Testo DDL 2750-B
Atto a cui si riferisce:
S.2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2750-B
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2750-B
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori GRANAIOLA, MARCUCCI e BALDINI (V. Stampato n. 2750) approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (V. Stampato Camera n. 4989) modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106,
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DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
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Art. 1. |
Art. 1. |
1. All’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente: |
soppressa |
«f) al convivente more uxorio anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1»; |
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b) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente: |
soppressa |
«f-bis) in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) a f), ai parenti entro il terzo grado»; |
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c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: |
«3-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettera f), qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000, di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente more uxorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; |
«3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l’elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all’importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l’importo attribuito al coniuge, al netto dell’eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest’ultimo, e l’eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente more uxorio. |
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3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell’ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»; |
d) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti». |
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai comm1 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell’attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti». |
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Art. 2. |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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