Testo DDL 2124-B
Atto a cui si riferisce:
S.2124-B Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini
- Frontespizio
- DISEGNO DI LEGGEArt. 1. (Modifiche tabellari)Art. 2. (Disciplina dei procedimenti pendenti)Art. 3. (Modifiche delle piante organiche)
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2124-B
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2124-B
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori BERSELLI, MAZZATORTA, DELLA MONICA, (V. Stampato n. 2124) approvato dal Senato della Repubblica il 2 marzo 2011 (V. Stampato Camera n. 4130) modificato dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 2012 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini
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DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
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Art. 1. |
Art. 1. |
(Modifiche tabellari) |
(Modifiche tabellari) |
1. Alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello; |
a) identica; |
b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello. |
b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello; |
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c) nel circondario del tribunale di Urbino è inserito il comune di Montecopiolo; |
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d) nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria è soppresso il comune di Montecopiolo; |
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e) nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria è inserito il comune di Montecopiolo. |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Disciplina dei procedimenti pendenti) |
(Disciplina dei procedimenti pendenti) |
1. Le disposizioni della presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l’azione penale. |
Identico |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Modifiche delle piante organiche) |
(Modifiche delle piante organiche) |
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. |
Identico |
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