Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/03402/035/ ... [Interventi di messa in sicurezza nelle aree colpite dal terremoto]
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/3402/35/13 presentato da GIAN CARLO SANGALLI
giovedì 26 luglio 2012, seduta n. 363
"La 13a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012",
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede una disciplina diretta a favorire il rapido ripristino delle condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, dettando a tal fine puntuali disposizioni affinché vengano rispettati adeguati livelli di sicurezza;
in particolare, in base al combinato disposto di cui ai commi da 7 a 10 del citato articolo 3, per la prosecuzione e la ripresa dell'attività, è stata prevista la possibilità di rilascio, nelle more delle verifiche di sicurezza secondo le norme tecniche vigenti, del certificato di agibilità sismica in assenza di alcune gravi carenze strutturali (quali ad es. capannoni industriali in elementi prefabbricati), tassativamente elencate nel testo (comma 8); resta fermo l'obbligo di completare tali verifiche, assicurando il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un nuovo edificio (comma 10);
la realizzazione di tali interventi di messa in sicurezza appare ancora più rilevante se si considera l'interruzione (parziale o totale) delle attività produttive e la già difficile situazione economica, che costringe le imprese ad attingere da risorse proprie;
impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,
per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al comma 8 e per quelli di cui al comma 10 del citato articolo 3, necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui in premessa, ad introdurre una detrazione dall'imposta lorda, dovuta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 50 per cento delle imposte sui redditi e nel limite complessivo massimo di cinque milioni di euro."
(0/3402/35/13)
SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI