• Testo DDL 2750-B

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio





Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2750-B


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2750-B
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRANAIOLA, MARCUCCI e BALDINI

(V. Stampato n. 2750)

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato della Repubblica il 16 febbraio 2012

(V. Stampato Camera n. 4989)

modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati il 17 maggio 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 maggio 2012

Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n.  106,
in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti
del disastro ferroviario di Viareggio

 

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

    1. All’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

        a) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            soppressa

        «f) al convivente more uxorio anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1»;

 

        b) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

            soppressa

        «f-bis) in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) a f), ai parenti entro il terzo grado»;

 

        c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    «3-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettera f), qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000, di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente more uxorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

    «3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l’elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all’importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l’importo attribuito al coniuge, al netto dell’eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest’ultimo, e l’eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente more uxorio.

 

    3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell’ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»;

        d) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

        b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai comm1 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell’attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

 

Art. 2.

    

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


torna su