Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/03426/045 [Interventi di recupero del patrimonio edilizio]
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/3426/45 presentato da FILIPPO BUBBICO
giovedì 2 agosto 2012, seduta n. 785
Il Senato,
Premesso che,
per favorire la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili abitativi, l'articolo 11 del decreto-legge in commento ha potenziato, sino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36 per cento (di cui all'articolo 16-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - TUIR), incrementando la percentuale di detrazione, dal 36 per cento, al 50 per cento ed il limite massimo di spesa che, da 48.000, passa a 96.000 euro, ferme restando tutte le altre modalità applicative dell'agevolazione;
dal dato letterale della norma, che fa riferimento agli interventi di cui al comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il potenziamento del beneficio sembrerebbe limitato ai soli lavori di recupero edilizio delle abitazioni ed alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
un'interpretazione strettamente letterale della norma, pertanto, escluderebbe dal maggior beneficio fiscale la fattispecie indicata nel comma 3 del predetto articolo 16-bis del TUIR, che agevola l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell'immobile;
per tale fattispecie, la detrazione del 36 per cento «a regime» viene riconosciuta forfetariamente sul 25 per cento del corrispettivo d'acquisto dell'abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro, a condizione che l'intervento di recupero abbia interessato l'intero fabbricato;
si tratta di una forma di incentivazione al recupero di interi edifici, non limitata alla semplice manutenzione di singoli appartamenti (tra l'altro, già ampiamente coperta dai limiti di detrazione previgenti), con evidenti benefici in termini di riqualificazione del tessuto urbano, che costituisce uno degli obiettivi primari dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012;
per questi motivi, è opportuno chiarire che tale fattispecie non sia esclusa dall'incremento della detrazione e che l'incertezza interpretativa sia riconducibile ad un mero aspetto formale, legato al coordinamento normativo tra l'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 e l'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e non già alla reale volontà del Legislatore;
tale considerazione è avvalorata dal fatto che lo stesso comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917/186 rinvia alle disposizioni del comma 1 che, come noto, è stato modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012, cosicché l'incremento dell'agevolazione dovrebbe risultare comunque applicabile anche all'acquisto di fabbricati abitativi integralmente ristrutturati dalle imprese, o cooperative, cedenti;
al fine dì eliminare qualsiasi incertezza interpretativa che possa frenare gli effetti positivi in termini di maggiori investimenti indotti nel comparto delle ristrutturazioni e del conseguente incremento di gettito per l'Erario,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti dal decreto-legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese.
(Numerazione resoconto Senato G11.203)
(9/3426/45)
BUBBICO, FILIPPI MARCO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI