• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00763 PORETTI, PERDUCA - Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca - Premesso che: in Italia, l'insegnamento della religione cattolica (IRC) secondo quanto disposto dal Concordato tra...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00763 presentata da DONATELLA PORETTI
mercoledì 5 novembre 2008, seduta n.086

PORETTI, PERDUCA - Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca - Premesso che:

in Italia, l'insegnamento della religione cattolica (IRC) secondo quanto disposto dal Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica e dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n. 751, recante "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche", rappresenta una grave anomalia nell'integrità della costituzionalmente sancita laicità dello Stato, e provoca discriminazioni tra gli studenti ai fini della valutazione e della determinazione del credito scolastico per gli esami di Stato, e discriminazioni nel corpo docente tra gli insegnanti di IRC e quelli delle altre materie per disparità nella carriera relative all'accesso all'insegnamento e al trattamento economico;

il numero delle persone che decidono di avvalersi dell'IRC sta lentamente ma progressivamente diminuendo, passando dal 92,7 per cento nell'anno accademico 2003-2004 al 91,8 per cento nel 2004-2005, al 91,6 per cento nel 2005-2006 e al 91,2 per cento nel 2006-2007. Lo rende noto l'Osservatorio socio-religioso triveneto, che svolge questa rilevazione per conto della Conferenza episcopale italiana. La percentuale è del 94,5 per cento nelle scuole dell'infanzia, 94.6 nelle primarie, 92,9 nelle secondarie di primo grado e 84,6 per cento nelle secondarie di secondo grado (quando sono gli studenti a scegliere). Il numero totale di studenti non avvalentisi si aggira dunque intorno alle 675.000 unità: un numero considerevole, cui il Ministero dovrebbe dedicare un'adeguata attenzione;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n. 751, articolo 2, "Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica", lettera b), e dell'articolo 310, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decisione se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica avviene solo una volta all'atto dell'iscrizione alla classe successiva, non essendo prevista alcuna possibilità di riconsiderare successivamente la scelta espressa per tutta la durata dell'anno scolastico;

emblematico è quanto successo a L. C., giovane studente del primo anno delle superiori della provincia di Perugia, che avendo optato all'inizio dell'anno scolastico per non avvalersi dell'IRC, ha successivamente cambiato idea ma non gli è stato permesso di rimanere in classe durante l'ora di religione;

il Preside dell'istituto, che ha disposto l'allontanamento dalla classe durante l'ora di religione di L. C. in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, sostiene che ogni anno un problema analogo riguarda almeno una trentina di ragazzi, che vogliono rinunciare all'ora di religione nel corso dell'anno, o viceversa;

considerato, inoltre, che:

la scelta deve essere effettuata dai genitori nella scuola materna, elementare e media, mentre nella scuola superiore la legge n. 281 del 1986 ha riconosciuto la capacità di scelta allo stesso alunno, quantunque minorenne. Si badi però che questa capacità di scelta è solo relativa all'IRC e non all'iscrizione vera e propria, che, fino al raggiungimento della maggiore età dello studente, deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne esercita la potestà,

la scelta informata dello studente potrà essere fatta solo dopo aver compreso come verrà trattato il programma di IRC, venendosi in alternativa a creare un principio antipedagogico basato solo sulla fede religiosa di un bambino o di un ragazzo. L'autonomia dello studente alle superiori sul fronte della scelta di avvalersi o meno dell'ora di IRC dovrebbe determinare la presenza fisica dello studente al momento della iscrizione all'istituto che spetta formalmente ai genitori. Questo non avviene nella grande maggioranza dei casi e ne deriva che potrebbe essere utile chiedere una separazione delle due fasi di scelta. Comunque, a giudizio degli interroganti, il non poter cambiare durante l'anno, visto che non si tratta di storia delle religioni, espone lo studente a possibili violazioni personali che non sono accettabili forse sotto più profili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non giudichi opportune iniziative di competenza tali da promuovere una modifica della normativa vigente al fine di consentire la possibilità per gli studenti di riconsiderare la decisione espressa di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nel corso dell'anno scolastico.

(4-00763)