• Testo DDL 3115

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3115 Modifiche alla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di disciplina delle dislocazioni territoriali e dell'ordinamento degli uffici giudiziari nel territorio della Regione del Trentino Alto Adige





Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3115


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 3115
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PETERLINI, THALER AUSSERHOFER e PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2012

Modifiche alla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di disciplina delle dislocazioni territoriali e dell’ordinamento degli uffici giudiziari nel territorio della regione Trentino-Alto Adige

 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, che riprende un disegno di legge approvato in data 18 gennaio 2012 dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige all’unanimità, è teso ad apportare un correttivo alla manovra economico-finanziaria dello scorso agosto, ed in particolare all’articolo 1 della legge 14 settembre 2001, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che prevede la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

    Si tratta di una norma incostituzionale in relazione al Trentino-Alto Adige, in quanto si prevede un intervento in materia di giustizia nel territorio della regione a prescindere dalle procedure, invece necessarie, disposte dall’articolo 107 del relativo Statuto di autonomia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e che nel dettaglio porterebbe alla soppressione di 22 uffici territoriali del giudice di pace, 12 in Trentino e 10 in Alto Adige, mantenendo solo quelli dei capoluoghi di provincia, nonché delle 8 sezioni distaccate di tribunale dislocate nelle valli della regione. Lo Statuto peraltro demanda al solo presidente della regione il potere di nomina e di revoca dei giudici di pace (articolo 94), aspetto su cui pure interverrebbe la delega richiamata.
    Va sottolineato che il potere di modificare gli assetti degli uffici giudiziari, sia della magistratura ordinaria sia di quella onoraria, conferito al Governo con la delega, urta, per ciò che concerne il territorio della regione Trentino-Alto Adige, non solo con norme costituzionali, ma anche con il principio della leale collaborazione fra organi e istituzioni dello Stato, costantemente affermato dalla Corte costituzionale. Ne consegue che l’unico strumento legislativo costituzionalmente idoneo a disciplinare la materia in oggetto è quello previsto dall’articolo 107 dello Statuto speciale, ovvero lo specifico decreto legislativo adottato dal Governo, sentito il parere obbligatorio della commissione paritetica prevista dalla citata norma. Alla grave lesione all’autonomia del Trentino-Alto Adige si affiancano i disagi che nei fatti vivrebbero i cittadini-utenti della giustizia. Basti pensare che con la soppressione del tribunale di Merano, ad esempio, un cittadino di Resia dovrebbe affrontare un viaggio di oltre 100 chilometri per arrivare fino a Bolzano; lo stesso vale per il Trentino, dove da alcune località il capoluogo si raggiunge in circa due ore e mezzo di tragitto con i mezzi pubblici.
    I proponenti, sulla scia e a sostegno del voto unanime espresso dall’assemblea del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, sottopongono quindi all’attenzione del Parlamento il presente disegno di legge, teso ad introdurre nella legge n. 148 del 2011 la previsione che, nella riorganizzazione degli uffici giudiziari nel Trentino-Alto Adige/Südtirol, vengano adottate le procedure previste dall’articolo 107 dello Statuto, con l’auspicio che venga esaminato e approvato al più presto in via definitiva.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:

    «5-bis. A salvaguardia delle competenze attribuite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono adottate con la procedura prevista dall’articolo 107 dello Statuto speciale».


torna su