• Testo approvato 2750-B (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio





Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2750-B


SENATO DELLA REPUBBLICA

 
XVI
 

2750–B


        Attesto che la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 12 giugno 2012, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Granaiola, Marcucci e Baldini, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio

 
 

Art. 1.

    1. All’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        «3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l’elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all’importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l’importo attribuito al coniuge, al netto dell’eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest’ultimo, e l’eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente more uxorio.

    3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell’ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»;

        b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell’attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





IL PRESIDENTE


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