• Testo DDL 2888

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2888 Equiparazione dei titoli rilasciati dai Conservatori e dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica secondo il vecchio ordinamento





Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2888


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2888
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VICARI, CASOLI, Massimo GARAVAGLIA,
DI GIACOMO, D’AMBROSIO LETTIERI, POLI BORTONE, SARO, GALLONE, PINZGER, LENNA, Giancarlo SERAFINI, BOLDI, CASELLI e BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2011

Equiparazione dei titoli rilasciati dai Conservatori di musica
e dall’Istituto superiore di educazione fisica alle lauree magistrali
introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di evitare il ripetersi di situazioni che nel passato hanno causato innumerevoli ricorsi presso la giustizia amministrativa contro il Ministero dell’istruzione a causa dei concorsi per dirigente scolastico.

    La Gazzetta Ufficiale, n. 56 del 15 luglio 2011, 4ª serie speciale – concorsi, riporta un nuovo bando di concorso a dirigente scolastico. Il bando medesimo, all’articolo 3, precisa che requisito essenziale per essere ammessi alle selezioni è, tra gli altri, il possesso della laurea magistrale o titolo equiparato. Il problema nasce nel momento in cui a presentare le domande sono insegnanti, che quasi sempre ricoprono il loro incarico da anni e anni, il cui titolo di studio è stato conferito dai Conservatori di musica o dall’ISEF (Istituto superiore di educazione fisica) con il vecchio ordinamento, cioè prima che la legge 21 dicembre 1999, n.  508, creasse il riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
    In particolare, per i titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti e dai Conservatori di musica, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, ha effettivamente considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
    Il comma 3-bis dell’articolo 4 della legge citata, unitamente all’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all’ordinamento previgente alla citata legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
    Il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all’articolo 3, prevede specificatamente che, in analogia con il sistema universitario, le predette istituzioni attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
    Considerato quanto sopra evidenziato, si può ritenere che i diplomi accademici di primo livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.
    Conseguentemente le amministrazioni pubbliche hanno valutato i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e dell’ISEF prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 508 del 1999, ferma restando la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 5 della legge n. 508 del 1999 in merito all’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione concreta delle equipollenze tra titoli di studio rilasciati dalle istituzioni in questione ed i titoli universitari ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi.
    Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono attualmente considerati validi ai fini della partecipazione al concorso in esame e, come detto, il requisito del possesso del biennio specialistico è espressamente richiesto nel bando, mentre questo non succedeva nel precedente bando del 2004, sempre per dirigente scolastico, tanto che oggi alcuni incarichi sono ricoperti da insegnanti diplomati presso Conservatori nazionali secondo il previgente ordinamento.
    Non è difficile immaginare come la nutrita categoria dei diplomati presso i Conservatori e presso l’ISEF, che conta migliaia di persone con grande esperienza ed anzianità e dei quali alcuni di fama internazionale, possa sentirsi discriminata nel momento in cui si pongono paletti restrittivi che impediscono il libero accesso ad un concorso nazionale.
    Si è pertanto ritenuto di ovviare a questa discriminazione con disegno di legge composto da due articoli, uno dedicato ai diplomati presso i Conservatori di musica e uno dedicato ai diplomati ISEF, che semplicemente prevedono l’equiparazione del titolo alle nuove classi delle lauree magistrali introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

    «3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1 sono equiparati alle nuove classi delle lauree magistrali introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Qualora uno dei citati diplomi corrisponda a una o più delle classi di lauree magistrali introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, l’istituzione che ha conferito il diploma rilascia un’apposita certificazione che attesti a quale singola classe è equiparato il diploma medesimo».

Art. 2.

    1. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi i diplomi rilasciati dall’lstituto superiore di educazione fisica sono equiparati alle nuove classi delle lauree magistrali introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Qualora uno dei citati diplomi corrisponda a una o più delle classi di lauree magistrali introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, l’istituzione che ha conferito il diploma rilascia un’apposita certificazione che attesti a quale singola classe è equiparato il diploma medesimo.


torna su