• Testo DDL 3127

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Atto a cui si riferisce:
S.3127 Personale militare, da porre in congedo anticipatamente al limite di età, da impiegare in servizi tecnico-logistici-amministrativi e di sicurezza, a protezione di soggetti istituzionali e privati





Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3127


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 3127
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2012

Disposizioni in materia di congedo anticipato di personale militare,
da impiegare in servizio tecnico-logistici-amministrativi e di sicurezza,
a protezione di soggetti istituzionali e privati

 

Onorevoli Senatori. – Il quadro economico e geopolitico presente, ed ancor più quello in divenire, se da un lato impone di ridurre le spese militari, dall’altro richiede un sempre maggior impegno per condurre la lotta al terrorismo internazionale e per il mantenimento della pace e della stabilità, spesso in contesti di sicurezza degradata o del tutto inesistente.

    L’esigenza di disporre di uno strumento idoneo ad operare per il mantenimento della sicurezza e della stabilità non è venuta meno con la fine della guerra fredda, anzi appare sempre più impegnativa, laddove le risorse disponibili per le Forze armate sono in costante diminuzione.
    Occorre garantire, quindi, che le Forze armate siano in grado di affrontare con successo le nuove e crescenti sfide, in un quadro di riduzione delle disponibilità finanziarie, puntando al conseguimento di una crescente efficienza, fondata sull’evoluzione tecnologica dei mezzi, dei materiali e degli armamenti, nonché sulla selezione e sulla formazione del personale.
    Tale incremento di efficienza dovrà essere conseguito senza accrescimento quantitativo dell’attuale strumento e con un’eventuale riduzione dello stesso, focalizzando l’impiego delle forze operative sui compiti più pregnanti e più impegnativi, svincolandole dall’assolvimento di funzioni secondarie e di basso profilo.
    Si dovrà, pertanto:

        ricorrere in misura crescente all’outsourcing per i servizi necessari al supporto delle Forze armate in Italia e nei teatri operativi esteri;

        garantire alle imprese pubbliche e private, che operano in settori strategici (aree dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare, in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria dall’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130), la possibilità di provvedere in proprio con risorse nazionali.

    Il presente disegno di legge intende, quindi, integrare le norme che presiedono all’outsourcing per le Forze armate, inserendo una preferenza per il personale militare delle categorie in congedo, e riempire così il vuoto normativo che concerne la fornitura di servizi di sicurezza specializzati, consentendo la nascita di società/cooperative nazionali che impieghino il personale militare delle categorie in congedo in aree di conflitto/crisi, in quanto sicuramente in possesso delle capacità etiche e professionali richieste per affrontare le situazioni che si presentano in tali ambienti, dove la situazione generale è fortemente compromessa, e nei quali integrare la cornice di sicurezza realizzata dalle Forze armate ove queste operano. In particolare:
        garantire la sorveglianza e il presidio di opere e strutture realizzate dalla cooperazione italiana o dalle ONG nazionali;

        fornire la necessaria protezione alle imprese italiane, in particolare quelle impegnate in settori strategici quale quello dell’estrazione e del trasporto delle risorse energetiche, nonché delle merci, su nave, che oggi sono costrette a ricorrere a compagnie straniere la cui legislazione nazionale prevede le figure professionali e le norme che regolano lo svolgimento delle attività legate a tali servizi, affinché queste possano avvalersi della competenza, della professionalità e delle capacità operative dei militari italiani.

    D’altro canto, le Forze armate italiane, con l’adozione del modello professionale (legge 14 novembre 2000, n. 331), hanno privilegiato la qualità rispetto alla quantità. Le peculiari esigenze delle Forze armate, in merito alle prestazioni richieste al personale militare impiegato nei compiti più marcatamente operativi, appartenente ai ruoli delle categorie graduati e sottufficiali (articolo 627 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), impongono una certa flessibilità rispetto al raggiungimento del limite d’età per il transito in ausiliaria, fissato a sessanta anni (articolo 924 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), al fine di assegnare i compiti più logoranti e fisicamente impegnativi a personale giovane, nel pieno delle sue forze.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Risorse umane)

    1. Con determinazione annuale del Ministero della difesa, soddisfatte le prioritarie esigenze operative e di servizio, è disposto il collocamento in congedo illimitato senza assegno di un’aliquota dei graduati dei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) che abbiano completato almeno quindici anni di servizio, compresi i periodi effettuati nella categoria dei militari di truppa, ed abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, nonché dei sottufficiali dei ruoli dei sergenti che abbiano completato almeno venticinque anni di servizio, compresi i periodi effettuati nelle categorie dei militari di truppa e dei graduati, ed abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

    2. Il personale di cui al comma 1, a domanda, può transitare in ausiliaria ed essere inserito nel progetto per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, di cui agli articoli 1013, 1014 e 1016 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di competenza della direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL) del Ministero della difesa. Il suddetto progetto, fermo quanto disposto dai citati articoli 1013, 1014 e 1016 del codice dell’ordinamento militare con riferimento ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata, è riformulato, ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, al fine di consentire l’utilizzazione delle professionalità del personale militare proveniente dal servizio permanente, con particolare riferimento ai servizi tecnico-logistici e di sicurezza di cui al comma 4 del presente articolo.
    3. Al personale transitato in ausiliaria ai sensi del comma 1 è liquidato il 75 per cento dell’indennità di buonuscita maturata per il periodo di servizio prestato; il restante 25 per cento è liquidato al raggiungimento del limite di età. Al medesimo personale è corrisposta l’indennità di ausiliaria, nella misura del 50 per cento per il periodo di frequenza dei corsi di riqualificazione di cui all’articolo 2, comma 2. A conclusione del programma di riqualificazione, il personale di cui al presente comma è assunto in uno degli impieghi disponibili, autorizzati nell’ambito del progetto di cui al comma 2 del presente articolo, permanendo in ausiliaria.
    4. L’inserimento del personale di cui al comma 1, appartenente alla categoria dei graduati e ai ruoli dei sergenti, nell’ambito del progetto di cui al comma 2, è finalizzato all’espletamento di servizi tecnico-logistici e servizi di sicurezza specializzati:

        a) in regime di outsourcing, in Italia ed all’estero, per le Forze armate italiane e di Paesi alleati;

        b) per le attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni non governative nei teatri di operazione;
        c) per le attività economiche svolte da imprese pubbliche e private, italiane e straniere, con particolare riferimento a quelle che abbisognano delle peculiari capacità professionali del personale militare, per garantire la sicurezza di installazioni industriali ed estrattive, vie e mezzi di comunicazione e centri direzionali, in situazioni di particolare instabilità nelle quali la sicurezza non può essere assicurata con mezzi e procedure ordinari.

    5. Il personale transitato in ausiliaria ai sensi del comma 1 è contestualmente inserito, previo accertamento dei requisiti fisici, nelle forze di completamento, ai sensi degli articoli 88 e 998 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

    6. Alla copertura delle vacanze organiche conseguenti al collocamento in congedo del personale di cui al comma 1, nei rispettivi ruoli, si provvede mediante l’avanzamento di personale dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nei ruoli dei VSP e di personale dei VSP nei ruoli dei sergenti, in base alle disposizioni sull’avanzamento, di cui all’articolo 1056 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il personale in servizio permanente collocato in congedo con determinazione ministeriale, ai sensi del comma 1, a domanda, può permanere in servizio permanente, in relazione alle prioritarie esigenze operative e di servizio definite dal Ministero della difesa.

Art. 2.

(Formazione, inquadramento, impiego)

    1. Con decreto del Ministro della difesa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l’inserimento del personale dei ruoli dei VSP e dei sergenti, collocato in congedo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, nel progetto per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, di cui al medesimo articolo 1, comma 2, tenendo conto dei percorsi formativi e delle specifiche professionalità acquisite durante il servizio, e definendo, in coordinamento con i Ministeri competenti, la tabella delle compatibilità con impieghi analoghi nel mondo civile, al fine di attribuire valore giuridico alle qualifiche militari.

    2. A partire dal 1º gennaio 2013, il Ministero della difesa attiva i corsi di riqualificazione finalizzati all’integrazione del personale di cui al comma 1 nel mondo del lavoro civile mediante l’approfondimento e la massima valorizzazione delle rispettive competenze. I predetti corsi sono svolti a titolo gratuito per il personale e alla loro frequenza sono ammessi anche coloro che, essendo stati collocati in congedo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, non hanno presentato domanda per il transito in ausiliaria ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’onere relativo allo svolgimento dei corsi è posto a carico dei fruitori delle risorse umane provenienti dalle Forze armate e rese disponibili ai sensi della presente legge, ivi compresa la pubblica amministrazione.
    3. Nell’ambito dei corsi da attivare ai sensi del comma 2, si provvede con particolare riguardo alla formazione degli operatori dei servizi di sicurezza speciale da impiegare al di fuori del territorio nazionale, con specifico riferimento all’insegnamento del diritto umanitario, delle regole d’ingaggio, del concetto di minimum force, del legittimo uso delle armi, della lingua inglese.
    4. Per il coordinamento delle attività svolte a favore del personale in congedo di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa può avvalersi della collaborazione sul territorio delle associazioni d’arma e combattentistiche. A tal fine, con decreto del Ministro della difesa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni applicative in materia di riordino delle citate associazioni, anche al fine di attribuire alle medesime associazioni la competenza relativa:

        a) alla gestione di corsi di formazione sulla base delle direttive emanate dal Ministero della difesa;

        b) alla promozione di cooperative tra i militari in congedo per l’assolvimento di servizi in regime di outsourcing a favore delle Forze armate;
        c) all’operatività sul territorio per favorire l’impiego del personale militare in congedo.

    5. In considerazione delle prevedibili condizioni d’impiego in attività di servizi di sicurezza speciale al di fuori del territorio nazionale, e della conseguente necessità per il personale adibito a tali servizi di avere in disponibilità e di utilizzare armi da guerra e strumenti tecnologici particolari in deroga alle disposizioni dell’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il personale impiegato nei servizi di sicurezza speciale di cui al presente comma è individuato esclusivamente tra quello in servizio permanente delle Forze armate, collocato in congedo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e provvisto di specifica abilitazione rilasciata dal Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per il rilascio dell’abilitazione di cui al presente comma, prevedendo che essa sia comunque concessa a domanda degli interessati e sulla base del parere dei superiori gerarchici.

Art. 3.

(Monitoraggio)

    1. È istituito presso il Ministero della difesa l’Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione della presente legge. L’Osservatorio entra in funzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e opera in coordinamento con le strutture dei Ministeri dell’interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, a tal fine individuate con decreti dei Ministri competenti.

    2. L’Osservatorio riferisce sulla sua attività e sugli esiti del monitoraggio con relazione trimestrale trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La relazione può contenere indicazioni e proposte di modifica della normativa nella materia di cui alla presente legge, che risultino opportune a seguito dell’attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio medesimo.
    3. Le attività dell’Osservatorio sono svolte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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