato». In quell’occasione Benedetto XVI sintetizzò il suo pensiero con le seguenti parole: «se vuoi coltivare la pace coltiva il creato». In un discorso del 9 giugno 2011, il Papa affermò inoltre: «L’ecologia umana è una necessità imperativa. Adottare in ogni circostanza un modo di vivere rispettoso dell’ambiente e sostenere la ricerca e lo sfruttamento di energie adeguate che salvaguardino il patrimonio del creato e non comportino pericolo per l’uomo devono essere priorità politiche ed economiche». Quando il Pontefice parla di «ecologia umana» riconosce che l’uomo fa parte della natura e che dipende da essa per il suo benessere. Salvaguardare la natura, quindi, equivale a salvaguardare l’uomo. E salvaguardare l’uomo senza tener conto della natura non può portare a buoni risultati. È rimarchevole che il pensiero della massima autorità religiosa del cattolicesimo coincida in modo totale con il sentire di chi, da posizioni laiche, si batte da decenni per ribadire la necessità di rispettare la natura, non per scopi di romantico ambientalismo ma in quanto la natura è un presupposto imprescindibile per il benessere della nostra specie. Da strade diverse, laici e credenti arrivano alle stesse conclusioni e proclamano gli stessi valori.
È dunque venuto il momento di passare da una visione estetica della natura – simboleggiata dal riferimento al «paesaggio» nell’articolo 9 della Costituzione – ad una prospettiva più rispondente alla nostra ecologia, anche in accordo con la Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità e con la cosiddetta direttiva «Habitat» dell’Unione europea (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992).
In tal senso si propone di aggiungere, all’articolo 9 della Costituzione, un comma secondo cui la Repubblica «tutela l’integrità e la salubrità dell’ambiente, protegge la biodiversità e gli habitat naturali, garantisce il buon funzionamento degli ecosistemi ed opera per la salvaguardia degli equilibri ecologici, come condizioni necessarie per il benessere dell’umanità». È importante qui il riferimento all’integrità ambientale quale presupposto imprescindibile per il benessere dell’umanità, così da sancire, in capo alla Repubblica, un vincolo espresso di tutela degli ecosistemi e dei vari habitat naturali, entrambi funzionali alla biodiversità.
Peraltro, è opportuno modificare la lettera s) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, in quanto il riferimento all’«ambiente» (al singolare) e all’«ecosistema» non solo instaura tra questi due elementi una contrapposizione che in realtà non sussiste (essendo gli ecosistemi parte dell’ambiente) ma, soprattutto, non riconosce la pluralità dei beni ambientali e degli ecosistemi. In questa direzione si orienta, dunque, la modifica all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, proposta all’articolo 2 del presente disegno di legge costituzionale, nella convinzione che sia in primo luogo la Carta fondamentale il «luogo» in cui l’ambiente debba essere riconosciuto e rappresentato quale presupposto imprescindibile per il nostro benessere.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del patrimonio naturale)
1. All’articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Tutela l’integrità e la salubrità dell’ambiente, protegge la biodiversità e gli habitat naturali, garantisce il buon funzionamento degli ecosistemi ed opera per la salvaguardia degli equilibri ecologici, come condizioni necessarie per il benessere dell’umanità».
(Modifica all’articolo 117 della Costituzione in materia di tutela dei beni ambientali
e degli ecosistemi)
1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera s) è sostituita dalla seguente:
«s) tutela dei beni ambientali, degli ecosistemi e dei beni culturali».
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