• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/03402/004/ ... [Sulle valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi ]



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/3402/4/13 presentato da RITA GHEDINI
martedì 24 luglio 2012, seduta n. 361

"La 13a Commissione permanente,
premesso che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74 la Camera ha modificato l'art. 3, comma 10 stabilendo che le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle nonne vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;
che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come "insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico";
considerato inoltre che:
le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
le Norme tecniche - NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi l e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;
evidenziato pertanto che:
se ci si trova di fronte ad uno stabilimento produttivo che ha avuto danni solo agli impianti e non alle strutture, si può considerare che gli adempimenti del previsti dal comma 10 siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;
impegna il Governo
a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alle norme tecniche costruttive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettua in riferimento alla classe d'uso applicata."
(0/3402/4/13)
GHEDINI, DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO