• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/16996 [Sulla realizzazione di 40 box interrati a Massa Lubrense]



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16996 presentata da ANTONIO PALAGIANO
martedì 17 luglio 2012, seduta n.667
PALAGIANO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:

in data 19 giugno 2012, risulta essere stata rilasciata, da parte del comune di Massa Lubrense, un'autorizzazione paesaggistica (n. 89 del 2012) rispetto ad un'istanza, relativa ad un fondo di circa 6.312 metri quadri che aveva ricevuto i pareri favorevoli della commissione locale per il paesaggio il 7 febbraio 2012 e della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per Napoli provincia in data 10 maggio 2012;

secondo quanto si apprende da diversi organi di stampa, la società che ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione sarebbe la «Costruzioni Generali d'Esposito S.r.l.» e l'autore del progetto che prevede la realizzazione di 40 box interrati, è l'architetto Giuseppe Ruocco, il quale, attualmente, risulta ricoprire la carica di assessore alla tutela dell'ambiente nel medesimo comune di Massa Lubrense;

in relazione all'iter della pratica edilizia in oggetto, avviata con richiesta di permesso di costruire del 1° marzo 2010, risulterebbe esservi stato un parere contrario della Commissione ambientale del comune di Massa Lubrense il 19 ottobre 2010 nel quale si accertava la non congruità, la non compatibilità e la non conformità della proposta progettuale rispetto all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto l'opera era in netto contrasto con la Zona F4 (Parchi Speciali - tutela degli agrumeti) del piano regolatore generale (PRG) e tale da stravolgere l'armonia agricola dei luoghi, non integrandosi nel contesto ambientale e paesaggistico;

nel marzo 2012, relativamente all'autorizzazione succitata, è stato altresì registrato un iniziale preavviso di procedimento negativo, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, comunicato dalla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per Napoli e Provincia;

l'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che i proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ed hanno pertanto l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere, corredato della prescritta documentazione. Inoltre, gli stessi devono astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, la quale costituisce un atto autonomo e un presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

lo stesso articolo 146, prevede inoltre che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronunci la regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela;

da un punto di vista urbanistico, il fondo oggetto della richiesta di autorizzazione ricade in una zona territoriale satura ai fini residenziali per la quale la pianificazione non consente l'edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici, consentendo, per l'edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo le indicazioni delle norme-tecniche. Inoltre, tale fondo interessa la zona F4 - parchi speciali - del piano regolatore generale che comprende aree di importante valore storico, artistico ed ambientale, giardini, insiemi di pregio vegetazionale o di interesse archeologico, in posizione topografica particolare o attinenti a monumenti di grande rilievo, in cui non si consente l'edificazione, in qualsiasi forma, sia pubblica che privata, in cui vanno impedite le modificazioni del suolo e della vegetazione arborea, l'attraversamento di strade, di elettrodotti o altri vettori, consentendosi invece il solo uso pubblico, regolamentato al fine di salvaguardare l'integrità del complesso;

stando al già citato articolo di stampa, il responsabile dell'Italia dei valori in penisola sorrentina, avvocato Antonetti, ha inoltrato una dettagliata nota legale all'amministrazione comunale, alla sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici per Napoli e Provincia e, per conoscenza alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, avente ad oggetto la richiesta di annullamento in autotutela dell'autorizzazione n. 89 del 2012 -:

se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e non ritengano che possa essere rilevata una violazione della normativa statale di tutela paesaggistica di cui al menzionato codice dei beni culturali ed ambientali;

se ritengano che, con riferimento al progetto in premessa, in base alle valutazioni espresse dalla soprintendenza competente, siano state messe in atto tutte le verifiche del caso e, in caso contrario, quali provvedimenti si intendano adottare;

quali iniziative intendano promuovere al fine di assicurare il rispetto e la preservazione degli agrumeti, valutando, per quanto di competenza, l'adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi di annullamento in autotutela, anche in riferimento al proliferare di progetti simili o anche maggiormente dannosi di quello esposto in premessa che stanno compromettendo il paesaggio, la bellezza e la qualità della vita nella penisola sorrentina. (4-16996)