Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
C.3/00223 DI CATERINA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
separazioni e divorzi sono fenomeni in costante aumento e coinvolgono spesso minori innocenti in vere e...
Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-00223 presentata da MARCELLO DI CATERINA
venerdì 7 novembre 2008, seduta n.081
DI CATERINA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
separazioni e divorzi sono fenomeni in costante aumento e coinvolgono spesso minori innocenti in vere e proprie guerre familiari ingaggiate dai coniugi;
l'approccio burocratico-giudiziario talvolta esaspera i toni già accesi tra le parti spingendole verso posizioni più rigide e meno concilianti;
un atteggiamento più attento alla mediazione e alla conciliazione, maggiormente rivolto agli aspetti psicologici piuttosto a quelli giuridici potrebbe essere più efficace nella soluzione di situazioni apparentemente senza speranza;
la mediazione familiare rappresenta già in molti Paesi un valido strumento per i coniugi che hanno deciso di separarsi e consiste in un'attività, svolta da esperti, volta a migliorare la qualità della comunicazione tra le parti interessate, guidandole nel processo di elaborazione degli accordi di separazione, chiarendo le posizioni, i desideri, le aspettative ed i diritti delle parti, aiutandole a trovare valide alternative ed a superare le impasse di un irrigidimento nella comunicazione e nella negoziazione con particolare riguardo all'interesse dei figli;
la soluzione cosiddetta mediata risponde non solo ad un necessario snellimento giurisdizionale, ma soprattutto conduce le parti in conflitto a negoziare le rispettive istanze, uscendo dalla controversia con un accordo più condiviso e più rispondente ai propri bisogni;
proprio in quest'ottica è stato introdotto, dalla legge 54 del 2006, il secondo comma dell'articolo 155-sexies del codice civile che prevede, nei procedimenti di separazione e divorzio, la possibilità per il giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, per consentire che i coniugi «avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo»;
tale possibilità è però subordinata all'accettazione delle parti e, dunque, il giudice può solo consigliare ma non imporre la mediazione;
inoltre non sono previste specifiche modalità nel modus procedendi, né è sono precisato per quanto tempo il giudice possa rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli -:
quale sia la posizione del Governo nei confronti dell'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina più puntuale dell'istituto della mediazione familiare;
se non ritenga opportuno, anche attraverso interventi normativi, potenziare e rafforzare l'istituto della mediazione familiare come mezzo di soluzione alternativo alla decisione giudiziale nei conflitti familiari in sede di separazione e divorzio. (3-00223)