• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/03396/042/ ... [Casse previdenziali private]



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/3396/42/05 presentato da COSIMO LATRONICO
giovedì 26 luglio 2012, seduta n. 744

Il Senato,
considerato che:
l'ordinamento previdenziale italiano è articolato in enti pubblici e privati, prevedendo per i secondi autonomia gestionale organizzativa e contabile e l'assenza di finanziamenti pubblici diretti o indiretti;
la legislazione che ha consentito l'opzione privatistica, anche ai fini della salvaguardia della finanza pubblica, ha nel contempo delimitato il campo dell'autonomia della previdenza privata, a salvaguardia della natura costituzionale della funzione previdenziale;
lo sviluppo legislativo della vigilanza pubblica sui bilanci degli enti privati, a salvaguardia della finanza pubblica, ha definito la sostenibilità nel tempo della previdenza degli enti privati, in una prospettiva cinquantennale;
si deve dunque ritenere che il Governo e il legislatore abbiano determinato l'area degli interventi sulla finanza previdenziale privata senza scalfirne la capacità loro riconosciuta dai decreti legislativi di privatizzazione di aree in autonomia per il mantenimento dei presupposti di stabilità gestionale che salvaguardino il bilancio dello Stato da oneri impropri che su di esso possano gravare a causa della previdenza privata delle casse professionali;
purtuttavia, in sede di elaborazione delle politiche di contenimento della spesa pubblica i documenti legislativi contengono ai fini della precisazione dei destinatari, rinvii ora all'elenco Istat di cui alla legge n. 196 del 2009 ora al decreto legislativo n. 165 del 2001, determinando condizioni attuative che si ritengono comprensive delle casse previdenziali private, pur nell'evidente contraddizione di quelle norme con quelle che riconoscono loro l'autonomia privata;
in virtù di una considerazione ben espressa dal Tar Lazio nella sua sentenza n. 1938, "non si rintracciano giustificazioni che legittimino l'attrazione nell'ambito della pubblica amministrazione intesa in senso ampio, di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali dal legislatore del 1994 giacché la finalità perseguita (dalla legislazione sul contenimento della spesa pubblica) non fa capire quale possa essere la ragione per la quale enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici.... e che non gravano in nessun modo sul bilancio pubblico debbono essere annoverati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e inseriti nell'elenco relativo, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica";
"il semplice inserimento in un elenco statistico non appare di per sé produttivo di effetti sostanziali", come sostenuto dal Consiglio di Stato;
è vero al contrario, che si son voluti propagare effetti gestionali sostanziali in capo alle Casse, per il fatto di essere inserite nel noto elenco Istat;
invero il rinvio all'elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato aggiornato annualmente dall'Istat mentre ha senso per la determinazione dei destinatari "attivi" delle manovre di finanza pubblica, non ne ha se si lascia all'Istat la responsabilità di decidere della natura pubblica o privata degli enti;
gli elenchi comunitari e nazionali non hanno inteso prendere atto dell'esistenza legale della previdenza delle casse private, determinando una confusa rappresentazione statistica di ciò che in Italia è previdenza pubblica, e quindi parte del conto consolidato, e ciò che è previdenza privata, e quindi estranea alla finanza pubblica,
impegna il Governo in sede di attuazione del presente provvedimento e di ulteriore specificazione degli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, ferme le previsioni legislative di salvaguardia della finanza delle casse private;
a considerare che non ricorre il requisito pubblicistico delle casse previdenziali private, perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che il decreto legislativo n. 509 del 1994 e il decreto legislativo n. 103 del 1996 riconoscono agli enti di previdenza privatizzati che sono vigilati dai Ministeri competenti per materia, con salvaguardia della loro autonomia nelle politiche delle risorse umane e delle spese gestionali.
(0/3396/42/5)
LATRONICO, PASTORE