Testo DDL 2972
Atto a cui si riferisce:
S.2972 Estensione delle disposizioni previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", alle vittime della criminalità organizzata
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2972
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2972
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori DE SENA, AGOSTINI, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BUBBICO, CECCANTI, CHITI, CHIURAZZI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FERRANTE, FIORONI, INCOSTANTE, LEGNINI, LI GOTTI, LUSI, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI, MONACO, PASSONI, PINOTTI, Paolo ROSSI, SANNA, SERRA e THALER AUSSERHOFER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011 Estensione delle disposizioni previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206,
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Onorevoli Senatori. – Il tema dell’equiparazione dei diritti tra i familiari delle vittime del terrorismo e di mafia è recentemente tornato d’attualità con la paradossale vicenda che ha avuto come protagonista Camilla Giaccone, figlia del professore Paolo Giaccone, medico legale, ucciso da Cosa Nostra l’11 agosto 1982 per essersi rifiutato di falsificare una perizia che avrebbe scagionato l’autore di un omicidio di mafia a Bagheria. Alla signora Giaccone, pur in possesso dello status di vittima di mafia, non sono stati riconosciuti alcuni benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, per le vittime del terrorismo e i familiari superstiti in quanto non ritenuta vittima di terrorismo mafioso.
Il mancato riconoscimento dell’anzidetta normativa è dovuto al fatto che nel vigente panorama legislativo non è ancora avvenuta la completa equiparazione tra la legge 20 ottobre 1990, n. 302, riservata alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e quella del 3 agosto 2004, n. 206, che prevede benefici per le vittime di terrorismo e stragi. Infatti, alle vittime della criminalità organizzata è attualmente possibile riconoscere soltanto alcuni dei benefici della legge n. 206 del 2004: quelli tassativamente indicati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il presente disegno di legge, che si ispira ai lavori svolti in seno alla Commissione regionale antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana, è volto a rimuovere ogni difformità di disciplina tra la legislazione applicata alle vittime di atti e stragi di stampo terroristico e quella applicata alle vittime di atti compiuti dalla criminalità organizzata attraverso modalità nelle quali non è identificata una matrice terroristica. L’approvazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, ha determinato che i destinatari di tali disposizioni risultano beneficiari di misure diverse e ben più vantaggiose rispetto a quelle riconosciute dalla legislazione in materia di vittime della criminalità organizzata. Tant’è che nonostante le modifiche apportate dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le differenze tra le due normative sono di tutta evidenza. Si può citare, a mero titolo di esempio, quale beneficio riconosciuto alle vittime del terrorismo o di atti terroristici, quello relativo alla possibilità di usufruire di un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente (articolo 3, comma 1 della legge n. 206 del 2004). Il legislatore con la legge n. 206 del 2004 ha inteso, altresì, ampliare il livello di tutela sanitaria per le vittime del terrorismo e per i loro familiari, ponendo a carico dello Stato la spesa per l’assistenza psicologica (articolo 6, comma 2) e riconoscendo loro l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (articolo 9). Quest’ultima norma vuole assicurare l’esenzione totale da qualunque forma di partecipazione, disposta sia da norme dello Stato, sia da norme regionali, per le prestazioni sanitarie fruite presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate, nonché dall’obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto. Nello stesso spirito di assistenza e di sostegno a favore di coloro che sono rimaste vittime del terrorismo e dei loro familiari, è stato riconosciuto il diritto all’assistenza processuale ed è stato posto a totale carico dello Stato il patrocinio delle vittime in ogni procedimento giurisdizionale (articolo 10, comma 1).
Si premette inoltre che l’originario assetto normativo della legge 3 agosto 2004, n. 206, è stato più volte modificato, ampliandone il novero dei beneficiari. In particolare la legge 20 febbraio 2006, n. 91, ha esteso l’applicazione della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961. Mentre il comma 1270 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introducendo il comma 1-bis all’articolo 1 della legge n. 206 del 2004 ha esteso i benefici previsti dalla normativa ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Appare anche il caso di sottolineare che in più occasioni sono emerse notevoli difficoltà nell’interpretazione della normativa del 2004. Complessità dovute alla difficile distinzione tra atto mafioso e atto terroristico mafioso, non essendoci definizioni giuridiche universalmente condivise e affidando solamente alla discrezionalità degli uffici all’uopo predisposti l’individuazione delle idonee fattispecie.
In conclusione, mantenendo ferma la distinzione effettuata dal legislatore nel 2004 e solo in parte rettificata dalla legge n. 222 del 2007, si creano obtorto collo odiose discriminazioni tra le vittime, familiari superstiti compresi, della mafia e del terrorismo, determinando, da un lato, una fascia di soggetti che ottengono un beneficio legittimo e doveroso da parte dello Stato e, dall’altro, una fascia di soggetti che, senza ragionevole motivo, debbano ritenersi «vittime o familiari delle vittime di serie B».
Pertanto, una rivisitazione della materia, che risulti ispirata ad un chiaro ed univoco principio regolatore, consentirebbe, sulla base di quanto premesso, di superare gli aspetti critici conseguenti ad una normativa frammentata e palesemente parziale, e permetterebbe, al tempo stesso, di dare un eguale riconoscimento giuridico alle vittime di matrice terroristica, terroristico-mafiosa o mafiosa.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge prevede l’estensione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata introducendo dopo l’articolo 1 di detta legge l’articolo 1-bis. Quest’ultimo prevede che le disposizioni della legge n. 206 del 2004, ove compatibili, si applichino alle vittime della criminalità organizzata, e ai loro familiari superstiti, indicando per la loro specifica individuazione l’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 prevede la modifica del titolo della legge 3 agosto 2004, n. 206, sostituendo l’attuale, che recita: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», con il seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata».
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. 1. Le disposizioni della presente legge, ove compatibili, si applicano inoltre alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.»;
b) il titolo della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata».
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